32002D0482

2002/482/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2002, recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2213]

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/2002 pag. 0023 - 0024


Decisione della Commissione

del 21 giugno 2002

recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

[notificata con il numero C(2002) 2213]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/482/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/261/CE della Commissione(2), in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

(1) Nella provincia italiana di Bolzano la brucellosi è una malattia soggetta a denuncia da almeno cinque anni e almeno il 99,8 % delle aziende che allevano ovini e caprini è ufficialmente indenne da tale malattia.

(2) La provincia di Bolzano si è inoltre impegnata a rispettare le condizioni di cui all'allegato A, capitolo I, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE.

(3) La provincia di Bolzano va pertanto riconosciuta ufficialmente indenne dalla brucellosi (B. melitensis).

(4) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 93/52/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/292/CE(4).

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(2) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31.

(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

(4) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 28.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

In Francia:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Italia:

Bolzano.

In Spagna:

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas."