32002D0588

2002/588/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2576]

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0052 - 0053


Decisione della Commissione

dell'11 luglio 2002

recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri

[notificata con il numero C(2002) 2576]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/588/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione(2), in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

(1) Il Portogallo ha presentato alla Commissione i documenti comprovanti che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'allegato A, parte II, punto 7, della direttiva 64/432/CEE, e in particolare che, sulla base di un calcolo effettuato il 31 dicembre di ogni anno, oltre il 99,8 % degli allevamenti bovini nelle isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo) sono stati dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi bovina almeno negli ultimi cinque anni e che ogni bovino è identificato conformemente alla legislazione comunitaria.

(2) Queste isole devono pertanto essere dichiarate ufficialmente indenni dalla brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE.

(3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 1999/466/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/694/CE(4).

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 1999/466/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22.

(3) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.

(4) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 41.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

REGIONI DEGLI STATI MEMBRI DICHIARATE INDENNI DA BRUCELLOSI

Gran Bretagna (Regno Unito)

Provincia di Bolzano (Italia)

Isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo)."