32002D0592

2002/592/CE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2586]

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0057 - 0059


Decisione della Commissione

del 15 luglio 2002

che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati

[notificata con il numero C(2002) 2586]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/592/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha già adottato una serie di decisioni relative all'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE.

(2) Potrà essere necessario adattare tali decisioni al progresso tecnico.

(3) Questo è il caso delle decisioni della Commissione 95/467/CE(3), 96/577/CE(4), 96/578/CE(5) e 98/598/CE(6).

(4) I provvedimenti della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/467/CE è modificata come segue:

1) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (1/4), inserire "forme per intonaco in gesso fibroso" dopo "pannelli in gesso fibroso";

2) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (2/4), inserire "forme per intonaco in gesso fibroso" dopo "gesso da intonaco";

3) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (4/4), inserire il gruppo di prodotti "forme per intonaco in gesso fibroso" dopo "elementi per soffitto e intonaci".

Articolo 2

La decisione 96/577/CE è modificata come segue:

1) nell'allegato I, quinto trattino, inserire il testo seguente dopo "ugelli/sprinkler/attacchi per l'acqua": "gruppi valvola per contenitori ad alta pressione e relativi attuatori, selettori e relativi attuatori, dispositivi non elettrici di disattivazione, connettori flessibili, manometri e pressostati, dispositivi meccanici di pesata, valvole di ritenuta e valvole antiritorno";

2) nell'allegato II, nella tabella del gruppo di prodotti ALLARME E RILEVAZIONE DI INCENDI, SISTEMI ANTINCENDIO FISSI, SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL FUOCO, DEL FUMO E PRODOTTI ANTIESPLOSIONE (1/1), inserire la casella seguente alla fine della sezione "sistemi antincendio e di estinzione":

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

La decisione 96/578/CE è modificata come segue:

1) nell'allegato III, nella tabella per il gruppo di prodotti PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (1/1), cancellare la parola "lavandini" dalla prima riga della tabella; il paragrafo inizia pertanto con le parole "Lavabi per uso privato e collettivo; ...";

2) nell'allegato III, nella tabella per il gruppo di prodotti PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (1/1), inserire dopo la casella del titolo la casella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

La decisione 98/598/CE è modificata come segue:

1) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (1/2) il trattino nella prima casella "calcestruzzo, malta e boiacca", e il trattino nella quarta casella "calcestruzzo malta e boiacca" sono soppressi;

2) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (1/2) inserire la casella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (2/2) il trattino nella prima casella "calcestruzzo, malta e boiacca", e il trattino nella quarta casella "calcestruzzo malta e boiacca" sono soppressi;

4) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (2/2) inserire la casella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29.

(4) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 44.

(5) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49.

(6) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 25.