32002D0408

2002/408/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, relativa alla vendita dei residui di olio d'oliva comunitario detenuti dall'organismo d'intervento italiano [notificata con il numero C(2002) 1642]

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/2002 pag. 0025 - 0026


Decisione della Commissione

del 24 maggio 2002

relativa alla vendita dei residui di olio d'oliva comunitario detenuti dall'organismo d'intervento italiano

[notificata con il numero C(2002) 1642]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/408/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro del regime di acquisti all'intervento e anteriormente alla data del 1o novembre 1998, gli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano hanno acquistato quantitativi di olio d'oliva. La base normativa del regime precitato è stata abrogata a decorrere dal 1o novembre 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98. Tuttavia, per garantire un passaggio armonioso fra il regime di acquisti all'intervento e la situazione attuale in cui tale regime non esiste più e al fine di liberare i centri d'intervento comunitari dai quantitativi di olio d'oliva ancora disponibili, è opportuno autorizzare la vendita di tali quantitativi ancora in giacenza in Italia. Si tratta di residui di fondi delle vasche che contengono una percentuale più o meno importante di olio d'oliva.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90(4), prevede che la vendita dell'olio d'oliva comunitario detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara, salvo se condizioni particolari rendono necessario il ricorso ad altre procedure. I residui di olio d'oliva ancora in giacenza in Italia non hanno potuto essere venduti nel quadro della vendita prevista dal regolamento (CE) n. 2599/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva comunitario detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano(5), a causa del numero insufficiente di offerte ricevute in Italia. È pertanto opportuno rimettere in vendita tali residui. Per consentire alle autorità italiane di applicare una soluzione equa e rispettosa delle condizioni previste al regolamento (CEE) n. 2754/78, occorre autorizzare la vendita dei residui in questione mediante trattativa privata anziché mediante gara.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano "Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura", in appresso denominato "AGEA", è autorizzato a vendere mediante trattativa privata 27,1 tonnellate di residui di fondi delle vasche di olio d'oliva comunitario in suo possesso, provenienti da interventi sul mercato comunitario dell'olio d'oliva.

2. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo prima del 15 luglio 2002.

3. La consegna del prodotto deve aver luogo prima dell'8 settembre 2002.

4. L'AGEA informa quanto prima possibile la Commissione in merito all'esito della vendita di cui trattasi.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 331 del 28.11.1978, pag. 13.

(4) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 5.

(5) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 43.