32002D0478

2002/478/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, concernente la non iscrizione del fentin acetato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2199]

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0041 - 0042


Decisione della Commissione

del 20 giugno 2002

concernente la non iscrizione del fentin acetato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2002) 2199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica.

(3) Il fentin acetato è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, l'11 novembre 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Agrow, ora Aventis) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) La relazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. il riesame è stato concluso il 7 dicembre 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al fentin acetato, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al fentin acetato e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.

(8) Il fentin acetato non deve pertanto essere incluso nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(9) Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato siano revocate entro un certo termine e non siano rinnovate e che non saranno concesse nuove autorizzazioni.

(10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive(7), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fentin acetato non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

1) Le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato siano revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.

2) A decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.