32002D0356

2002/356/Euratom: Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2002, concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 09/05/2002 pag. 0054 - 0055


Decisione del Consiglio

del 7 maggio 2002

concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(2002/356/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 74/295/Euratom(1) il Consiglio, ai sensi del trattato, ha costituito in impresa comune la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), per una durata di venticinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1974.

(2) Con decisione 2002/355/Euratom(2) il Consiglio ha prorogato la qualità di impresa comune della HKG, per una durata di undici anni a decorrere dal 1o gennaio 1999.

(3) Con decisione 74/296/Euratom(3) e decisione del 16.11.1992 il Consiglio ha concesso alla HKG alcuni dei vantaggi previsti dall'allegato III del trattato, per un periodo di 25 anni a decorrere dal 1o gennaio 1974.

(4) Con lettere del 25 novembre 1998, del 15 marzo 1999 e del 13 giugno 2000 la HKG ha chiesto che gli esoneri fiscali fossero prorogati per il nuovo periodo durante il quale era prorogata la qualifica di impresa comune.

(5) L'obiettivo attuale della HKG consiste in un programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e, in seguito, nell'applicazione di un programma di sorveglianza degli impianti confinati.

(6) Tali programmi non hanno equivalenti nella Comunità, dato che fino ad oggi nella Comunità non si è mai proceduto alla disattivazione definitiva di un reattore ad alta temperatura.

(7) La realizzazione di tali programmi presenta pertanto un particolare interesse, in quanto essi costituiscono utili esperienze per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la disattivazione degli impianti nucleari.

(8) È opportuno venire in aiuto alla HKG riducendone gli oneri finanziari nel programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e nel programma di sorveglianza degli impianti confinati.

(9) La Repubblica federale di Germania, il Land Renania-Westfalia settentrionale e la HKG e i suoi soci hanno concluso accordi per il finanziamento delle attività della HKG per un periodo che scade il 31 dicembre 2009.

(10) È opportuno, alla luce di quanto precede, prorogare la concessione dei vantaggi alla HKG per lo stesso periodo per il quale è prorogata la qualità di impresa comune, cioè fino al 31 dicembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri prorogano per undici anni, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la concessione all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) dei seguenti vantaggi, previsti dall'allegato III del trattato:

1) punto 4 di detto allegato: esonero dall'imposta sull'acquisto di beni immobili (Grunderwerbsteuer);

2) punto 5 di detto allegato:

- esonero dall'imposta fondiaria (Grundsteuer),

- esonero dalla quota dell'imposta sugli utili equivalente, a norma dell'articolo 8, punto 1, della legge sull'imposta sugli utili (Gewerbesteuergesetz), agli interessi dovuti sui debiti a lungo termine.

Articolo 2

I vantaggi di cui all'articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le conoscenze a carattere industriale, tecnico ed economico, nonché alle informazioni sulla sicurezza, acquisite dalla HKG nel corso del programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e nel programma di sorveglianza degli impianti confinati. Tale obbligo comprende tutte le conoscenze che la HKG ha il diritto di trasmettere a norma dei contratti conclusi. La Commissione stabilisce quali informazioni debbano esserle comunicate e le modalità della comunicazione ed ha cura di divulgare tali conoscenze.

Articolo 3

Gli Stati membri e la HKG sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU L 165 del 20.6.1974, pag. 7.

(2) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 165 del 20.6.1974, pag. 14.