32002D0333

2002/333/CE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2002, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2003 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 03/05/2002 pag. 0032 - 0032


Decisione del Consiglio

del 22 aprile 2002

che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2003 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2002/333/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.

(2) A norma dell'articolo 354, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.

(3) A norma dell'articolo 354, paragrafo 3, dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo previsto è stato prorogato fino al 9 aprile 2002(1).

(4) È opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2003 l'accordo di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2003 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

(1) GU L 123 del 4.5.2001, pag. 23.