2002/588/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2576]
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0052 - 0053
Decisione della Commissione dell'11 luglio 2002 recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(2002) 2576] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/588/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione(2), in particolare l'allegato A, parte II, punto 7, considerando quanto segue: (1) Il Portogallo ha presentato alla Commissione i documenti comprovanti che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'allegato A, parte II, punto 7, della direttiva 64/432/CEE, e in particolare che, sulla base di un calcolo effettuato il 31 dicembre di ogni anno, oltre il 99,8 % degli allevamenti bovini nelle isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo) sono stati dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi bovina almeno negli ultimi cinque anni e che ogni bovino è identificato conformemente alla legislazione comunitaria. (2) Queste isole devono pertanto essere dichiarate ufficialmente indenni dalla brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE. (3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 1999/466/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/694/CE(4). (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II della decisione 1999/466/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22. (3) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34. (4) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 41. ALLEGATO "ALLEGATO II REGIONI DEGLI STATI MEMBRI DICHIARATE INDENNI DA BRUCELLOSI Gran Bretagna (Regno Unito) Provincia di Bolzano (Italia) Isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo)."