32002D0510

2002/510/CE: Decisione della Commissione, del 22 marzo 2001, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Midi-Pyrenees ammissibile a titolo dell'obiettivo 2 in Francia [notificata con il numero C(2001) 632]

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/07/2002 pag. 0025 - 0027


Decisione della Commissione

del 22 marzo 2001

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Midi-Pyrenees ammissibile a titolo dell'obiettivo 2 in Francia

[notificata con il numero C(2001) 632]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2002/510/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato previsto all'articolo 147 del trattato e del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei documenti unici di programmazione.

(2) L'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che lo Stato membro possa presentare alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, un piano di sviluppo sotto forma di progetto di documento unico di programmazione il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del regolamento medesimo.

(3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione, sulla base del piano di sviluppo regionale presentato dallo Stato membro nel quadro del partenariato definito all'articolo 8 dello stesso regolamento, adotta una decisione sul documento unico di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e conformemente alle procedure previste agli articoli da 48 a 51.

(4) Il governo francese ha presentato alla Commissione, in data 28 aprile 2000, un progetto di documento unico di programmazione ricevibile per la regione Midi-Pyrenees nell'ambito dell'obiettivo 2 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, che beneficia del sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 2 e 5b ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Conformemente alla possibilità prevista all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(2), tale progetto di documento unico di programmazione contempla misure di sviluppo rurale diverse da quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del suddetto regolamento; tale progetto di documento unico di programmazione comprende gli elementi di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari prescelti nonché indicazioni relative alla partecipazione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

(5) La data di presentazione del progetto considerato ricevibile dalla Commissione costituisce la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese a titolo di tale progetto; conformemente all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, poiché il progetto considerato ricevibile è stato presentato alla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 30 aprile 2000, la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è fissata al 1o gennaio 2000 per i Fondi strutturali; per quanto concerne il FEAOG, sezione garanzia, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione(3), sono considerate ammissibili solo le spese il cui importo è stato effettivamente pagato ai singoli beneficiari dopo la data di presentazione del programma; conformemente all'articolo 30 del suddetto regolamento, occorre fissare il termine ultimo di ammissibilità delle spese.

(6) Le misure di sviluppo rurale finanziate a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG, sezione garanzia) sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare per quanto concerne la loro compatibilità e la loro coerenza con gli interventi della politica agricola comune.

(7) Il documento unico di programmazione è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato.

(8) La Commissione ha accertato che il documento unico di programmazione è stato definito conformemente al principio dell'addizionalità.

(9) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti.

(10) La BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999; essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detto documento conformemente alle proprie disposizioni statutarie.

(11) La partecipazione finanziaria della Comunità disponibile per l'insieme del periodo e la sua ripartizione annuale sono definite in euro; la ripartizione annuale deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità è già stata oggetto di un'indicizzazione pari al 2 % annuo. Tale partecipazione potrà essere rivista a metà percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere conto sia dell'evoluzione effettiva dei prezzi, sia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, ed all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(12) Al fine di tenere conto del ritmo di realizzazione concreta degli assi prioritari del documento unico di programmazione, la ripartizione degli importi fra gli assi prioritari deve poter essere adeguata, in accordo con lo Stato membro interessato, in funzione delle necessità, entro un limite prestabilito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Midi-Pyrenees ammissibile a titolo dell'obiettivo 2 e che beneficia del sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 2 e 5b in Francia per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il documento unico di programmazione comprende i seguenti elementi:

a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta dei Fondi strutturali comunitari, del FEAOG, sezione garanzia e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici quantificati; la valutazione ex ante dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, e la coerenza degli assi prioritari con le politiche economiche, sociali e regionali nonché la strategia per lo sviluppo dell'occupazione della Francia.

