32002D0375

2002/375/CE: Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2002, che autorizza il Lussemburgo ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 22/05/2002 pag. 0048 - 0048


Decisione del Consiglio

del 7 maggio 2002

che autorizza il Lussemburgo ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2002/375/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Lussemburgo ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm), usato come carburante.

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta del Lussemburgo.

(3) La differenziazione fiscale sarà applicata aumentando di 15 EUR per 1000 l l'accisa sul gasolio ad alto tenore di zolfo (oltre 50 ppm), usato come carburante. Le aliquote di accisa effettive sono superiori all'aliquota minima comunitaria applicabile, conformemente alla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2).

(4) La deroga persegue un obiettivo ambientale: è accertato che la misura migliorerà, in particolare, la qualità dell'aria.

(5) Il gasolio a basso tenore di zolfo soddisfa le specifiche tecniche ambientali (50 ppm) definite dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel(3). Conformemente all'articolo 4 della menzionata direttiva, l'uso di gasolio 50 ppm sarà, di massima, obbligatorio a partire dal 1o gennaio 2005. La data di scadenza della misura lussemburghese relativa alla differenziazione dell'accisa è fissata al 31 dicembre 2003.

(6) In base alle informazioni disponibili, la Commissione e gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'aliquota differenziata di accisa al gasolio a basso tenore di zolfo non comporterà distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune e non ostacolerà il funzionamento del mercato interno.

(7) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e gli esoneri onde verificare che questi non comportino alcuna distorsione della concorrenza, non ostacolino il funzionamento del mercato interno e non siano incompatibili con la politica comunitaria in materia di protezione ambientale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Lussemburgo è autorizzato ad applicare dal 1o giugno 2002 al 31 dicembre 2003 un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm), usato come carburante.

Articolo 2

La differenziazione dell'accisa di cui all'articolo 1 non può superare 15 EUR per 1000 l di carburante.

L'aliquota di accisa applicabile al gasolio usato come carburante deve rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE, in particolare l'aliquota minima di cui all'articolo 5 della stessa.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2003.

Articolo 4

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

(3) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46).