32002D0279

2002/279/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2002, che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1402]

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 16/04/2002 pag. 0017 - 0021


Decisione della Commissione

del 12 aprile 2002

che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri

[notificata con il numero C(2002) 1402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/666/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/383/CE(4), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria e le condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame.

(2) Alcuni Stati membri hanno incontrato problemi pratici nell'applicazione delle condizioni d'importazione suddette, in particolare per quanto riguarda le procedure espletate al posto d'ispezione frontaliero, a causa della mancanza di informazioni sugli impianti o centri di quarantena riconosciuti negli altri Stati membri.

(3) È quindi necessario che gli Stati membri compilino e notifichino alla Commissione e agli Stati membri un elenco degli impianti e dei centri di quarantena riconosciuti.

(4) La decisione 2001/106/CE(5) ha stabilito un modello degli elenchi dei centri di raccolta di animali vivi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni negli Stati membri nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi. È opportuno ampliare il campo d'applicazione di tale decisione in modo da includervi gli impianti o i centri di quarantena riconosciuti per i volatili importati diversi dal pollame.

(5) Le decisioni 2000/666/CE e 2001/106/CE devono essere modificate in conformità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (sezione salute e benessere degli animali),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/666/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, il punto 4 è sostituito dal testo seguente: "i volatili sono trasportati ad un impianto o ad un centro di quarantena riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2, punto 5, e l'importatore trasmette una dichiarazione scritta, nella lingua dello Stato membro di entrata, del responsabile dell'impianto o del centro di quarantena, attestante che i volatili saranno ammessi in quarantena. Detta dichiarazione deve menzionare chiaramente il nome e l'indirizzo nonché il numero di riconoscimento dell'impianto o del centro di quarantena e deve pervenire al posto d'ispezione frontaliero per fax o per posta elettronica prima dell'arrivo della spedizione al posto d'ispezione frontaliero, o deve essere presentata dall'importatore o dal suo agente prima che i volatili lascino il posto d'ispezione frontaliero."

2) All'articolo 2 è aggiunto il punto 5 seguente: "5) Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco con i numeri di riconoscimento degli impianti o dei centri di quarantena riconosciuti ed il nome e il codice ANIMO della competente Unità veterinaria locale (UVL), nonché gli eventuali cambiamenti apportati a tale elenco, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/106/CE."

3) All'articolo 3, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente: "Il riconoscimento viene revocato se tali condizioni non sono più soddisfatte."

4) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini "non meno di sette giorni e non più di" sono sostituiti dal termine "entro".

5) L'allegato A della decisione 2000/666/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2001/106/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: "Decisione della Commissione che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri in conformità con varie disposizioni della normativa veterinaria comunitaria nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione."

2) All'allegato I è aggiunto il punto 4 seguente: "4. Impianti o centri di quarantena riconosciuti per i volatili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 92/65/CEE e della decisione 2000/666/CE."

3) All'allegato II è aggiunta la sezione IV seguente:

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Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

(3) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

(4) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 28.

(5) GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39.

ALLEGATO

"ALLEGATO A

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