2002/359/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2002, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1417]
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 14/05/2002 pag. 0016 - 0018
Decisione della Commissione del 13 maggio 2002 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 1417] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/359/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, ai fini dell'attestazione della conformità di un prodotto, la Commissione deve scegliere "la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza". È pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto. (2) L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È pertanto opportuno definire il concetto di prodotto e di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche. (3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio nell'allegato III della medesima direttiva. Occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III, in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi. (4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2 ii); la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2 i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii). (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, in aggiunta a un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso. Articolo 2 La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva 89/106/CEE. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. (2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1. ALLEGATO I Kit di tubazioni e dispositivi di accumulo, tubi, serbatoi, valvole, rubinetti, pompe, contatori, dispositivi di protezione e di sicurezza, accessori, adesivi, giunti, sigillanti per giunzioni, guarnizioni, membrane, resine, rivestimenti anche interni, lubrificanti e grassi a contatto con acque destinate al consumo umano. ALLEGATO II ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede a CEN/Cenelec/EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle corrispondenti specifiche tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva 89/106/CEE. >SPAZIO PER TABELLA> Sistema 1+: cfr. allegato III, punto 2 i), con prove per sondaggio di campioni. Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.