32002D0593

2002/593/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 2002, che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento dello spirodiclofen e della dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2693]

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0060 - 0061


Decisione della Commissione

del 19 luglio 2002

che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento dello spirodiclofen e della dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2002) 2693]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 23 agosto 2001 la società Bayer AG, Germania, ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva spirodiclofen, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 28 novembre 2001 la società BASF, Regno Unito, ha presentato alle autorità del Regno Unito un analogo fascicolo e una domanda di inserimento della sostanza attiva dimossistrobina nel medesimo allegato.

(3) Le autorità dei Paesi Bassi e del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali.

(4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa l'opportunità di inserire o meno la sostanza attiva in esame nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

>SPAZIO PER TABELLA>