2002/371/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1844]
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 18/05/2002 pag. 0029 - 0041
Decisione della Commissione del 15 maggio 2002 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE [notificata con il numero C(2002) 1844] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/371/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del loro periodo di validità per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione. (4) È opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili(2) per tenere conto dell'evoluzione del mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione, già prorogato dalla decisione 2001/831/CE della Commissione(3). (5) Occorre adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità quinquennale. (6) È opportuno che per un periodo limitato di tempo, non superiore a dodici mesi, i criteri previsti dalla presente decisione e i criteri stabiliti dalla decisione 1999/178/CE siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di applicazione della presente decisione di adeguare tali prodotti e di renderli conformi ai nuovi criteri. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti tessili devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il gruppo "prodotti tessili" comprende: capi di abbigliamento e accessori tessili: capi di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, sciarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per interni: prodotti tessili da utilizzarsi in interni costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili, ad esclusione dei rivestimenti per pareti e pavimenti; fibre, filati e tessuti: destinati alla realizzazione di capi di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni. Nel calcolo della percentuale di fibre tessili dei "capi di abbigliamento e accessori tessili" e dei "prodotti tessili per interni" non si devono considerare il piumino, le piume, le membrane e i rivestimenti. Articolo 3 Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo "prodotti tessili" è "016". Articolo 4 L'articolo 3 della decisione 1999/178/CE è sostituito dal seguente: "La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 maggio 2003." Articolo 5 La presente decisione si applica dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2007. I produttori di articoli appartenenti al gruppo "prodotti tessili" che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o giugno 2002 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 maggio 2003. I produttori di articoli appartenenti al gruppo "prodotti tessili" che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o giugno 2002 possono ottenere fino al 31 maggio 2003 l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 1999/178/CE. Dal 1o giugno 2002 le nuove domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica per il gruppo "prodotti tessili" devono soddisfare i criteri stabiliti nella presente decisione. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2002. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. (2) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21. (3) GU L 31 del 28.11.2001, pag. 29. ALLEGATO OSSERVAZIONI GENERALI Finalità dei criteri L'obiettivo dei criteri di seguito riportati è di favorire la riduzione dell'inquinamento idrico collegato alle principali fasi del ciclo di produzione tessile, compresa la produzione delle fibre, la filatura, la tessitura ortogonale, la tessitura a maglia, il candeggio, la tintura e il finissaggio. I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti tessili a ridotto impatto ambientale. Requisiti di valutazione e verifica Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc. Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta. L'unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è: 1 kg di prodotto tessile in condizioni normali (65 % RH ± 2 % e 20 °C ± 2 °C. Le condizioni normali sono precisate nella norma ISO 139 "Tessili - atmosfere standard per il condizionamento e le prove"). Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS o ISO 14001). (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria). CRITERI I criteri si suddividono in tre categorie principali: fibre tessili, processi e sostanze chimiche e idoneità all'uso. FIBRE TESSILI In questa sezione sono elencati i criteri specifici per le seguenti fibre: acrilico, cotone e altre fibre di cellulosa naturali, elastan, lino e altre fibre tessili liberiane, lana sucida e altre fibre cheratiniche, fibre di cellulosa artificiali, poliammide, poliestere e polipropilene. Sono ammesse anche altre fibre per le quali non sono stabiliti criteri specifici, ad eccezione delle fibre minerali, di vetro, metalliche, di carbonio e altre fibre inorganiche. I criteri stabiliti in questa sezione per un dato tipo di fibra non si applicano se detta fibra rappresenta meno del 5 % del peso totale delle fibre tessili contenute nel prodotto, nonché in caso di fibre riciclate. In questo contesto per "fibre riciclate" si intendono le fibre derivanti esclusivamente da ritagli dell'industria tessile e dell'abbigliamento o da rifiuti post-consumo (tessili o di altro genere). In ogni caso, almeno l'85 % in peso di tutte le fibre contenute nel prodotto deve essere conforme ai relativi criteri specifici, se stabiliti, o essere costituito da fibre riciclate. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sulla composizione dei prodotti tessili. 1. Acrilico a) Il tenore residuo di acrilonitrile nelle fibre grezze che escono dagli impianti di produzione deve essere inferiore a 1,5 mg/kg. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova basato sul seguente metodo: estrazione con acqua in ebollizione e quantificazione mediante gascromatografia (GLC) capillare. b) La media annua delle emissioni di acrilonitrile nell'atmosfera (durante la polimerizzazione e fino all'ottenimento della soluzione pronta per la filatura) deve essere inferiore a 1 g/kg di fibra prodotta. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. 2. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali (compreso il kapok) Le fibre di cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (di seguito denominate "cotone") non devono contenere (se la sensibilità del metodo di prova lo consente) più di 0,05 ppm di ciascuna delle seguenti sostanze: aldrin, captafol, clordano, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (somma degli isomeri), 2,4,5-T, clordimeform, clorobenzilato, dinoseb e relativi sali, monocrotofos, pentaclorofenolo, toxafene, metamidofos, metilparathion, parathion, fosfamidone. Questo criterio non si applica quando più del 50 % del cotone contenuto nel prodotto proviene da colture biologiche o da colture in conversione, ossia quando un organismo indipendente ha certificato il rispetto dei requisiti di produzione ed ispezione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1). Il criterio non si applica se può essere documentata l'identità dei produttori di almeno il 75 % del cotone utilizzato nel prodotto finale e se viene presentata una dichiarazione degli stessi produttori attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o nelle piantagioni in cui è stato prodotto il cotone in questione o sul cotone stesso. Quando il 100 % del cotone è biologico, ossia quando un organismo indipendente ha certificato che il cotone è stato prodotto nel rispetto dei requisiti di produzione ed ispezione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, il richiedente può apporre la menzione "cotone biologico" accanto al marchio di qualità ecologica. Il richiedente deve produrre la certificazione biologica o la documentazione attestante che i produttori non hanno usato nessuna delle sostanze sopracitate o un rapporto di prova basato sui seguenti metodi: a seconda dei casi, US EPA 8081 A [pesticidi organoclorurati, con estrazione a ultrasuoni o con il metodo Soxhlet e solventi apolari (iso-ottano o esano)], 8151 A (erbicidi clorurati, usando il metanolo), 8141 A (composti organofosforici) o 8270 C (composti organici semivolatili). 3. Elastan a) Non devono essere usati composti organostannici. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. b) La media annua delle emissioni in atmosfera di diisocianati aromatici durante la polimerizzazione e la filatura deve essere inferiore a 5 mg/kg di fibra prodotta. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. 4. Lino e altre fibre tessili liberiane (comprese canapa, iuta, e ramiè) Il lino e le altre fibre tessili liberiane non devono essere ottenuti mediante macerazione in acqua, a meno che le acque reflue derivanti da tale procedimento non siano trattate in modo tale da ridurre il fabbisogno chimico di ossigeno (Chemical Oxygen Demand - COD) o il carbonio organico totale (Total Organic Carbon - TOC) di almeno il 75 % per le fibre di canapa e di almeno il 95 % per il lino e le altre fibre tessili liberiane. Valutazione e verifica: se viene usato il procedimento di macerazione in acqua, il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo ISO 6060 (COD). 5. Lana sucida e altre fibre cheratiniche (comprese la lana di pecora, cammello, alpaca e capra) a) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: γ-esaclorocicloesano (lindano), α-esaclorocicloesano, β-esaclorocicloesano, δ-esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD. b) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos. c) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina. d) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron. I requisiti di cui sopra [precisati alle lettere a), b), c) e d) e considerati separatamente] non si applicano se può essere documentata l'identità degli allevatori che producono almeno il 75 % della lana o delle fibre cheratiniche in questione e se viene presentata una dichiarazione degli stessi attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione. Valutazione e verifica relativa alle lettere a), b), c) e d): il richiedente deve produrre la documentazione di cui sopra o un rapporto di prova basato sul metodo IWTO Draft Test Method 59. e) Il COD degli effluenti del lavaggio della lana scaricati nelle fognature non deve superare 60 g/kg di lana sucida; gli effluenti devono essere trattati all'esterno del sito di produzione in modo da conseguire un'ulteriore riduzione di almeno il 75 % del tenore di COD, espresso in media annua. Il COD degli effluenti del lavaggio della lana trattati nel sito di produzione e scaricati nelle acque di superficie non deve superare 5 g/kg di lana sucida. Il pH degli effluenti scaricati nelle acque di superficie deve essere compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e la temperatura deve essere inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore). Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire i relativi dati e un rapporto di prova basato sul metodo ISO 6060. 6. Fibre di cellulosa artificiali (comprese viscosa, lyocell, acetato, cupro, triacetato) a) Il livello di AOX nelle fibre non deve superare 250 ppm. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo ISO 11480.97 (combustione controllata e titolazione microcoulometrica). b) Per le fibre di viscosa, il tenore di zolfo delle emissioni in atmosfera dei composti di zolfo generati durante la produzione delle fibre, espresso in media annua, non deve superare 120 g/kg di fibra in bava continua prodotta e 30 g/kg di fibra in fiocco prodotta. Se i due tipi di fibra sono prodotti nello stesso sito, le emissioni complessive non devono superare la corrispondente media ponderata. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. c) Per le fibre di viscosa, lo scarico in acqua di zinco proveniente dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,3 g/kg. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. d) Per le fibre di cupro, il tenore di rame nelle acque di scarico provenienti dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,1 ppm. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. 7. Poliammide La media annua delle emissioni nell'atmosfera di N2O durante la produzione di monomeri non deve superare 10 g/kg di fibra di poliammide 6 prodotta e 50 g/kg di fibra di poliammide 6.6 prodotta. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. 8. Poliestere a) Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 260 ppm. Se non viene utilizzato antimonio, il richiedente può apporre la menzione "privo di antimonio" (o una menzione equivalente) accanto al marchio di qualità ecologica. Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di antimonio o un rapporto di prova basato sul seguente metodo: determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico. Il test deve essere effettuato sulla fibra grezza prima di qualsiasi trattamento a umido. b) La media annua delle emissioni in atmosfera di composti organici volatili durante la polimerizzazione del poliestere non deve superare 1,2 g/kg di resina di poliestere prodotta (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. 9. Polipropilene Non devono essere usati pigmenti a base di piombo. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. PROCESSI E SOSTANZE CHIMICHE I criteri di cui alla presente sezione si applicano, a seconda dei casi, a tutte le fasi di produzione, compresa la produzione delle fibre. Per le fibre riciclate è ammessa la presenza di alcuni dei coloranti o altre sostanze esclusi dai presenti criteri, ma solo se utilizzati nel precedente ciclo di vita delle fibre. 10. Ausiliari e prodotti di finissaggio per fibre e filati a) Imbozzimatura: almeno il 95 % (in peso secco) delle sostanze che compongono qualsiasi preparazione di bozzima applicata ai filati deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue o essere riciclato. Valutazione e verifica: in questo contesto, una sostanza si considera "sufficientemente biodegradabile o eliminabile": - se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 70 % entro 28 giorni, - se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 60 % entro 28 giorni, - se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno l'80 % entro 28 giorni, - nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un livello equivalente di biodegradazione o eliminazione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutte le preparazioni di bozzima utilizzate. b) Additivi per soluzioni di filatura, additivi per filatura e preparazioni per la filatura primaria (compresi gli oli per la cardatura, i prodotti per il finissaggio e i lubrificanti): almeno il 90 % (in peso secco) delle sostanze componenti deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue. Questo criterio non si applica alle preparazioni per la filatura secondaria (lubrificanti per la filatura, condizionanti), agli oli per roccatura, orditura e ritorcitura, alle cere, agli oli per la lavorazione a maglia, agli oli di silicone e alle sostanze inorganiche. Valutazione e verifica: "sufficientemente biodegradabile o eliminabile" ha lo stesso significato indicato alla lettera a). Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova ed i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti gli additivi e le preparazioni utilizzate. c) Il tenore di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) della parte di olio minerale contenuta in un prodotto deve essere inferiore all'1,0 % in peso. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, schede informative sul prodotto o dichiarazioni che indichino il tenore di idrocarburi policiclici aromatici o attestino che non sono stati usati prodotti contenenti oli minerali. 11. Agenti biocidi o biostatici a) Durante il trasporto o il deposito dei prodotti e dei semilavorati non devono essere usati clorofenoli (relativi sali ed esteri), PCB e composti organostannici. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che le sostanze o i composti di cui sopra non sono stati usati sul filato, sul tessuto e sul prodotto finito. Ai fini dell'eventuale verifica di questa dichiarazione si ricorre al metodo di prova e al valore limite di seguito indicati: estrazione, se opportuno, derivatizzazione con anidride acetica e determinazione mediante gascromatografia (GLC) con colonne capillari con rilevazione a cattura di elettroni (ECD), valore limite 0,05 ppm. b) Gli agenti biocidi o biostatici non devono essere applicati ai prodotti in modo tale da essere attivi in fase d'uso. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. 12. Decolorazione o depigmentazione Per la decolorazione o la depigmentazione non devono essere utilizzati sali dei metalli pesanti (ad eccezione del ferro) o formaldeide. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. 13. Carica Nella carica di filati o tessuti non devono essere utilizzati composti del cerio. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. 14. Ausiliari chimici Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate né contenute in alcuna preparazione o formulazione impiegata: alchilfenoletossilati (APEO), alchilbenzene sulfonato lineare (LAS), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC), etilendiammina tetracetato (EDTA) e dietilen-triamino-penta-acetato (DTPA). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. 15. Detergenti, ammorbidenti, agenti complessanti In ciascun sito per il trattamento ad umido, almeno il 95 % in peso dei detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue. Valutazione e verifica: l'espressione "sufficientemente degradabile o eliminabile" è definita nel criterio relativo agli ausiliari e ai prodotti di finissaggio per le fibre e i filati. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti utilizzati. 16. Agenti candeggianti In generale, le emissioni di AOX negli effluenti del candeggio devono essere inferiori a 40 mg Cl/kg. Nei seguenti casi, il livello deve essere inferiore a 100 mg Cl/kg: - lino e altre fibre tessili liberiane, - cotone con grado di polimerizzazione inferiore a 1800, destinato alla confezione di prodotti finiti di colore bianco. Questo criterio non si applica alla produzione di fibre di cellulosa artificiali. A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di agenti candeggianti clorurati o fornire un rapporto di prova basato sui metodi ISO 9562 o prEN 1485. 17. Impurità nei coloranti I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm. Nel valutare il rispetto di questi valori, che si riferiscono esclusivamente alle impurità, non si deve tener conto dei metalli che fanno parte integrante della molecola del colorante (come nel caso dei coloranti a complesso metallico, di alcuni coloranti reattivi ecc.). Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità. 18. Impurità nei pigmenti I livelli di impurità ioniche nei pigmenti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm. Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità. 19. Tinture con mordenti al cromo Non sono consentite tinture con mordenti al cromo. Il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. 20. Coloranti a complesso metallico Se vengono utilizzati coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo, nickel: a) per la tintura delle fibre di cellulosa, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 20 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno). Per tutti gli altri processi di tintura, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 7 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno). A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; ISO 9174 o prEN 1233 per il cromo. b) Lo scarico in acqua dopo il trattamento non deve superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg (fibra, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg. A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; ISO 9174 o prEN 1233 per il cromo. 21. Coloranti azoici Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche: >SPAZIO PER TABELLA> Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. Ai fini dell'eventuale verifica della dichiarazione si ricorre ai metodi di prova e al valore limite di seguito indicati: metodo tedesco B-82.02 o metodo francese XP G 08-014, valore limite 30 ppm. (NB: Sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminiazobenzene: si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma). 22. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a) Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti: C.I. Basic Red 9 C.I. Disperse Blue 1 C.I. Acid Red 26 C.I. Basic Violet 14 C.I. Disperse Orange 11 C. I. Direct Black 38 C. I. Direct Blue 6 C. I. Direct Red 28 C. I. Disperse Yellow 3 Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. b) Non è consentito l'uso di sostanze o preparati coloranti contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio: R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti) R45 (può provocare il cancro) R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) R49 (può provocare il cancro per inalazione) R60 (può ridurre la fertilità) R61 (può provocare danni ai bambini non ancora nati) R62 (possibile rischio di ridotta fertilità) R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) R68 (possibilità di effetti irreversibili) di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(2), e successive modifiche. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. 23. Coloranti potenzialmente sensibilizzanti I seguenti coloranti possono essere impiegati soltanto se la solidità delle tinte al sudore (acido e alcalino) di fibre, filati o tessuti colorati è almeno di livello 4: >SPAZIO PER TABELLA> Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti o un rapporto di prova basato sul seguente metodo di prova della solidità dei colori: ISO 105-E04 (acida e alcalina, confronto con tessuti multifibra). 24. Rigonfianti (carrier) alogenati per il poliestere Non è consentito l'uso di rigonfianti (carrier) alogenati. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. 25. Stampa a) Le paste di stampa utilizzate non devono contenere più del 5 % di composti organici volatili (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso). Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto del criterio, insieme ad una dichiarazione di conformità. b) Non è consentita la stampa a base di plastisol. Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei criteri, insieme ad una dichiarazione di conformità. 26. Formaldeide Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile contenuta nel tessuto finale non deve essere superiore a 30 ppm nei prodotti che entrano in contatto diretto con la pelle e 300 ppm per tutti gli altri prodotti. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati applicati prodotti contenenti formaldeide, o un rapporto di prova basato sul metodo EN ISO 14184-1. 27. Scarichi idrici derivanti dal trattamento a umido a) Le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento a umido (ad eccezione dei siti per il lavaggio della lana e di quelli per la macerazione del lino) e scaricate nelle acque di superficie dopo trattamento (nel sito o all'esterno) devono presentare un COD, espresso come media annua, inferiore a 25 g/kg. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e rapporti di prova, basati sul metodo ISO 6060, che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. b) Gli effluenti, qualora trattati nel sito e scaricati direttamente nelle acque di superficie, dovranno avere un pH compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e una temperatura inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore). Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. 28. Ritardanti di fiamma Non possono essere utilizzate sostanze o preparazioni ritardanti di fiamma contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio: R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti) R45 (può provocare il cancro) R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) R49 (può provocare il cancro per inalazione) R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici) R51 (tossico per gli organismi acquatici) R52 (nocivo per gli organismi acquatici) R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico) R60 (può ridurre la fertilità) R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati) R62 (possibile rischio di ridotta fertilità) R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) R68 (possibilità di effetti irreversibili) di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche. Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione e che pertanto non possono più essere classificate con le frasi di rischio sopra indicate, nonché nei casi in cui sul tessuto o filato trattato rimanga meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma nella sua forma precedente all'applicazione. Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati ritardanti di fiamma o indicare quali ritardanti sono stati utilizzati, fornendo la relativa documentazione (ad esempio schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi al presente criterio. 29. Trattamenti antirestringimento Le sostanze o preparazioni alogenate per trattamenti antirestringimento possono essere applicate solo ai nastri di lana. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze (a meno che non siano utilizzate per i nastri di lana). 30. Prodotti per il finissaggio Non è consentito l'uso di sostanze o preparati per i prodotti di finissaggio contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio: R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti) R45 (può provocare il cancro) R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) R49 (può provocare il cancro per inalazione) R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici) R51 (tossico per gli organismi acquatici) R52 (nocivo per gli organismi acquatici) R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico) R60 (può ridurre la fertilità) R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati) R62 (possibile rischio di ridotta fertilità) R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) R68 (possibilità di effetti irreversibili) di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche. Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati prodotti per il finissaggio o indicare i prodotti utilizzati fornendo la relativa documentazione (come ad esempio le schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi a questo criterio. 31. Imbottiture a) I materiali da imbottitura costituiti da fibre tessili devono soddisfare i criteri previsti per tali fibre (ai numeri da 1 a 9) ove applicabili. b) I materiali da imbottitura devono soddisfare il criterio 11 relativo agli agenti biocidi o biostatici e il criterio 26 relativo alla formaldeide. c) I detergenti e le altre sostanze chimiche usate per il lavaggio delle imbottiture (piumino, piume, fibre naturali o sintetiche) devono rispettare il criterio 14 relativo agli ausiliari chimici e il criterio 15, riguardante i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti. Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio. 32. Rivestimenti, laminati e membrane a) I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio 3a relativo ai composti organostannici e il criterio 3b sull'emissione in atmosfera di diisocianati aromatici. Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio. b) I prodotti in poliestere devono rispettare il criterio 8a relativo al contenuto di antimonio e il criterio 8b riguardante l'emissione di composti organici volatili durante la polimerizzazione. Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio. c) I rivestimenti, i laminati e le membrane non devono essere prodotti utilizzando plastificanti o solventi cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio: R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti) R45 (può provocare il cancro) R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) R49 (può provocare il cancro per inalazione) R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici) R51 (tossico per gli organismi acquatici) R52 (nocivo per gli organismi acquatici) R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico) R60 (può ridurre la fertilità) R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati) R62 (possibile rischio di ridotta fertilità) R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) R68 (possibilità di effetti irreversibili) di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo dei plastificanti o solventi di cui sopra. 33. Consumo di acqua e di energia I richiedenti sono invitati a fornire, su base volontaria, informazioni dettagliate sul consumo di acqua e di energia dei siti di produzione in cui avvengono le operazioni di filatura, lavorazione a maglia, tessitura e trattamento a umido. Valutazione e verifica: il richiedente è invitato a fornire, su base volontaria, le informazioni di cui sopra. CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO A seconda dei casi i seguenti criteri e i relativi test si applicano al filato tinto, al tessuto finale o al prodotto finito. 34. Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura Le variazioni delle dimensioni, espresse in percentuale, devono essere indicate sia sulle istruzioni per il lavaggio sia sull'imballaggio e/o qualsiasi altra informazione relativa al prodotto nel caso in cui superino: - il 2 % (trama e ordito) per le tende ed i tessili da arredamento sfoderabili e lavabili, - il 6 % (trama e ordito) per gli altri articoli di tessuto, - l'8 % (lunghezza e larghezza) per gli articoli di maglieria, - l'8 % (lunghezza e larghezza) per gli articoli di spugna. Questo criterio non si applica: - alle fibre o ai filati, - ai prodotti che recano ben visibile l'indicazione "lavare esclusivamente a secco" o un'indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un'indicazione di questo tipo), - ai tessili da arredamento non sfoderabili e lavabili. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 5077, così modificato: 3 lavaggi alle temperature indicate sul prodotto, con asciugatura a macchina dopo ciascun ciclo di lavaggio a meno che sul prodotto non siano indicate altre procedure di asciugatura, alle temperature indicate sul prodotto, con carico di lavaggio (2 o 4 kg) a seconda del simbolo riportato sulle istruzioni per il lavaggio. In caso di superamento di uno qualsiasi dei limiti indicati in precedenza, deve essere fornita copia delle istruzioni per il lavaggio e dell'imballaggio e/o altre informazioni sul prodotto. 35. Solidità delle tinte al lavaggio La solidità delle tinte al lavaggio deve essere almeno di livello 3-4 per la degradazione e almeno di livello 3-4 per lo scarico. Questo criterio non si applica ai prodotti che recano ben visibile l'indicazione "lavare esclusivamente a secco" o un'indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un'indicazione di questo tipo), ai capi bianchi o a quelli che non sono né colorati né stampati o ai tessuti da arredamento non lavabili. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 C06 (lavaggio singolo, alla temperatura indicata sul prodotto, con polvere di perborato). 36. Solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino) La solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino) deve essere almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico). È tuttavia ammesso un livello 3 nel caso di tessuti con colori scuri (intensità di tinta > 1/1) costituiti da lana rigenerata o contenenti più del 20 % di seta. Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, ai tessuti da arredamento, alle tende o analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 E04 (acida e alcalina, confronto con tessuti multifibra). 37. Solidità delle tinte allo sfregamento a umido La solidità delle tinte allo sfregamento a umido deve essere almeno di livello 2-3. È tuttavia ammesso un livello 2 per il denim tinto con indaco. Questo criterio non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 X12. 38. Solidità delle tinte allo sfregamento a secco La solidità delle tinte allo sfregamento a secco deve essere almeno di livello 4. È tuttavia ammesso un livello 3-4 per il denim tinto con indaco. Questo criterio non si applica ai capi bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, alle tende o ad analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 X12. 39. Solidità delle tinte alla luce Per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi, la solidità delle tinte alla luce deve essere almeno di livello 5, mentre per tutti gli altri prodotti deve essere almeno di livello 4. È ammesso un livello 4 per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi di colore chiaro (intensità di tinta < 1/12 ) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % di seta o più del 20 % di lino o altre fibre tessili liberiane. Questo requisito non si applica alla fodere e coperture per materassi o alla biancheria intima. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 B02. 40. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo: - inquinamento idrico ridotto - uso limitato di sostanze pericolose - copertura dell'intero ciclo produttivo Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, nonché una dichiarazione di conformità a questo criterio. (1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. (2) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.