32002D0530

2002/530/CE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica la decisione 2001/925/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione relative all'evoluzione della peste suina classica in Spagna nel maggio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2376]

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 02/07/2002 pag. 0061 - 0062


Decisione della Commissione

del 28 giugno 2002

che modifica la decisione 2001/925/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione relative all'evoluzione della peste suina classica in Spagna nel maggio 2002

[notificata con il numero C(2002) 2376]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/530/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati nella comarca di Osona nella Catalogna, in Spagna.

(2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE. In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, relativa a talune misure protettive concernenti la peste suina classica in Spagna(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/382/CE(5); ii) la decisione 2002/33/CE, del 14 gennaio 2002, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla decisione 2002/382/CE; iii) la decisione 2002/209/CE, dell'11 marzo 2002, che aggiorna le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e che fissa le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla decisione 2002/382/CE.

(3) Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella zona interessata della Spagna, dove si è manifestato un focolaio di peste suina classica nel maggio 2002, è opportuno prorogare fino al 31 luglio 2002, soltanto per la comarca di Osona, le misure adottate con la decisione 2001/925/CE.

(4) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 2001/925/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:

a) la data "20 giugno 2002" è sostituita dalla data "20 luglio 2002";

b) la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data "31 luglio 2002".

Articolo 2

L'allegato della decisione 2001/925/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(4) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.

(5) GU L 136 del 24.5.2002, pag. 20.

(6) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 35.

(7) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 40.

ALLEGATO

La comarca di Osona nella Catalogna.