Gli assi prioritari in questione sono i seguenti:

1. Strutturare lo spazio regionale per la creazione di attività.

2. Promuovere i territori per la realizzazione di progetti.

3. Innovare e sviluppare le attività valorizzando le risorse in un ambiente di qualità.

4. Sostenere lo sviluppo rurale.

5. Mettere in atto misure d'accompagnamento per lo sviluppo delle zone montane.

6. Assistenza tecnica;

b) una descrizione sintetica delle misure previste per l'attuazione degli assi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato;

c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione dei vari Fondi e degli altri strumenti finanziari - compreso l'importo totale del FEAOG, sezione garanzia - indicando separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 2 e 5b, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e privati previsti dallo Stato membro; il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per il documento unico di programmazione deve essere compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;

d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione riguardanti la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione nonché il ricorso a sovvenzioni globali, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare il ruolo del comitato di sorveglianza e le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti ai comitati di sorveglianza;

e) la verifica ex ante del rispetto del principio dell'addizionalità e le informazioni relative alla trasparenza dei flussi finanziari.

2. Il piano finanziario indicativo precisa l'importo totale relativo agli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 1815603247 EUR per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie stabilite a titolo della partecipazione dei Fondi strutturali, pari a 404765608 EUR, e del FEAOG, sezione garanzia, pari a 91572000 EUR.

Il fabbisogno finanziario nazionale risultante, pari a 898608952 EUR per il settore pubblico e 420656687 EUR per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di credito.

3. Per quanto concerne le misure di sviluppo rurale, il tasso di cofinanziamento del FEAOG, sezione garanzia, è indicato nel documento unico di programmazione a livello della misura. Il tasso di cofinanziamento del FEAOG a livello della sottomisura o dell'azione è fissato nel complemento di programmazione previsto all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e deve essere applicabile per almeno un esercizio di bilancio.

Articolo 3

1. La partecipazione dell'insieme dei Fondi strutturali concessi a titolo del documento unico di programmazione in questione ammonta a un totale di 404765608 EUR; il FEAOG, sezione garanzia, vi contribuisce inoltre per un importo di 91572000 EUR.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativa ai diversi assi prioritari che fanno parte del documento unico di programmazione, sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione.

2. A titolo indicativo, per i Fondi strutturali, la ripartizione previsionale iniziale della partecipazione comunitaria disponibile è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Durante l'esecuzione del piano di finanziamento, l'importo (per l'intero periodo) dei costi totali o della partecipazione dei Fondi strutturali relativo ad un asse prioritario può essere oggetto di adeguamento, in accordo con lo Stato membro, entro il limite del 25 % della partecipazione totale dei Fondi per le azioni previste dal documento unico di programmazione, o di una percentuale più elevata, a condizione che l'importo non superi 30 milioni di EUR e che sia rispettata la partecipazione totale dei Fondi indicata al paragrafo 1.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, oggetto del presente intervento e non ancora approvati dalla Commissione. La presentazione da parte dello Stato membro della domanda d'intervento, del complemento di programmazione o di una domanda di pagamento non sostituisce la notifica prevista all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Il cofinanziamento comunitario degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, richiede la preventiva approvazione degli stessi da parte della Commissione, conformemente all'articolo 88 del trattato, ad eccezione di quelli conformi alla norma "de minimis" e degli aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione, quali decisi dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti orizzontali(4). In assenza di una tale esenzione o approvazione, tali aiuti costituiscono aiuti illegali (le cui conseguenze sono definite dal regolamento procedurale degli aiuti di Stato) e il loro cofinanziamento sarà trattato come un'irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Di conseguenza, le domande di pagamenti intermedi e del saldo descritte all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non sono ricevibili dalla Commissione per le misure che comportano il finanziamento di aiuti nuovi o modificati secondo la definizione del regolamento procedurale degli aiuti, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, fino alla loro notifica e approvazione formale da parte della Commissione.

In deroga ai commi precedenti, per gli interventi in materia di sviluppo rurale cofinanziati dal FEAOG, si applicano gli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 5

La data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è il 1o gennaio 2000 per i Fondi strutturali e il 28 aprile 2000 per il FEAOG, sezione garanzia.

Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i Fondi strutturali è fissato al 31 dicembre 2008. Tale data è prorogata al 30 aprile 2009 per le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell'articolo 9, lettera l), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per quanto concerne le spese riguardanti la zona oggetto del sostegno transitorio, il termine ultimo di ammissibilità è fissato al 31 dicembre 2007.

Il termine ultimo per l'imputabilità a carico del FEAOG, sezione garanzia, dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a titolo del documento di programmazione in questione è il 31 dicembre 2006.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2001.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.

(4) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.