32002D0380

2002/380/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2002, che accetta e ritira gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia [notificata con il numero C(2002) 1911]

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 23/05/2002 pag. 0024 - 0027


Decisione della Commissione

del 22 maggio 2002

che accetta e ritira gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

[notificata con il numero C(2002) 1911]

(2002/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio, del 24 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001(4), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

sentito il parere del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 1023/97(5) (in appresso denominato "il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori. Tali impegni riguardavano un unico tipo di paletta, cioè la paletta EUR.

(2) Dato che durante l'inchiesta è stato effettuato un campionamento, non è stato possibile accettare le richieste di riesame presentate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio. Tuttavia, per garantire parità di trattamento tanto ai nuovi esportatori come alle società che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione durante l'inchiesta iniziale, il regolamento provvisorio è stato modificato. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97 della Commissione(6) stabilisce che gli impegni dei nuovi produttori esportatori polacchi in relazione alle esportazioni di palette EUR possono essere accettati, se risultano conformi alle condizioni previste dal regolamento stesso. Ciò è stato confermato dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia.

B. RICHIESTA DI IMPEGNO

(3) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 2334/97, il produttore esportatore polacco P.P.H. "Astra" Sp. zo.o., Nawojowa ha chiesto l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 e ha offerto un impegno in relazione alle palette EUR. L'impegno sui prezzi offerto viene considerato accettabile in quanto rimuove il dumping lesivo che è stato riscontrato e soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

C. RITIRO DEGLI IMPEGNI

(4) I seguenti sei produttori esportatori polacchi, dai quali la Commissione ha accettato un impegno, hanno violato l'impegno in quanto non hanno rispettato l'obbligo di applicare il prezzo minimo di vendita secondo quanto stabilito nell'impegno stesso:

- P.W. "Intur-kfs" Sp. zo.o., Inowroclaw (codice addizionale Taric 8662 ),

- Z.P.H.U. "Miroslaw Przybylek", Klonowa (codice addizionale Taric 8574 ),

- Import-Export "Elko" Sp. zo.o., Kalisz (codice addizionale Taric 8532 ),

- "Drewpal" sp. j., Blizanow (codice addizionale Taric 8534 ),

- "D& M& D" Sp. zo.o., Blizanow (codice addizionale Taric 8566 ),

- "CMC" Sp. zo.o., Andrychow, Inwald (codice addizionale Taric 8528 ).

(5) Per evitare che CMC Sp. zo.o.-Andrychow continui a beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping semplicemente inviando le proprie esportazioni attraverso la propria società collegata, la P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow (codice addizionale Taric A113) si ritiene opportuno ritirare anche l'impegno di tale esportatore/produttore e di istituire dei dazi antidumping definitivi.

(6) Pertanto, la Commissione ha informato le suddette società della sua intenzione di depennarle dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati e di istituire dei dazi antidumping. Una delle società non ha mosso obiezioni a tale decisione. Le altre società hanno formulato le proprie osservazioni in merito alle violazioni segnalate dalla Commissione e, su richiesta, hanno ottenuto un'audizione. Tuttavia, nessuno dei suddetti produttori esportatori ha presentato argomentazioni tali da mettere in discussione la presunta violazione dell'impegno.

D. SOCIETÀ SOGGETTE AD UN IMPEGNO

(7) Per chiarezza, nell'allegato alla presente decisione sono elencate tutte le società soggette ad un impegno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l'impegno che l'esportatore P.P.H. "Astra" Sp. zo.o., Nawojowa ha offerto in relazione alle palette EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

Articolo 2

Sono ritirati gli impegni dei seguenti esportatori:

- P.W. "Intur-kfs" Sp. zo.o., Inowroclaw (codice addizionale Taric 8662 ),

- Z.P.H.U. "Miroslaw Przybylek", Klonowa (codice addizionale Taric 8574 ),

- Import-Export "Elko" Sp. zo.o., Kalisz (codice addizionale Taric 8532 ),

- "Drewpal" sp. j., Blizanow (codice addizionale Taric 8534 ),

- "D& M& D" Sp. zo.o., Blizanow (codice addizionale Taric 8566 ),

- "CMC" Sp. zo.o., Andrychow, Inwald (codice addizionale Taric 8528 ),

- P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow (codice addizionale Taric A113),

per l'esportazione di palette EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1.

(4) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 22.

(5) GU L 150 del 7.6.1997, pag. 4.

(6) GU L 225 del 15.8.1997, pag. 11.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>