2002/347/CECA: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2001, relativa al regime di accantonamenti in esenzione d'imposta per gli stabilimenti all'estero cui la Francia intende dare esecuzione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3451]
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 13/05/2002 pag. 0027 - 0030
Decisione della Commissione del 21 novembre 2001 relativa al regime di accantonamenti in esenzione d'imposta per gli stabilimenti all'estero cui la Francia intende dare esecuzione [notificata con il numero C(2001) 3451] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/347/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c), vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(1) (di seguito "codice degli aiuti alla siderurgia"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle norme citate(2) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO (1) Nell'ambito del procedimento avviato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA nei confronti dell'articolo 34 della legge spagnola n. 43/1995(3), una parte interveniente ha richiamato all'attenzione della Commissione le disposizioni fiscali concernenti gli stabilimenti all'estero di imprese francesi contenute negli articoli 39 octies A e D del Code Général des Impôts francese (di seguito CGI). (2) Con lettere del 3 maggio 2000 e del 14 giugno 2000 la Commissione ha invitato la Francia a segnalarle se imprese CECA avessero beneficiato di tali disposizioni e a trasmetterle tutte le informazioni necessarie per poter procedere ad una loro valutazione alla luce dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. (3) Con lettera del 28 novembre 2000 la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA nei confronti di tale aiuto. (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni sulla misura in questione. (5) La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità britanniche e le ha trasmesse alla Francia offrendole la possibilità di commentarle. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO (6) Gli articoli 39 octies A e D del CGI prevedono che un'impresa possa dedurre temporaneamente dalla base imponibile o le perdite, limitate all'ammontare dell'investimento eventualmente contenuto entro un massimale (nei casi di investimenti a carattere commerciale o di servizi), o una parte degli investimenti (investimenti a carattere industriale e agricolo) realizzati nelle sue filiali e in determinate stabili organizzazioni all'estero. (7) Nel caso di investimenti a carattere commerciale, la sede estera deve svolgere un'attività di commercializzazione all'estero di beni prodotti principalmente dall'impresa francese in Francia e il beneficio delle disposizioni è automatico, mentre nel caso di investimenti a carattere agricolo, industriale o di servizi, l'impresa deve esservi autorizzata. (8) Tutti i paesi possono essere ammessi a questa procedura, salvo quelli dell'Unione europea per gli stabilimenti industriali o agricoli. (9) Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 39 octies, è sufficiente che l'impresa madre detenga il 10 % del capitale della filiale se si tratta di uno stabilimento industriale o agricolo, o 1/3 se si tratta di uno stabilimento commerciale o di servizi. (10) Le perdite o gli investimenti sono l'oggetto di accantonamenti fiscali che dovranno essere smobilitati non appena la filiale o la stabile organizzazione all'estero tornerà a realizzare utili o comunque al termine di dieci anni. (11) L'importo dell'accantonamento è uguale alla metà dell'apporto di capitale dell'impresa madre alla sua filiale se si tratta di uno stabilimento industriale o agricolo mentre è proporzionale alle perdite registrate dalla filiale, entro il limite dell'apporto di capitale, nel caso degli stabilimenti commerciali o di servizi. Inoltre nel caso di stabilimenti di servizi l'importo dell'investimento che dà diritto all'accantonamento fiscale è limitato a 20 milioni di FRF. Gli stabilimenti bancari, finanziari, di assicurazioni e immobiliari non possono beneficiare dell'accantonamento. (12) Nell'avviare il procedimento la Commissione ha ritenuto che tale regime costituisca un aiuto di Stato a prima vista non compatibile con il trattato CECA. 3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI (13) Con lettera del 26 giugno 2001, le autorità britanniche hanno condiviso le riserve espresse dalla Commissione in merito alla compatibilità degli aiuti con il codice degli aiuti alla siderurgia. 4. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA (14) Nella lettera del 25 gennaio 2001 le autorità francesi hanno sostenuto che il regime di accantonamenti fiscali oggetto del presente procedimento non costituisce aiuto di Stato per le seguenti ragioni: (15) In primo luogo il meccanismo degli accantonamenti non avrebbe arrecato sistematicamente e per tutto il periodo un vantaggio finanziario alle imprese interessate. Secondo le autorità francesi nel caso dell'accantonamento fiscale in questione, a differenza di quanto accade con il differimento d'imposta, la somma che è stata detratta al momento della sua costituzione ha permesso all'impresa di beneficiare di un vantaggio corrispondente all'aliquota d'imposizione per le imprese applicabile in quell'esercizio. In contropartita lo smobilizzo di tale accantonamento comporta il pagamento di imposte corrispondente all'aliquota d'imposizione applicabile nell'esercizio in cui avviene lo smobilizzo. Dato che nel periodo 1993-1998 si è registrata una differenza di aliquota superiore a 8 punti le imprese interessate non avrebbero beneficiato, al termine di tale periodo, di alcun vantaggio finanziario. (16) In secondo luogo tale regime rappresenterebbe un elemento costitutivo del sistema di territorialità dell'imposta sulle imprese proprio del diritto francese. Dato che le perdite subite all'estero durante la fase iniziale degli stabilimenti non possono essere detratte dai profitti imponibili in Francia, tale regime si limiterebbe a ricreare per le imprese che realizzano uno stabilimento all'estero una situazione simile a quella delle imprese che realizzano un nuovo stabilimento in Francia o a quella delle imprese estere per le quali ai fini del calcolo dell'imposta si tiene conto del totale delle perdite. (17) In terzo luogo tutti gli operatori economici attivi sul territorio francese potrebbero avvalersi di tale dispositivo a condizione che lo stabilimento di una filiale abbia un'incidenza diretta sul fatturato dell'impresa madre. L'esclusione del settore finanziario e di quello immobiliare sarebbe dovuta al fatto che la natura dei loro stabilimenti all'estero si basa su una logica diversa da quella economica prevalente nel dispositivo; la valorizzazione finanziaria o borsistica dell'attivo di un'impresa dovuta allo stabilimento non viene considerata un criterio pertinente di ricaduta economica. Per quanto riguarda l'autorizzazione necessaria perché gli stabilimenti industriali o di servizi possano beneficiare del regime, le autorità francesi sostengono che il testo di legge non concederebbe al ministro dell'economia e delle finanze un potere discrezionale: per i progetti importanti il ministro avrebbe la facoltà di verificare a priori la fondatezza dell'applicazione del dispositivo ma si può ricorrere ai tribunali per verificare la legalità delle decisioni relative all'autorizzazione. (18) Inoltre dal punto di vista procedurale le autorità francesi ritengono che la Commissione avrebbe dovuto applicare la procedura prevista per gli aiuti esistenti perché già in due occasioni precedenti essa aveva deciso che il regime non costituiva un aiuto di Stato. (19) Infine le autorità francesi hanno informato la Commissione che nessuna impresa della nomenclatura delle attività economiche "siderurgia - settore CECA" beneficiava delle disposizioni di cui agli articoli 39 octies A e D del CGI. 5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO (20) Ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il mercato comune e di conseguenza sono aboliti e proibiti. La decisione n. 2496/96/CECA precisa i soli casi in cui, a determinate condizioni, è possibile derogare a tale divieto generale. (21) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [sentenza del 23 febbraio 1961 nella causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contro l'Alta Autorità(5)] nonché alla prassi della Commissione [Cfr. il punto 10 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese(6)], giova ricordare che nel diritto comunitario il concetto di aiuto comprende non solo un aiuto positivo da parte dello Stato ma