32002D0311

2002/311/CE: Decisione della Commissione, del 24 aprile 2002, recante abrogazione della decisione 1999/462/CE che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento dell'alanycarbe nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1522]

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 25/04/2002 pag. 0028 - 0028


Decisione della Commissione

del 24 aprile 2002

recante abrogazione della decisione 1999/462/CE che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento dell'alanycarbe nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2002) 1522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/311/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Francia ha ricevuto il 24 luglio 1995 una domanda da Otsuka Chemicals Co., Regno Unito, ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva alanycarbe nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2) Con la decisione 1999/462/CE(3), la Commissione ha confermato che sulla base di un esame preliminare il fascicolo è completo e, in linea di massima, può essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti alanycarbe. Nessuno Stato membro ha fatto uso di tale possibilità.

(4) La Francia ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultano mancanti diversi dati significativi, che sono necessari a norma degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Tali dati riguardano segnatamente il destino ambientale e l'ecotossicità. Pertanto il fascicolo concernente l'alanycarbe non può essere considerato completo.

(5) Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 1999/462/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/462/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.

(3) GU L 180 del 15.7.1999, pag. 49.