32002D0473

2002/473/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2215]

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 21/06/2002 pag. 0029 - 0031


Decisione della Commissione

del 20 giugno 2002

recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti

[notificata con il numero C(2002) 2215]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/28/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) La decisione 2002/472/CE della Commissione(5) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari della Bulgaria. Questo paese deve pertanto essere aggiunto alla parte I dell'allegato.

(3) Gli Emirati arabi uniti hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano le condizioni equivalenti e sono in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporteranno nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CE. Questo paese deve pertanto essere aggiunto alla parte II dell'allegato.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

(3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(4) GU L 44 del 15.1.2002, pag. 44.

(5) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE del Consiglio

AL - ALBANIA

AR - ARGENTINA

AU - AUSTRALIA

BD - BANGLADESH

BG - BULGARIA

BR - BRASILE

CA - CANADA

CI - COSTA D'AVORIO

CL - CILE

CN - CINA

CO - COLOMBIA

CU - CUBA

CZ - REPUBBLICA CECA

EC - ECUADOR

EE - ESTONIA

FK - ISOLE FALKLAND

GA - GABON

GH - GHANA

GM - GAMBIA

GN - GUINEA CONAKRY

GT - GUATEMALA

HR - CROAZIA

ID - INDONESIA

IN - INDIA

IR - IRAN

JM - GIAMAICA

JP - GIAPPONE

KR - COREA DEL SUD

LT - LITUANIA

LV - LETTONIA

MA - MAROCCO

MG - MADAGASCAR

MR - MAURITANIA

MU - MAURIZIO

MV - MALDIVE

MX - MESSICO

MY - MALAYSIA

NA - NAMIBIA

NG - NIGERIA

NI - NICARAGUA

NZ - NUOVA ZELANDA

OM - OMAN

PA - PANAMA

PE - PERÙ

PH - FILIPPINE

PK - PAKISTAN

PL - POLONIA

RU - RUSSIA

SC - SEICELLE

SG - SINGAPORE

SI - SLOVENIA

SN - SENEGAL

TH - THAILANDIA

TN - TUNISIA

TR - TURCHIA

TW - TAIWAN

TZ - TANZANIA

UG - UGANDA

UY - URUGUAY

VE - VENEZUELA

VN - VIETNAM

YE - YEMEN

ZA - SUDAFRICA

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AE - EMIRATI ARABI UNITI

AM - ARMENIA(1)

AO - ANGOLA

AG - ANTIGUA E BARBUDA(2)

AN - ANTILLE OLANDESI

AZ - AZERBAIGIAN(3)

BJ - BENIN

BS - BAHAMAS

BY - BIELORRUSSIA

BZ - BELIZE

CG - REPUBBLICA DEL CONGO(4)

CH - SVIZZERA

CM - CAMERUN

CR - COSTA RICA

CY - CIPRO

DZ - ALGERIA

ER - ERITREA

FJ - FIGI

GD - GRENADA

GL - GROENLANDIA

HK - HONG KONG

HN - HONDURAS

HU - UNGHERIA(5)

IL - ISRAELE

KE - KENYA

LK - SRI LANKA

MM - MYANMAR

MT - MALTA

MZ - MOZAMBICO

NC - NUOVA CALEDONIA

PF - POLINESIA FRANCESE

PG - PAPUA NUOVA GUINEA

PM - ST PIERRE E MIQUELON

RO - ROMANIA

SB - ISOLE SALOMONE

SH - SANT'ELENA

SR - SURINAME

SV - EL SALVADOR

TG - TOGO

US - STATI UNITI D'AMERICA

YT - MAYOTTE(6)

ZW - ZIMBABWE

(1) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

(2) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

(3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

(4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

(5) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

(6) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati.