2002/467/CE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2001, relativa all'aiuto di Stato a cui la Spagna ha dato esecuzione in favore del gruppo Fesa-Enfersa (Fertiberia) (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2001) 324]
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 24/06/2002 pag. 0001 - 0014
Decisione della Commissione del 31 gennaio 2001 relativa all'aiuto di Stato a cui la Spagna ha dato esecuzione in favore del gruppo Fesa-Enfersa (Fertiberia) [notificata con il numero C(2001) 324] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/467/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(2), considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) In sede di valutazione dell'aiuto di Stato concesso a Ercros(3), la Commissione è venuta a conoscenza di un possibile aiuto di Stato concesso a Fesa-Enfersa (ora Fertiberia), gruppo produttore di fertilizzanti di cui Ercros ha detenuto la maggioranza sino al momento della cessione al gruppo industriale spagnolo Grupo Villar Mir nell'aprile 1995(4). (2) Con lettera del 12 maggio 1999, la Commissione ha richiesto informazioni sul presunto aiuto accordato a Ercros e al gruppo Fesa-Enfersa. A loro volta le autorità spagnole, con lettera del 26 maggio 1999, hanno chiesto una proroga di 45 giorni per poter predisporre un fascicolo completo contenente tutte le informazioni che risalivano al 1992. (3) Dopo un sollecito in data 7 settembre 1999, le autorità spagnole hanno inviato le informazioni richieste con lettera del 12 novembre 1999. (4) Il caso è stato registrato come caso NN il 15 novembre 1999. (5) Le autorità spagnole hanno inviato ulteriori informazioni con lettere datate 11 gennaio 2000, 14 gennaio 2000, 3 febbraio 2000 e 7 marzo 2000. (6) Con lettera del 16 giugno 2000 la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all'aiuto in questione. (7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5), con l'invito agli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione. (8) La Spagna ha presentato osservazioni con lettere datate rispettivamente 26 luglio 2000, 27 luglio 2000, 12 dicembre 2000 e 24 gennaio 2001. (9) Non sono pervenute osservazioni di terzi interessati. II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO II.1. Il gruppo Fesa-Enfersa (10) Nel 1989, Explosivos Río Tinto SA e la Sociedad Anónima Cros si sono fuse dando origine a Ercros SA. Prima della fusione le due società avevano raggruppato le loro attività nel settore dei fertilizzanti in una nuova entità denominata Fesa Fertilizantes Españoles SA ("Fesa"), di cui Ercros era l'unico azionista. (11) In quello stesso anno Ercros ha acquisito la Empresa Nacional de Fertilizantes SA ("Enfersa"), di proprietà dello Stato e produttrice a sua volta di fertilizzanti. Successivamente Fesa è diventata l'unico azionista di Enfersa. Il conglomerato in tal modo creato era noto come il gruppo Fesa-Enfersa. (12) Nel 1992, Fesa-Enfersa ha presentato istanza di fallimento in un contesto di condizioni di mercato estremamente avverse nel settore europeo dei fertilizzanti. La sua posizione in termini di liquidità era estremamente difficile. La società è stata dichiarata insolvente il 4 dicembre 1992 dal Juzgado de Primera Instancia n. 64 di Madrid, con debiti che ammontavano a 117000 milioni di ESP e perdite superiori a 20000 milioni di ESP. II.2. Ristrutturazione del gruppo e creazione di Fertiberia (13) Nel dicembre 1992, nell'ambito della procedura fallimentare, fu presentato un primo piano di ristrutturazione che prevedeva una consistente riduzione di capacità e di posti di lavoro. (14) Il piano fu quindi sviluppato e finalizzato nel periodo 1993/1994. (15) Il 14 giugno 1993 venne concluso un concordato con i creditori di Fesa-Enfersa. (16) Il 20 luglio 1993, conformemente al piano di ristrutturazione, Fesa-Enfersa constituì, con le sue attività redditizie una controllata denominata Fertiberia SL, la quale tuttavia non rilevò alcuna delle passività di Fesa-Enfersa. Quest'ultima continuava quindi ad essere gravata dei suoi debiti. (17) Nel 1995 il gruppo familiare Villar Mir ha assunto il controllo, attraverso la sua impresa immobiliare Espacio SA, del gruppo Fesa-Enfersa, acquistandone il 53,60 % del capitale per l'importo di 720000 ESP. L'acquisizione comprendeva l'affiliata di Fesa-Enfersa, Fertiberia SL. Il Grupo Villar Mir nella stessa occasione si riservò l'opzione di acquistare un ulteriore 20 % del capitale di Fesa-Enfersa, opzione che esercitò nel 1997 pagando 261270000 ESP. (18) Nel 1997, in seguito alla sua ristrutturazione, Fesa-Enfersa si è fusa con Fertiberia SL, convertendosi in Fertiberia SA ("Fertiberia"). Attualmente il Grupo Villar Mir possiede il 99,35 % del capitale di Fertiberia. (19) Il gruppo Fesa-Enfersa (attualmente "Fertiberia") è il principale fabbricante di fertilizzanti in Spagna e uno dei dieci più importanti sul mercato europeo. La sua capacità rappresenta l'8,6 % della capacità totale installata nell'Europa Occidentale. (20) Nel 1997 Fertiberia aveva un organico di 1900 dipendenti ed ha realizzato un fatturato di 73900 milioni di ESP con utili ammontanti a 1727 milioni di ESP. Nel 1998 le vendite sono ammontate a 70200 milioni di ESP e le perdite a 127 milioni di ESP. Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, nel 1999 Fertiberia ha subito perdite per 6000 milioni di ESP, ma nel 2000 ha nuovamente registrato utili pari a 350 milioni di ESP. (21) Fertiberia non è né una piccola né una media impresa secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(6). (22) Fertiberia possiede stabilimenti a Lleida, Sagunto, Cartagena, Puertollano, Sevilla, Huelva, Palos, Avilés e Luchana Barakaldo. Ad eccezione di quello di Lleida, tutti gli altri stabilimenti si trovano in zone ammesse al beneficio degli aiuti regionali. II.3. Evoluzione del settore dei fertilizzanti e sua ristrutturazione a livello europeo(7) II.3.1. Consumo di fertilizzanti (23) Dagli anni '50 sino alla metà degli anni '80 il consumo di fertilizzanti in Europa ha continuato a crescere in misura significativa in una congiuntura caratterizzata da una crescente produzione agricola intensiva. I cali di produzione provocati dalla crisi energetica sono stati solo temporanei e non hanno modificato la tendenza all'aumento. All'inizio degli anni '90 è intervenuta una forte contrazione della domanda in seguito alla riforma della PAC (política agrícola común) nel 1992 e all'introduzione di un regime più aperto di importazioni. (24) Il seguente grafico mostra che, dopo il forte calo della domanda all'inizio degli anni '90, il mercato dei fertilizzanti si è ripreso durante il periodo nel quale è stata completata la ristrutturazione. >PIC FILE= "L_2002165IT.000301.TIF"> Fonte: EFMA. II.3.2. La crisi all'inizio degli anni '90 (25) Tra il 1985 e il 1995 la ristrutturazione del settore dei fertilizzanti nella Comunità ha ridotto da circa 30 a 10 il numero di grandi produttori e da 100000 a 40000 il numero dei lavoratori del settore. Anche la capacità di produzione è stata notevolmente ridimensionata: durante questo processo di drastica ristrutturazione, l'industria dei fertilizzanti della Comunità ha così ridotto del 25 % e del 33 % la sua capacità di produzione di fertilizzanti a base di azoto, e, rispettivamente di fosforo. Sono stati definitivamente chiusi 66 stabilimenti ed è stato ridotto del 50 % il numero dei lavoratori impiegati nel settore. Questa congiuntura di prezzi bassi e volumi ridotti si è tradotta in forti perdite in tutto il settore. (26) Si calcola che il costo totale della ristrutturazione sia ammontato a 1500-2000 milioni di EUR. Gli stabilimenti rimasti aperti sono stati modernizzati e le unità logistiche e di vendita riformate per aumentarne la competitività ed adattarsi ad un'offerta e domanda ridimensionate. II.3.3. La ripresa verso la metà degli anni '90 (27) La riduzione di capacità e la parziale ripresa della domanda di fertilizzanti nella Comunità hanno portato, una volta completata la ristrutturazione, ad una situazione di equilibrio tra offerta e domanda che ha permesso di aumentare il tasso di utilizzo della capacità e di ridurre i costi unitari. Dopo aver subito gravi perdite nel 1992 e 1993 e trovato una situazione di equilibrio nel 1994, il settore ha finalmente registrato risultati positivi nel 1995 (un rendimento lordo del 10 % prima delle imposte). II.3.4. Nuova flessione del consumo (28) Ciònonostante, secondo le previsioni attuali il consumo di azoto nella Comunità diminuirà sino a scendere al livello di 9,17 milioni di tonnellate entro la campagna 2005/2006. Ciò rappresenta una diminuzione del 5,2 % rispetto al livello di consumo del 1995/1996. Secondo l'EFMA, il principale fattore di cui si è tenuto conto è la nuova riforma della PAC. Le proposte dell'Agenda 2000 comprendono i seguenti punti chiave: - abbandono obbligatorio del 10 % delle superfici entro il 2006, - riduzione del 15 % del prezzo d'intervento per i cereali, - riforma del settore lattiero rinviata sino al 2006, - decentralizzazione della politica di sviluppo rurale. II.3.5. Nuova ondata di ristrutturazioni nel settore dei fertilizzanti (29) Nella campagna 1999/2000, le consegne totali di fertilizzanti sui principali mercati dell'Europa occidentale sono aumentate di circa il 3 % rispetto alla campagna 1998/1999. Quest'aumento si è verificato in un periodo di prezzi molto bassi (inferiori del 20 % in media rispetto alla campagna precedente). In conseguenza dei livelli più bassi di prezzo, la maggior parte dei principali produttori europei di fertilizzanti ha deciso di dare esecuzione a varie misure di ristrutturazione. Secondo la valutazione data dallo stesso settore: "la stagione 1999/2000 è stata probabilmente la più difficile ed ha rappresentato la maggiore sfida per il settore dei fertilizzanti. Si sono registrate perdite drammatiche nel 1999; soltanto nel 1993 si erano ottenuti risultati peggiori. [...] Le perdite [500 milioni di EUR] sono imputabili non solo ai costi di funzionamento ma anche, per la maggior parte, al processo di ristrutturazione avviato dal settore"(8). (30) In tale contesto, due imprese importanti del settore, Norsk Hydro e Kemira (34,1 % e 11,1 %, rispettivamente, della capacità installata in Europa) hanno annunciato la ristrutturazione delle loro attività nel settore(9). II.3.6. Norsk Hydro (31) Il 7 marzo 2000 la Norsk Hydro ha presentato un piano di riduzione della sua attività di fertilizzanti in Europa e di chiusura di un milione di tonnellate di capacità di produzione di fertilizzanti a base di nitrato. Ciò rappresenta circa il 20 % della capacità totale di produzione di nitrato di Hydro ed un elemento importante degli sforzi volti a ripristinare la redditività del settore fertilizzanti, dell'impresa. I tagli, previsti per il primo semestre del 2001, interesseranno nel settore fertilizzanti circa 500-600 dipendenti. La Norsk Hydro ha registrato nel settore fertilizzanti perdite di gestione per 318 milioni di EUR nel 1999 (a fronte di 72 milioni di EUR nel 1998). II.3.7. Kemira Agro (32) Nel 1999 i ricavi di gestione di Kemira Agro sono diminuiti significativamente e la società ha registrato perdite pari a 39 milioni di EUR. I prezzi dei fertilizzanti, e in particolare dei concimi azotati, sono ulteriormente scesi del 5-15 % nell'Europa occidentale, raggiungendo il livello più basso finora registrato. Kemira Agro ha annunciato la decisione di concentrare la sua attività sui fertilizzanti speciali e di ritirarsi totalmente o parzialmente dal settore dei concimi azotati. Di conseguenza, ha posto fine alla produzione del fertilizzante NPK dello stabilimento di Pernis nei Paesi Bassi. II.3.8. Fertiberia (33) Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, Fertiberia ha avviato le seguenti misure di ristrutturazione: arresto della produzione di nitrato a Cartagena (260000 tonnellate), chiusura di uno stabilimento di urea a Huelva (75000 tonnellate) e chiusura di tre stabilimenti di acido solforico sempre a Huelva. Tali misure si sono tradotte nella perdita di 160 posti di lavoro. Il costo della ristrutturazione ammonta a 78 milioni di EUR e, secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, è stato finanziato esclusivamente dall'impresa senza aiuti di Stato. (34) La Spagna ha comunicato che, grazie alle misure di ristrutturazione adottate da Fertiberia, l'impresa registrerà utili per 350 milioni di ESP nel 2000 (sulla base dei risultati di 3-4 di anni). II.4. Piano di ristrutturazione di Fesa-Enfersa e misure di aiuto concesse in tale contesto (periodo 1992-1997) (35) Come indicato al considerando 13, il primo piano di ristrutturazione è stato presentato nel dicembre 1992 nell'ambito della procedura fallimentare e prevedeva un'incisiva riduzione di capacità e di posti di lavoro. Il piano è stato quindi sviluppato e finalizzato negli anni tra il 1993 e il 1994 e attuato tra il 1992 e il 1997. (36) Il piano di ristrutturazione mirava a riportare in profitto la società per la fine del periodo 1992-1997. Le misure previste erano le seguenti: Costi di ristrutturazione >SPAZIO PER TABELLA> La ricostituzione del capitale operativo mirava al reperimento di detto capitale nonché a coprire i fabbisogni di liquidità nel periodo di ristrutturazione. (37) Il contributo dell'azionista venne fissato in un importo di 4000 milioni di ESP. Un investitore industriale statunitense, col quale si stava negoziando la cessione di Fesa-Enfersa ma che non era disposto ad assumersi il passivo della società, doveva apportare tra 5000 e 7000 milioni di ESP. I negoziati si interruppero all'inizio del 1995 quando un nuovo investitore privato, il Grupo Villar Mir, presentò un'offerta di acquisto di Fesa-Enfersa. Vennero concordati investimenti per 19500 milioni di ESP da effettuarsi nel periodo 1995-1999. (38) Il piano di ristrutturazione prevedeva 1487 esuberi e una riduzione media di capacità produttiva pari al 49,3 %. (39) L'investitore privato (Grupo Villar Mir), acquirente di Fesa-Enfersa nel 1995, si era impegnato a pagare complessivamente 262 milioni di ESP per il gruppo, assumendo inoltre - secondo le autorità spagnole - l'impegno di non esigere dividendi per un totale di 6000 milioni di ESP nel periodo 1995-1998. Al momento dell'avvio del procedimento, la Spagna non aveva tuttavia ancora presentato prove attestanti che il beneficiario dell'aiuto avesse contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione con mezzi propri. (40) L'andamento dell'attività del gruppo nel periodo di ristrutturazione (1993-1997) è stato il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> (41) Secondo quanto dichiarato dalla Spagna, le perdite registrate da Fertiberia nel 1998 e 1999 sono da imputarsi al mutamento delle condizioni dovuto principalmente agli effetti del programma Agenda 2000 sulla politica agricola comune, oltre che alla forte crisi registrata nei paesi del Sudest asiatico, tradizionali importatori netti di fertilizzanti. La Spagna afferma inoltre che era impossibile prevedere questi avvenimenti nei primi anni '90, epoca in cui fu elaborata la maggior parte dei piani di ristrutturazione. I maggiori produttori europei hanno di conseguenza dato avvio ad una nuova ondata di ristrutturazioni. La stessa Fertiberia sta attuando un piano di ristrutturazione che comporta la chiusura di altri stabilimenti e nuove riduzioni di personale. Grazie a tale piano, l'impresa è tornata ad essere redditizia nel 2000 (350 milioni di ESP). Le autorità spagnole hanno confermato che non hanno intenzione di concedere altri aiuti statali e che l'impresa completerà l'attuale ristrutturazione utilizzando esclusivamente i suoi mezzi propri. II.5. Interventi statali nel contesto della ristrutturazione di Fesa-Enfersa (periodo 1992-1997) (42) Gli interventi sono stati i seguenti. (43) Tre prestiti a breve termine concessi a Fertiberia SL dall'Instituto de Crédito Oficial ("ICO"), alle seguenti condizioni: >SPAZIO PER TABELLA> (44) Tali prestiti erano finalizzati alla copertura del fabbisogno di capitale operativo nella fase di avvio della ristrutturazione del gruppo. Nel dicembre 1994, i predetti crediti furono trasformati in crediti subordinati a tasso zero e fu prevista una modalità di rimborso legata ad una quota percentuale del flusso di cassa della società(10). In caso di insolvenza della società debitrice, i crediti subordinati sarebbero stati rimborsati successivamente agli altri creditori, ma prima del pagamento degli azionisti. Nel gennaio 1996, le modalità furono modificate per cui il rimborso non era più ancorato al flusso di cassa bensì all'utile(11). A partire dal dicembre 1997, fu stabilito che il rimborso dovesse avvenire in rate annue di importo fisso fino al 2030, indipendentemente quindi dagli utili. (45) Due ulteriori prestiti subordinati a tasso zero, per un importo totale di 10500 milioni di ESP, furono concessi a Fertiberia SL dall'ICO nel novembre e dicembre 1994 per coprire il fabbisogno di flusso di cassa (5000 milioni di ESP) e il debito di Fesa-Enfersa (5500 milioni di ESP) A partire dal dicembre 1997, fu stabilito che il rimborso dovesse avvenire a rate annue di importo fisso non più ancorate al flusso di cassa. (46) Un prestito partecipativo venne concesso nel 1995 dall'ICO al Grupo Villar Mir per un importo di 1500 milioni di ESP. A partire dal 1997, fu stabilito che il rimborso dovesse avvenire a rate annue di importo fisso. (47) Infine, nell'ambito della procedura di concordato, i creditori hanno rinunciato ad una quota dei loro crediti. Su un totale di 71000 milioni di ESP, i creditori privati, tra cui l'impresa madre di Fesa-Enfersa, banche e fornitori, hanno cancellato debiti per un importo di 47000 milioni di ESP, equivalente al 66 % dei crediti. I creditori pubblici (il ministero del Tesoro, la Previdenza sociale e l'ente pubblico ICO) hanno cancellato debiti per un importo di 32400 milioni di ESP su un totale di 46300 milioni, vale a dire il 69 % dei loro crediti. Il ministero del Tesoro e la Previdenza sociale hanno rinunciato a far valere per i loro crediti il cosiddetto "diritto di astensione"(12). III. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 (48) Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha considerato che l'unica normativa comunitaria da applicare nel caso in oggetto, in relazione ai prestiti concessi dall'ICO, fosse rappresentata dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(13) ("gli orientamenti"). (49) Inoltre la Commissione ha espresso il dubbio che il comportamento dei ministeri tanto del Tesoro che della Previdenza sociale, nel contesto della procedura fallimentare del gruppo Fesa-Enfersa, potesse contenere un elemento di aiuto di stato. Le autorità spagnole hanno spiegato di non aver esercitato il diritto di astensione in quanto, in assenza di attività patrimoniali non ipotecate, era più vantaggioso per lo Stato partecipare al concordato dei creditori. Tuttavia la Spagna non ha presentato prove concludenti al riguardo o attestanti che questo fosse il modo migliore per lo Stato di recuperare una percentuale più elevata dei crediti. (50) Gli orientamenti in materia di aiuti alla ristrutturazione stabiliscono determinate condizioni perché la Commissione possa autorizzare tali aiuti. (51) La valutazione delle summenzionate misure in base alle condizioni fissate dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà evidenzia quanto segue: a) Ripristino della redditività dell'impresa (52) Per tutte le misure di aiuto individuale, la Commissione deve autorizzare il piano di ristrutturazione dopo averne valutata la capacità di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. (53) Nell'avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha rilevato che la Spagna non aveva presentato i risultati previsionali per i periodi di ristrutturazione con la stima della redditività del capitale proprio e l'analisi di sensibilità nel quadró di diverse ipotesi. Nella notifica la Spagna ha fornito unicamente i risultati di esercizio ex post per il periodo in esame. (54) La Commissione ha osservato inoltre che Fesa-Enfersa è tornata all'utile nel 1997, in linea con quanto programmato nel piano di ristrutturazione. Tuttavia, dal 1998 Fesa-Enfersa ha ricominciato a registrare perdite sempre più gravi. (55) La Commissione ha concluso che, in mancanza di informazioni dettagliate sulla pianificazione finanziaria nonché di un'analisi dei diversi scenari e di un'analisi del rischio, non era in grado di valutare l'adeguatezza del piano elaborato nel dicembre 1992, sviluppato successivamente e finalizzato tra il 1993 e il 1994 e attuato quindi nell'arco di tempo tra il 1993 e il 1997. b) Proporzionalità dell'aiuto (56) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione nonché essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. Per tale motivo, di regola, i beneficiari dell'aiuto devono contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Tuttavia la Spagna non ha fornito prove attestanti che il beneficiario dell'aiuto avesse contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione con mezzi propri. (57) In relazione a quanto esposto ai considerandi 52 e 57, le principali conclusioni potevano essere così riassunte: data l'incertezza in merito all'effettivo ripristino della redditività dell'impresa e tenuto conto degli interrogativi sul tipo di contributo significativo fornito al piano di ristrutturazione dal beneficiario con i suoi fondi propri, non sembrava che le misure di aiuto summenzionate soddisfacessero i requisiti minimi fissati dai suddetti orientamenti comunitari sugli aiuti alla ristrutturazione. (58) Visto quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che: - le misure contenevano un elemento di aiuto di Stato, - erano state concesse in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e - la loro compatibilità con il mercato comune era dubbia. IV. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA (59) Le osservazioni presentate dalla Spagna possono riassumersi come esposto in appresso. IV.1. Comportamento dello Stato nella procedura fallimentare (60) Innanzitutto, l'entità del debito cancellato dai creditori privati (66 %) è stata, globalmente, di poco inferiore a quella del debito cancellato dai creditori pubblici (70 %). (61) La Spagna afferma tuttavia che tutti i creditori - sia privati che pubblici - hanno rinunciato ai loro diritti in funzione delle stesse percentuali (comprese tra il 10 e il 99 %) applicate alle stesse quote di debito (vale a dire per la quota da 1 a 100000 ESP, cancellazione del 10 %; per la quota da 100000 a 10 milioni di ESP, cancellazione del 40 % per la quota da 10 milioni a 50 milioni di ESP, cancellazione dell'80 %; per la quota superiore a 50 milioni di ESP, cancellazione del 99 % o conversione in capitale). Alcuni creditori privati (Ercros o il gruppo Torras) hanno rinunciato a percentuali superiori a quelle del Tesoro o della Previdenza sociale. (62) In merito alla decisione dello Stato di non esercitare il suo "privilegio", la Spagna ha indicato che se si fosse avvalso di tale privilegio lo Stato non avrebbe ricevuto alcun pagamento, dato che il valore netto dell'unico attivo di Fesa-Enfersa al momento della firma del concordato dei creditori era insufficiente per soddisfare i crediti. Pertanto lo Stato non ha rinunciato a nessuna garanzia secondaria avente un valore economico. IV.2. Ripristino della redditività (63) La Spagna ha inviato una copia del piano di ristrutturazione nonché un'"analisi" del medesimo. L'analisi esamina la metodologia e le ipotesi commerciali del piano di ristrutturazione e contiene osservazioni sulle proiezioni finanziarie relative al periodo 1995-2000. Inoltre contiene uno studio di sensibilità basato su vari scenari. La conclusione formulata nell'analisi è che il piano di ristrutturazione potrebbe garantire la redditività economico-finanziaria dell'impresa. (64) L'analisi suddetta si basava principalmente sulle due ipotesi seguenti: a) Riduzione del flusso di cassa: tale riduzione può risultare da variazioni della struttura e della situazione del mercato dei fertilizzanti nonché da variazioni della struttura dei costi di Fesa-Enfersa. Lo studio di sensibilità ha evidenziato il seguente coefficiente flusso di cassa/vendite: >SPAZIO PER TABELLA> L'effetto di tali proiezioni consisteva in una riduzione dal 3,5 al 2 % del coefficiente utile/vendite nonché in leggere perdite. Non era probabile che tali variazioni incidessero sulla redditività dell'impresa. b) Rimborso anticipato dei crediti: in questa ipotesi si supponeva che Fertiberia dovesse rimborsare anticipatamente, nel 1995, crediti pari a 12000 milioni di ESP. Ciò avrebbe rappresentato una spesa straordinaria di 10 milioni di ESP nel 1995. Un flusso di cassa deficitario alla fine del 1995 avrebbe richiesto un prestito a breve di 2000 milioni di ESP per un periodo di un anno. Questa proiezione mostra che l'impresa potrebbe proseguire le sue attività pur contando su un flusso di cassa considerevolmente inferiore. Nel 2004 il flusso di cassa sarebbe di 12000 milioni di ESP anziché 24600 milioni di ESP. Tale situazione non comprometterebbe la redditività dell impresa. (65) Infine le autorità spagnole hanno confermato che l'impresa è tornata ad essere redditizia (350 milioni di ESP) nel 2000. Le perdite registrate nel 1998 e 1999 erano imputabili, secondo le autorità spagnole, a circostanze esogene impossibili da prevedere al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione. Inoltre l'impresa ha intrapreso un nuovo processo di ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti di Stato. IV.3. Contributo dell'investitore privato (66) Le autorità spagnole hanno confermato che Fertiberia rispetta gli impegni sottoscritti in virtù del concordato dei creditori. (67) La Spagna ha ribadito che il nuovo investitore privato, il Grupo Villar Mir, ha presentato un'offerta di acquisto di Fesa-Enfersa. È stata concordata la realizzazione di investimenti per un valore di 19500 milioni di ESP nel periodo 1995-1999. La Spagna ha presentato, congiuntamente alle sue osservazioni, una dichiarazione autenticata secondo cui Inmobiliaria Espacio ha concesso garanzie a cinque banche private a copertura di crediti accordati a Fertiberia per 12500 milioni di ESP. V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO (68) Il gruppo Fesa-Enfersa era e continua ad essere un operatore di mercato su scala europea. Le misure in esame erano atte a migliorare la posizione finanziaria del gruppo Fesa-Enfersa e, di conseguenza, era probabile che avessero ripercussioni sulla posizione finanziaria dei concorrenti degli altri Stati membri e, quindi, che incidessero sul commercio intracomunitario. Di conseguenza, si tratta di misure che possono falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sul commercio tra Stati membri. V.1. I tre prestiti a breve e i due prestiti partecipativi concessi da ICO (69) L'ICO è una società di Stato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Ley General Presupuestaria [approvata con Real Decreto Legislativo 1091/1988 del 23 settembre(14)]. Gli obiettivi e le operazioni dell'ICO sono disciplinati dalla sesta disposizione addizionale del Real Decreto-Ley 12/1995 del 28 dicembre, relativo a misure urgenti in materia di bilancio, tributaria e finanziaria(15). Di conseguenza le risorse finanziarie dell'ICO sono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (70) Dato che l'ICO è una banca di proprietà dello Stato, qualsiasi trasferimento di fondi dall'ICO ad un'impresa configura un trasferimento "di risorse statali" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (71) I prestiti in causa erano destinati a soddisfare il fabbisogno di capitale e di liquidità del gruppo Fesa-Enfersa. I tre prestiti a breve sono stati concessi a Fesa-Enfersa tramite Fertiberia SL, società strumentale constituita con l'obiettivo di attuare il piano di ristrutturazione del gruppo. (72) I tre "prestiti ponte" per un importo complessivo di 13113 milioni di ESP sono stati concessi a condizioni di mercato e sono stati adeguatamente garantiti (mediante ipoteca). In determinate condizioni, si potrebbe ritenere che questo intervento pubblico costituisce un "aiuto al salvataggio" in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(16). La Commissione tuttavia non vi ha rilevato elementi di aiuto di Stato. I tre "prestiti ponte" sono peraltro stati trasformati successivamente in prestiti partecipativi. Tale trasformazione e le condizioni dei nuovi prestiti (prestiti partecipativi a tasso zero e senza scadenza di rimborso) possono considerarsi "un aiuto alla ristrutturazione", essendo tale trasformazione direttamente connessa all'attuazione del piano di ristrutturazione. La Commissione basa quindi la sua valutazione dei prestiti sui criteri stabiliti per esaminare gli aiuti alla ristrutturazione. (73) I prestiti partecipativi possono definirsi come prestiti che, in caso di insolvenza dell'impresa debitrice, sono rimborsati solo una volta soddisfatte le pretese di tutti gli altri creditori, ma in ogni caso prima che siano soddisfatte quelle degli azionisti. Questi prestiti di solito sono concessi da autorità pubbliche. Quanto alla natura di tali prestiti partecipativi, è stata sollevata la questione se debbano essere inclusi nel passivo del bilancio. Il Comitato di contatto per le direttive contabili ritiene che i prestiti partecipativi debbano essere contabilizzati alla voce "creditori" e non in "capitale e riserve"(17). Questo parere è stato confermato nella comunicazione interpretativa su determinati articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio in merito di contabilità(18). (74) Nel 1994, nell'ambito della ristrutturazione di Fesa-Enfersa, i tre prestiti ponte sono stati trasformati in prestiti partecipativi a tasso zero e senza data di rimborso. Nel 1994 sono stati concessi a Fertiberia SL altri due prestiti partecipativi per complessivi 10500 milioni di ESP per coprire i fabbisogni di flusso di cassa e per ripianare alcuni debiti dell'impresa. (75) Va sottolineato che la trasformazione di detti prestiti e la concessione, sempre nel 1994, di altri due prestiti partecipativi nelle stesse condizioni contengono elementi di aiuto. (76) Data la situazione in cui si trovava Fesa-Enfersa allorché sono stati concessi i prestiti, l'elemento di aiuto di un prestito a tasso zero senza scadenze di rimborso, che in caso di insolvenza dell'impresa è rimborsabile solo dopo che sono state soddisfatte le pretese di tutti i creditori ed in ogni caso prima di soddisfare quelle dei soci, equivale all'ammontare del prestito stesso. Nella fattispecie, l'aiuto contenuto nei cinque prestiti ammonta complessivamente a 23613 milioni di ESP. Le modifiche delle condizioni di rimborso, introdotte nel 1996 e 1997, non alterano tale conclusione dato che la fissazione di uno scadenziario per il rimborso (fino all'anno 2030) potrebbe comportare soltanto una riduzione dell'ammontare complessivo dell'aiuto. (77) La Spagna, nella sua risposta all'avvio del procedimento di cui all'articolo 88 del trattato, non ha contestato questa analisi. Di conseguenza la Commissione conferma quanto indicato in merito nella decisione di avvio del presente procedimento. V.2. Prestito partecipativo concesso a Inmobiliaria Espacio per aumentare il capitale di Fertiberia SL (78) Nel 1995 è stato concesso un prestito partecipativo di 1500 milioni di ESP a Inmobiliaria Espacio affinché il nuovo investitore, ossia il Grupo Villar Mir, potesse aumentare il capitale di Fertiberia SL nel quadro della ristrutturazione di Fesa-Enfersa, consolidando in tal modo la posizione del gruppo di fertilizzanti. Le condizioni erano analoghe a quelle esposte nel caso dei summenzionati prestiti partecipativi. (79) Tenuto conto della situazione in cui si trovava Fesa-Enfersa all'epoca della concessione del prestito, l'elemento di aiuto di un prestito a tasso zero e senza scadenza di rimborso, che in caso di insolvenza è rimborsabile solo una volta soddisfatte le pretese di tutti i creditori e in ogni caso prima di soddisfare quelle degli azionisti, equivale all'ammontare del prestito (1500 milioni di ESP). V.3. Comportamento dello Stato nel contesto del concordato (80) Tramite la loro partecipazione al concordato, gli enti pubblici (ministero del Tesoro, della Previdenza sociale e ICO) hanno recuperato il 30 % dei loro crediti; i creditori privati ne hanno dal canto loro recuperato il 33 %. La tabella seguente presenta le cifre esatte: >SPAZIO PER TABELLA> (81) Va segnalato che, nel caso di Ercros, il ministero del Tesoro e la Previdenza sociale hanno esercitato il loro diritto di astensione nel quadro della procedura fallimentare. Di conseguenza, non erano vincolati dal concordato firmato dai creditori di Ercros, cosicché, a differenza di quanto è successo con i crediti oggetto del concordato, i crediti dello Stato non hanno subito alcuna modificazione. Se avesse accettato il concordato, lo Stato avrebbe dovuto rinunciare, secondo le informazioni presentate dalle autorità spagnole, al 98,6 % dei suoi crediti. Pertanto, nella sua decisione del 20 luglio 1999(19), la Commissione ha concluso che lo Stato si era comportato come avrebbe fatto un creditore privato in circostanze analoghe e, di conseguenza, il suo intervento non costituiva aiuto di Stato. (82) Nella fattispecie né il ministero del Tesoro né la Previdenza sociale hanno esercitato il loro "diritto di astensione". (83) La Commissione ha esaminato le osservazioni delle autorità spagnole ed è giunta comunque alla conclusione che l'intervento dello Stato nell'ambito della procedura fallimentare di Fesa-Enfersa non contiene alcun elemento di aiuto statale, per i motivi esposti in appresso. (84) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato, nella sentenza pronunciata il 12 ottobre 2000 nella causa C-480/98, Spagna contro Commissione(20), che, in determinate circostanze, le misure adottate dallo Stato nell'ambito di un procedimento fallimentare possono contenere elementi di aiuto. (85) Nell'ambito di un procedimento fallimentare lo Stato non agisce in qualità di investitore pubblico. Non è possibile quindi paragonarne il comportamento con quello di un investitore privato che apporta capitale al fine di conseguire un utile in un lasso di tempo relativamente breve. La Commissione deve esaminare invece se lo Stato si sia comportato come un creditore privato diligente che fa tutto il possibile per recuperare il suo credito. (86) Come ha segnalato la Corte di giustizia nella sentenza pronunciato il 29 aprile 1999 nella causa C-342/96, Spagna contro Commissione(21), il modo migliore per comprovarlo consiste nel paragonare il comportamento dello Stato a quello di un creditore privato. Tale valutazione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 giugno 1999 nella causa C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT)(22), in cui ha indicato che il creditore pubblico deve essere paragonato "ad un ipotetico creditore privato che si trovi, nei limiti del possibile, nella medesima situazione [del creditore pubblico] e che cerchi di recuperare somme che gli sono dovute" (motivazione 25). (87) Nel valutare il comportamento dello Stato si deve tener conto di due fatti importanti, e precisamente: i) lo Stato non si è avvalso del suo "privilegio" (diritto di astensione) nel quadro della procedura fallimentare; e ii) lo Stato ha accettato - assieme ai creditori privati ma in altre condizioni - di cancellare una parte importante dei suoi crediti. (88) La Commissione ha innanzitutto esaminato se la decisione dello Stato di non esercitare il suo "privilegio" implichi che la totalità del debito cancellato costituisce un aiuto di Stato. Le autorità spagnole hanno dimostrato che nel momento in cui si è concluso il concordato il valore netto dell'unico attivo di Fesa-Enfersa (gli stabilimenti) era nullo: in caso di liquidazione della società lo Stato, molto probabilmente, non avrebbe ricevuto alcun rimborso. Di conseguenza, lo Stato non ha rinunciato a nessuna garanzia secondaria con valore economico. (89) Pertanto, la Commissione può concludere che lo Stato si è comportato come avrebbe fatto in circostanze analoghe un creditore privato diligente che cerchi di recuperare il proprio credito. (90) Non è però sufficiente dimostrare i vantaggi globali dell'accordo stipulato per provare che sono stati soddisfatti i requisiti del principio del creditore privato. Occorre provare anche la parità di trattamento tra lo Stato e i creditori privati. Di conseguenza, è necessario compiere un secondo passo nell'analisi per determinare se gli importi pagati allo Stato in cambio della rinuncia parziale ai suoi crediti siano identici a quelli percepiti dagli altri creditori privati. (91) Dalle informazioni fornite dalla Spagna risulta che: - la percentuale cancellata dai creditori privati (66 %) è stata, globalmente, leggermente inferiore a quella cancellata dai creditori pubblici (70 %), - tuttavia, secondo il concordato dei creditori presentato dalle autorità spagnole, tutti i creditori - privati e pubblici - hanno rinunciato ai loro diritti sulla base di percentuali identiche (che vanno dal 10 al 99 %) applicate alle stesse quote di debito (vale a dire per la quota da 1 a 100000 ESP, cancellazione del 10 %; per la quota da 100000 a 10 milioni di ESP, cancellazione del 40 %; per la quota da 10 milioni a 50 milioni di ESP, cancellazione dell'80 %; per la quota superiore a 50 milioni di ESP, cancellazione del 99 % o conversione in capitale). Alcuni creditori privati (tra cui Ercros o il gruppo Torras) hanno cancellato percentuali superiori a quelle del ministero del Tesoro o della Previdenza sociale, - inoltre, il debito privato (71000 milioni di ESP) era sensibilmente superiore al debito pubblico (46300 milioni di ESP di imposte, contributi alla previdenza sociale e pagamenti pendenti nei confronti di ICO). (92) La Commissione conclude quindi che è stato riservato lo stesso trattamento allo Stato e ai creditori privati visto che ad entrambi sono state applicate le stesse condizioni di remissione del debito. (93) Di conseguenza, non è stato rilevato alcun elemento di aiuto statale nel comportamento tenuto dallo Stato nell'ambito del procedimento fallimentare di Fesa-Enfersa. V.4. Valutazione della compatibilità (94) Dato che le misure di aiuto ammontanti a 25113 milioni di ESP non sono state concesse nel quadro di un regime di aiuto autorizzato, la Commissione deve valutarne direttamente la compatibilità con il mercato comune in base all'articolo 87 del Trattato. (95) L'articolo 87, paragrafo 1, stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero tramite risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (96) L'articolo 87 del trattato prevede alcune deroghe al principio d'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato potrebbero offrire la base per considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune. Tuttavia, gli aiuti in questione non hanno carattere sociale né sono concessi a singoli consumatori. Non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali né sono aiuti concessi al fine di favorire l'economia di determinate regioni della Spagna. Di conseguenza, tali deroghe non sono applicabili nel caso di specie. (97) Quanto alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia spagnola né presenta le caratteristiche di progetti di questo tipo. L'aiuto non è neppure destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. (98) Altre deroghe a favore degli aiuti regionali sono previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Nella fattispecie, le misure di aiuto erano destinate a sostenere la produzione di fertilizzanti e non a contribuire allo sviluppo di determinate regioni spagnole. Inoltre, le autorità spagnole, nelle varie risposte fornite alla Commissione, non hanno considerato gli aiuti alla stregua di aiuti di Stato a finalità regionale. Pertanto, la Commissione valuta le misure in causa in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, relativa agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tale valutazione è disciplinata da disposizioni comunitarie specifiche. (99) La Commissione ritiene che nel caso di specie le uniche disposizioni comunitarie da applicare siano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Non vi è infatti alcun dubbio che Fesa-Enfersa ha formato oggetto di un'importante ristrutturazione. (100) Gli orientamenti comunitari in parola stabiliscono determinate condizioni affinché la Commissione possa autorizzare tali aiuti. (101) La valutazione degli aiuti in oggetto alla luce delle condizioni stabilite negli orientamenti succitati dà luogo alle considerazioni seguenti. a) Imprese che possono ricevere gli aiuti (102) La Commissione ritiene sia stato sufficientemente dimostrato che il gruppo Fesa-Enfersa è un'impresa in crisi ai sensi degli orientamenti succitati. Come si è già spiegato nel considerando 12, nel 1992 Fesa-Enfersa ha presentato istanza di fallimento in una congiuntura estremamente avversa per il settore europeo dei fertilizzanti. Fesa-Enfersa all'epoca incontrava seri problemi di liquidità. Il fallimento dell'impresa è stato dichiarato il 4 dicembre 1992 dal Juzgado de Primera Instancia (Tribunale di prima istanza) n. 64 di Madrid, con debiti pari a 117000 milioni di ESP e perdite pari a 20000 milioni di ESP. b) Ripristino della redditività (103) Per tutte le misure di aiuto individuali, la Commissione deve autorizzare il relativo piano di ristrutturazione dopo averne valutato la capacità di ripristino dell'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. (104) In base alle informazioni di cui ai considerando 63, 64 e 65, la Commissione ritiene che le autorità spagnole abbiano presentato prove sufficienti del fatto che il piano di ristrutturazione includeva i risultati previsionali per i periodi di ristrutturazione, con una stima della redditività del capitale proprio e un'analisi di sensibilità basata su varie ipotesi e, infine, un'analisi del rischio. Inoltre le autorità spagnole hanno indicato che Fesa-Enfersa è tornata all'utile nel 1997, ossia prima che fosse completato il processo di ristrutturazione (1992-1997). Il piano di ristrutturazione ha quindi soddisfatto il requisito secondo il quale l'aiuto deve ripristinare la redditività economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un periodo di tempo ragionevole. (105) La Spagna ha anche esposto come che le perdite registrate da Fertiberia nel 1998 e nel 1999 siano da imputarsi ad un mutamento delle condizioni prevalenti provocato principalmente dalle ripercussioni del programma Agenda 2000 sulla politica agricola comune, senza contare la grave crisi del Sudest asiatico, tradizionale importatore netto di fertilizzanti. Questa affermazione trova conferma nelle opinioni espresse di recente dal settore. (106) Nella riunione annuale del 26 ottobre 2000, l'assemblea generale dell'EFMA ha discusso le gravi perdite registrate nel 1999 (500 milioni di EUR, nel settore dei fertilizzanti nell'Europa occidentale: soltanto nel 1993 si erano registrati risultati peggiori)(23). Di conseguenza, verso la fine del 1998, i membri dell'EFMA avevano cominciato ad intraprendere ambiziose ristrutturazioni(24). Per la fine del 2000, si prevedeva la chiusura di circa 30 stabilimenti, la cessazione completa della produzione in 13 centri produttivi in Europa e la perdita di 4000 posti di lavoro. (107) Benché il settore abbia iniziato ad ottenere migliori risultati in parte grazie alle misure comunitarie di controllo del dumping di fertilizzanti in provenienza dai paesi dell'est, la redditività delle imprese ha continuato a risentire dell'influenza negativa dei forti aumenti (più dell'85 %) del prezzo del gas, che può rappresentare fino al 65 % dei costi totali di fabbricazione. (108) Secondo l'EFMA, per una migliore e più sicura evoluzione futura, sarebbe necessario che i membri dell'EFMA potessero acquistare gas a prezzi più competitivi e che venissero corrette le distorsioni nei mercati del gas e dei fertilizzanti, soprattutto in quelli dell'ex Unione sovietica. (109) La relazione annuale dell'EFMA (1998-1999)(25) (pagina 8) indica che si sono peraltro verificati eventi che erano impossibili da prevedere e che tuttavia hanno avuto un'influenza importante sull'industria europea dei fertilizzanti. (110) I fattori che hanno contribuito a queste condizioni del mercato europeo traggono origine sia nella stessa Europa che in tendenze e avvenimenti a livello mondiale. I mercati mondiali dell'urea hanno continuato ad essere in recessione nel 1998 e ciò per vari fattori, tra cui il divieto delle importazioni di urea imposto in Cina nel 1997, il crollo delle importazioni da parte dell'India, l'entrata in funzione di stabilimenti con capacità di esportazione e l'alto livello delle esportazioni dell'ex Unione sovietica. (111) Questa recessione ha inciso su tutti i settori dell'industria dell'azoto, ma ha avuto conseguenze particolari sul mercato dell'Europa occidentale. Data la situazione dei mercati mondiali, è diventato sempre più difficile per i produttori europei ricorrere alle esportazioni come valvola di sicurezza. Al medesimo tempo, la concorrenza delle importazioni, in particolare dai paesi dell'ex Unione sovietica, ha continuato ad intensificarsi. (112) È in tale contesto che Fertiberia ha avviato una nuova ristrutturazione comprendente l'interruzione della produzione di nitrato a Cartagena (260000 tonnellate), la chiusura di uno stabilimento di urea a Huelva (75000 tonnellate) e di tre stabilimenti di acido solforico sempre a Huelva, con una perdita complessiva di 160 posti di lavoro. Il costo di tale ristutturazione è di 78 milioni di EUR e, secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, è stato finanziato esclusivamente dall'impresa senza aiuti di Stato(26). (113) La Spagna ha comunicato che, grazie alle misure di ristrutturazione adottate da Fertiberia, l'impresa registrerà utili pari a 350 milioni di ESP nel 2000 (sulla base dei risultati di 3-4 anni). (114) Le autorità spagnole hanno confermato che non hanno l'intenzione di concedere altri aiuti di Stato alla ristrutturazione e che l'impresa completerà la ristrutturazione utilizzando esclusivamente mezzi propri. (115) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la crisi attuale non smentisca l'affermazione delle autorità spagnole secondo cui il piano di ristrutturazione originale concepito nel 1992 era un piano realistico grazie al quale l'impresa è riuscita a registrare utili. (116) La Commissione ha preso atto dell'intenzione delle autorità spagnole di non concedere altri aiuti di Stato per la ristrutturazione. (117) Pertanto, una volta verificato che permette di ripristinare la redditività economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione sia adeguato. c) Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza (118) La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, è subordinata alla condizione che l'aiuto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Gli orientamenti comunitari sugli aiuti alla ristrutturazione specificano che devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. (119) Tale condizione si traduce di solito in una limitazione o riduzione della presenza dell'impresa sul mercato del prodotto rilevante. Detta limitazione o riduzione dev'essere commisurata agli effetti distorsivi dell'aiuto e in particolare all'importanza relativa dell'impresa nel suo mercato o mercati. (120) A questo proposito, va segnalato che il piano di ristrutturazione prevedeva una riduzione media della capacità esistente del 49,3 %. In base alle informazioni disponibili dell'EFMA, la quota di mercato detenuta da Fesa-Enfersa nella Comunità si è ridotta dal 7,9 % nel 1992 al 5,7 % nel 1997. La Commissione constata che, in realtà, con l'attuazione del piano di ristrutturazione, l'impresa ha ridotto la propria capacità produttiva chiudendo gli stabilimenti di Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Escombreras e El Hondón, tutti situati in aree assistite. Queste riduzioni di capacità hanno dato luogo a 1487 esuberi, equivalenti al 41 % della manodopera occupata all'epoca. d) Proporzionalità dell'aiuto ai costi e ai benefici della ristrutturazione (121) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione, nonché essere correlati ai benefici previsti da un punto di vista comunitario. Il coefficiente passività esigibili/passività totali dopo la ristrutturazione era pari a 0,49 leggermente superiore a quello di un'impresa di dimensioni analoghe operante nel medesimo mercato(27). Di norma, i beneficiari dell'aiuto devono contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione sia con fondi propri che ricorrendo a fonti di finanziamento esterne a condizioni commerciali. (122) Tenuto conto dei costi di ristrutturazione (44000 milioni di ESP) non si può dire che l'importo dell'aiuto (25113 milioni di ESP) sia stato eccessivo. In occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione aveva indicato di non essere convinta che l'investitore privato avesse contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione con fondi propri. (123) Il contributo dell'azionista era stato fissato a 4000 milioni di ESP oltre a un importo compreso tra 5000 e 7000 milioni di ESP che doveva provenire da un investitore industriale statunitense con il quale si stava negoziando la vendita di Fesa-Enfersa. I negoziati si erano tuttavia interrotti all'inizio del 1995 in seguito alla presentazione da parte di un nuovo investitore privato, il Grupo Villar Mir, di un'offerta di acquisto di Fesa-Enfersa. (124) Il nuovo investitore ha accettato di compiere investimenti per 19500 milioni di ESP nel periodo 1995-1999. Le autorità spagnole, assieme alle osservazioni, hanno presentato una dichiarazione autenticata secondo cui la società Inmobiliaria Espacio ha concesso garanzie a cinque banche private per coprire crediti accordati a Fertiberia per un valore di 12500 milioni di ESP. (125) La Commissione ritiene pertanto che l'investitore privato abbia contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione con fondi propri. (126) In conclusione, le misure di aiuto concesse a Fesa-Enfersa testé descritte soddisfano le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà e possono quindi essere autorizzate. VI. CONCLUSIONE (127) La Commissione conclude che la Spagna ha illegalmente posto in esecuzione l'aiuto in oggetto, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciononostante, la Commissione ritiene che le misure di aiuto in favore di Fesa-Enfersa soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà e possano quindi essere autorizzate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto alla ristrutturazione cui la Spagna ha dato esecuzione a favore del gruppo Fesa-Enfersa (attualmente "Fertiberia SA") per un ammontare di 25113 milioni di ESP è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Articolo 2 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. (2) GU C 315 del 4.11.2000, pag. 11. (3) Decisione del 20 luglio 1999 nel caso NN 62/99 (GU C 62 del 4.3.2000, pag. 18). Cfr. anche: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/nn062-99.pdf. (4) Cfr. il nono comma del punto 2.2 della decisione del 20 luglio 1999 citata nella nota precedente. (5) Cfr. la nota a piè di pagina 2. (6) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2. (7) Questo capitolo si basa su un esame realizzato dall'associazione europea di produttori di fertilizzanti ("EFMA"). Cfr. in particolare gli studi Forecast of Food, Farming and Fertilizer Use in the European Union 1999 to 2009 e The Fertilizer Industry of The European Union, consultabili sul sito web della EFMA: www.efma.org/publications. (8) Cfr. la relazione annuale (Annual Review) di EFMA per il 1999/2000, pag. 9. (9) Cfr. i siti Internet di queste imprese: http://www.hydro.com e http://www.kemira.com. (10) La percentuale era pari al 25 % della quota del flusso di cassa annuale superiore a 3000 milioni di ESP con un limite massimo del 5 % del flusso di cassa annuale complessivo. (11) 15,55 % dell'utile prima delle imposte. (12) Si tratta del privilegio, riconosciuto allo Stato dal diritto fallimentare spagnolo di non essere vincolato, per determinati crediti, dal concordato stipulato tra i creditori. (13) In base al punto 101 degli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2), la Commissione esamina la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione, che sia stato concesso senza la sua autorizzazione, sulla base degli orientamenti in oggetto, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti stessi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto in tutti gli altri casi. Poiché tutti gli aiuti considerati nel caso di specie sono stati concessi anteriormente a detta data, gli orientamenti applicabili sono gli "orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 2). Dato però che una parte delle misure di aiuto sono state concesse prima della pubblicazione di questi stessi orientamenti, a dette misure si deve applicare la politica precedentemente stabilita dalla Commissione in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (secondo quanto pubblicato nel 1979 nell'VIII relazione sulla politica di concorrenza). (14) BOE 234 del 29.9.1988, pag. 28406. (15) BOE 312 del 30.12.1995, pag. 37519. (16) Cfr. la nota a piè di pagina 13. (17) Cfr. The accounting harmonization in the European Communities. Problems of applying the fourth directive on the annual accounts of limited companies, Lussemburgo, 1990, pag. 14. Cfr., inoltre, la definizione di passività subordinate di cui all'articolo 21 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e di altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). (18) Cfr. il documento XV/7009/97/DE, punto 2.3.3, pag. 5. (19) Cfr. la nota a pie di pagina 3. (20) Non ancora pubblicata. Una versione provvisoria e non autentica di detta sentenza può essere consultata sul sito Internet della Corte di giustizia: http://curia.eu.int. (21) Racc. 1999, pag. I-2459. (22) Racc. 1999, pag. I-3913. (23) Cfr., a proposito di tale problema e per altri riferimenti a EFMA, il sito Internet dell'organizzazione: www.efma.org. (24) Per ulteriori chiarimenti, cfr. punto II.3. (25) Cfr. la nota a piè di pagina 23. (26) In questo contesto, la Commissione ricorda il principio dell'aiuto "una tantum" ("prima e ultima volta"), quale contemplato nei nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. (27) Ad esempio, nel caso di Grande Paroisse (Elf Aquitaine), tale coefficiente era di 0,48 nel 1997 e di 0,44 nel 1998.