anche qualsiasi misura che alleggerisca l'impresa da un onere che altrimenti dovrebbe sopportare, indipendentemente dal fatto che tale misura sia applicata direttamente o meno dalle imprese beneficiarie. Ne consegue che le sovvenzioni non rimborsabili, i prestiti statali preferenziali e le deduzioni dell'imposta sui redditi o dell'imposta sulle imprese sono anch'esse misure che devono essere considerate aiuti di Stato. (22) Nella fattispecie le imprese che beneficiano del differimento d'imposta ottengono un guadagno di tesoreria perché per un certo periodo di tempo (che può arrivare fino a dieci anni) dispongono gratuitamente di una somma di cui non disporrebbero se avessero dovuto pagare immediatamente l'imposta corrispondente. Il fatto che l'aliquota di imposizione in vigore al momento dello smobilizzo dell'accantonamento possa essere superiore all'aliquota in vigore al momento in cui è stata costituito l'accantonamento (Cfr. il punto 15) non fa in alcun modo diminuire il guadagno di tesoreria. Inoltre quando viene costituito l'accantonamento le imprese beneficiarie non possono in alcun modo essere certe dell'aliquota che sarà in vigore al momento dello smobilizzo. Di tale elemento si può tuttavia tenere conto al momento del calcolo del vantaggio al fine di un eventuale recupero dell'aiuto. (23) Per quanto riguarda la specificità dell'aiuto va osservato che conformemente alla prassi della Commissione (Cfr. i punti 13, 16 e 18 della comunicazione citata al punto 21 della presente decisione) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia [Cfr. le sentenze del 10 dicembre 1969 nelle cause riunite 6 e 11/69, Commissione contro Francia(7) e del 7 giugno 1988 nella causa 57/86, Repubblica greca contro Commissione(8)] una sovvenzione è specifica e pertanto deve essere considerata un aiuto di Stato e non una misura generale quando, anche se a prima vista può essere considerata generale nella forma, in pratica arreca un vantaggio solo a un gruppo particolare di imprese. (24) Nella fattispecie la Commissione aveva constatato al momento dell'avvio del procedimento che per quanto riguarda gli stabilimenti a carattere commerciale solo alcune imprese che producono in Francia possono beneficiare della misura mentre sono escluse in particolare: - le imprese che producono in Francia ma che non esportano, - le imprese la cui filiale estera non ha come attività principale la commercializzazione di beni prodotti in Francia, - le imprese che producono in Francia e che esportano senza stabilirsi commercialmente all'estero, - le imprese che esercitano esclusivamente un'attività commerciale. (25) Nelle osservazioni sull'avvio del procedimento (Cfr. il punto 17 della presente decisione) la Francia non ha contestato tale constatazione e anzi l'ha confermata riconoscendo che per beneficiare del regime lo stabilimento deve avere un'incidenza diretta sul fatturato dell'impresa madre. (26) Analogamente per quanto riguarda gli investimenti industriali (o agricoli) o gli stabilimenti di servizi la Commissione, al momento dell'avvio del procedimento, aveva osservato che possono beneficiare della misura solo le imprese che ricevono l'autorizzazione del ministro dell'economia e delle finanze (concessa a seguito di un parere del ministro dello sviluppo industriale e scientifico nel caso degli investimenti industriali). Al riguardo la Commissione aveva ricordato la sua prassi(9) e la giurisprudenza(10) in base alla quale il trattamento discrezionale degli operatori economici può conferire all'applicazione individuale di una misura carattere di selettività. (27) Nel caso in esame, oltre al fatto che gli atti amministrativi sono soggetti a un controllo generale di legittimità da parte dei tribunali, le autorità francesi non hanno segnalato alcuna disposizione che limiti il potere di valutazione di cui gode il ministro dell'economia e delle finanze. Date le circostanze la Commissione non può che concludere che esiste un margine di discrezionalità dell'amministrazione. (28) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui tale regime è un elemento costitutivo del sistema di territorialità dell'imposizione delle imprese (Cfr. il punto 16) la Commissione ritiene che la territorialità dell'imposizione delle imprese francesi non giustifichi il fatto che alcune imprese, in particolare gli stabilimenti commerciali delle imprese commerciali, non abbiano la facoltà di beneficiare della misura. Lo stesso ragionamento si può applicare al carattere discrezionale dell'autorizzazione necessaria perché gli investimenti industriali (o agricoli) o gli stabilimenti di servizi non commerciali possano beneficiare del regime. (29) Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la Commissione deve ricordare che a differenza del trattato CE il trattato CECA ignora il concetto di aiuto esistente. Ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA sono incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati. Naturalmente la Commissione non intende ignorare il fatto che in due occasioni nel 1973 e nel 1992 essa ha giudicato, nel quadro del trattato CE, che le misure in questione non costituivano un aiuto. (30) Per quanto riguarda infine il fatto che secondo le autorità francesi nel gennaio 2001 nessuna impresa della nomenclatura delle attività economiche "siderurgia - settore CECA" beneficiava del regime (Cfr. il punto 19) ciò non esclude che imprese CECA o loro filiali ne abbiano beneficiato in passato o ne possano beneficiare in futuro. 6. CONCLUSIONE (31) Il regime in questione non è d'applicazione generale e può dar luogo alla concessione di aiuti a favore di alcune imprese. Esso costituisce quindi un aiuto di Stato conformemente alla normativa comunitaria e nella misura in cui arreca un beneficio alle imprese siderurgiche CECA viola l'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Inoltre nessuna delle deroghe previste nel codice degli aiuti alla siderurgia può essere applicata al caso in questione. (32) Per quanto riguarda il recupero dell'aiuto, in linea generale se la Commissione constata che è stato concesso un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune essa ingiunge allo Stato membro di recuperarlo. Tuttavia la Commissione non richiede il rimborso dell'aiuto se ciò è contrario a un principio generale del diritto comunitario. (33) Nella fattispecie la Commissione osserva che in due occasioni(11) ha deciso, nel quadro del trattato CE, che tale regime non costituiva un aiuto di Stato. Date le circostanze la Commissione ritiene che anche le imprese siderurgiche più prudenti e meglio informate non avrebbero potuto prevedere che le disposizioni fiscali in questione sarebbero state considerate aiuti di Stato che violano l'articolo 4 del trattato CECA e potrebbero a ragione invocare il principio del legittimo affidamento. La Commissione pertanto ritiene che non si debba esigere il recupero degli aiuti in questione concessi anteriormente alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli aiuti concessi dalla Francia conformemente agli articoli 39 octies A e D del "Code Général des Impôts" a favore di imprese siderurgiche CECA soggette ad imposta in Francia sono incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio. Articolo 2 La Francia prende senza indugio tutti i provvedimenti necessari per escludere le imprese siderurgiche CECA soggette ad imposta in Francia dal beneficio degli aiuti di cui all'articolo 1. Articolo 3 Entro due mesi dalla data di notificazione della presente la Francia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 4 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2001. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42. (2) GU C 160 del 2.6.2001, pag. 12. (3) GU C 329 del 31.10.1997, pag. 4. (4) Cfr. nota 2. (5) Raccolta 1961, pag. 3. (6) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3. (7) Raccolta 1969, pag. 523. (8) Raccolta 1988, pag. 2855. (9) Punti 21 e 22 della già citata comunicazione della Commissione (Cfr. nota 6). (10) Sentenze della Corte del 26 settembre 1996, Francia/Commissione, causa C-241/94, Raccolta 1996, pag. I-4551, punti 23 e 24 e del 1o dicembre 1998 Ecotrade/Altiforni e Ferrerie di Servola, causa C-200/97, Raccolta 1998, pag. I-7907, punto 40. (11) Decisione 73/263/CEE della Commissione, del 25 luglio 1973, relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n. 65-566 del 12 luglio 1965, nonché in base alla circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero (GU L 253 del 10.9.1973, pag. 10) e decisione del 30 settembre 1992 (GU C 3 del 7.1.1993, pag. 2. Cfr. l'aiuto NN 96/92 pag. 5).