2002/391/CE: Decisione della Commissione del 22 marzo 2001 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 2 del Land Brema nella Repubblica federale di Germania [notificata con il numero C(2001) 774]
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 30/05/2002 pag. 0013 - 0015
Decisione della Commissione del 22 marzo 2001 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 2 del Land Brema nella Repubblica federale di Germania [notificata con il numero C(2001) 774] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2002/391/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, previa consultazione del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone, al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei documenti unici di programmazione. (2) L'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che lo Stato membro possa presentare alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, un piano di sviluppo sotto forma di progetto di documento unico di programmazione il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del regolamento medesimo. (3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione, sulla base del piano di sviluppo regionale presentato dagli Stati membri nel quadro del partenariato definito all'articolo 8 dello stesso regolamento, adotta una decisione sul documento unico di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e conformemente alle procedure previste agli articoli da 48 a 51. (4) Il governo tedesco ha presentato alla Commissione, in data 27 aprile 2000, un progetto di documento unico di programmazione considerato ricevibile per le regioni del Land Brema che rispondono ai criteri previsti per l'obiettivo n. 2 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale progetto comprende gli elementi di cui all'articolo 16, dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari prescelti, nonché indicazioni relative alla partecipazione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). (5) La data di presentazione del progetto considerato ricevibile dalla Commissione costituisce la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese a titolo di tale progetto. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, poiché il progetto considerato ricevibile è stato trasmesso alla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 30 aprile 2000, la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è fissata al 1o gennaio 2000. Conformemente all'articolo 30 del suddetto regolamento, è opportuno fissare il termine ultimo per l'ammissione delle spese. (6) Le misure di sviluppo rurale finanziate a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(2), in particolare per quanto concerne la loro compatibilità e coerenza con gli interventi della politica agricola comune. (7) Il documento unico di programmazione è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato. (8) La Commissione ha accertato che il documento unico di programmazione è stato definito conformemente al principio dell'addizionalità. (9) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti. (10) La partecipazione finanziaria della Comunità disponibile per l'insieme del periodo e la sua ripartizione annuale sono definite in euro. La ripartizione annuale deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità è già stata oggetto di un'indicizzazione pari al 2 % annuo. Tale partecipazione potrà essere rivista a metà percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere conto sia dell'evoluzione effettiva dei prezzi, sia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999. (11) Al fine di tenere conto del ritmo di realizzazione sul territorio degli assi prioritari del documento unico di programmazione, la ripartizione degli importi fra gli assi prioritari deve poter essere adeguata, in accordo con lo Stato membro interessato, in funzione delle necessità, entro un limite prestabilito, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni del Land Brema interessate dall'obiettivo n. 2 nella Repubblica federale di Germania per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006. Articolo 2 1. Conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il documento unico di programmazione comprende i seguenti elementi: a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta dei Fondi strutturali comunitari e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici quantificati; la valutazione ex ante dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, e la coerenza degli assi prioritari con le politiche economiche, sociali e regionali nonché la strategia per lo sviluppo dell'occupazione della Repubblica federale di Germania. Gli assi prioritari sono i seguenti: 1. Diversificazione della struttura economica 2. Rafforzamento del settore terziario 3. Protezione dell'ambiente, recupero di aree dismesse 4. Problematiche urbane 5. Assistenza tecnica b) una descrizione sintetica delle misure previste per l'attuazione degli assi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, compreso, a titolo d'informazione, l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", e indicando separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo n. 2, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e privati previsti dallo Stato membro; il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per il documento unico di programmazione è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie; d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione riguardanti la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione nonché il ricorso a sovvenzioni globali, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare il ruolo del comitato di sorveglianza e le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti ai comitati di sorveglianza; e) la verifica ex ante del rispetto dell'addizionalità e le informazioni relative alla trasparenza dei flussi finanziari; f) l'indicazione delle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione dell'intervento. 2. Il piano finanziario indicativo precisa il costo totale degli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 354659059 EUR per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie stabilite a titolo della partecipazione dei Fondi strutturali, pari a 113034000 EUR. Il fabbisogno finanziario nazionale risultante, pari a 113034000 EUR per il settore pubblico e 128591059 EUR per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti o dagli altri strumenti di credito. Articolo 3 1. La partecipazione dei Fondi strutturali concessa a titolo del presente documento unico di programmazione ammonta a un totale di 113034000 EUR a carico del FESR. Le modalità di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione finanziaria del FESR relativa ai diversi assi prioritari che fanno parte del documento unico di programmazione, sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione. 2. Durante l'esecuzione del piano di finanziamento, l'importo (per l'intero periodo) dei costi totali o della partecipazione dei Fondi relativo ad un asse prioritario, può essere oggetto di adeguamento, in accordo con lo Stato membro, entro un limite del 25 % della partecipazione totale dei Fondi al documento unico di programmazione, o di una percentuale più elevata, a condizione che l'importo non superi 30 milioni di EUR e che sia rispettata la partecipazione totale dei Fondi indicata al paragrafo 1. Articolo 4 La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, oggetto del presente intervento e non ancora approvati dalla Commissione. La presentazione da parte dello Stato membro della domanda d'intervento, del complemento di programmazione o di una domanda di pagamento non sostituisce la notifica prevista all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Di fatto, il cofinanziamento comunitario degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, richiede la preventiva approvazione degli stessi da parte della Commissione, conformemente all'articolo 88 del trattato, ad eccezione di quelli conformi alla norma de minimis e degli aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione, decisi dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato a certe categorie di aiuti orizzontali(3). In assenza di una tale esenzione o approvazione, tali aiuti costituiscono aiuti illegali (le cui conseguenze sono definite dal regolamento procedurale sugli aiuti di Stato) e il loro cofinanziamento sarà trattato come un'irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Di conseguenza, le domande di pagamento intermedie e finali di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non sono ricevibili dalla Commissione per le misure che comportano il finanziamento di aiuti nuovi o modificati secondo la definizione del regolamento procedurale sugli aiuti, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, fino alla loro notifica e approvazione formale da parte della Commissione. Articolo 5 La data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è il 1o gennaio 2000. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2008. Tale data è prorogata al 30 aprile 2009 per le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell'articolo 9, lettera l), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Articolo 6 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2001. Per la Commissione Michel Barnier Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.