32002D0276

2002/276/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2002, che modifica la decisione 95/514/CE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1407]

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 13/04/2002 pag. 0028 - 0029


Decisione della Commissione

del 12 aprile 2002

che modifica la decisione 95/514/CE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 1407]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/276/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2000/326/CE(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/514/CE dispone che le ispezioni in campo delle colture di sementi di determinate specie effettuate in alcuni paesi terzi rispondono ai requisiti fissati nelle direttive del Consiglio 66/400/CEE(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE(4), 66/401/CEE(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE(6), 66/402/CEE(7), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE, e 69/208/CEE(8), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietola, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Essa prevede inoltre che le sementi di alcune specie prodotte in paesi terzi siano equivalenti alle sementi prodotte nella Comunità. Tale equivalenza si applica alla Croazia e all'Uruguay unicamente per le sementi di alcune specie.

(2) Un esame delle norme vigenti in Croazia e delle loro modalità di applicazione ha evidenziato che, per le specie elencate nelle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE e 66/402/CEE oltre a Zea mays e nella direttiva 69/208/CEE, le ispezioni in campo prescritte rispondono ai requisiti fissati nelle direttive citate e che le condizioni applicate dalla Croazia alle sementi raccolte e controllate in tale paese offrono le stesse garanzie di sicurezza delle corrispondenti condizioni applicabili nella Comunità.

(3) Un esame delle norme vigenti in Uruguay e delle loro modalità di applicazione ha evidenziato che, per le specie elencate nella direttiva 66/402/CEE oltre a Zea mays e nella direttiva 69/208/CEE, le ispezioni in campo prescritte rispondono ai requisiti fissati nelle direttive citate e che le condizioni applicate dall'Uruguay alle sementi raccolte e controllate in tale paese offrono le stesse garanzie di sicurezza delle corrispondenti condizioni applicabili nella Comunità.

(4) L'equivalenza già riconosciuta per le sementi prodotte in Croazia e in Uruguay va pertanto estesa ad altre specie.

(5) Le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE prevedono una semplificazione delle procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi, a condizione che le ispezioni possano essere effettuate da ispettori diversi da quelli incaricati dell'esame ufficiale da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. Una procedura equivalente è stata inserita nei pertinenti sistemi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

(6) Ai sensi della decisione 98/320/CE della Commissione(9), è stato organizzato un esperimento temporaneo riguardante le sementi prodotte nella Comunità al fine di valutare se il campionamento e il controllo delle sementi effettuati sotto sorveglianza ufficiale costituiscono un'alternativa migliore rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale. Tale esperimento è stato approvato dall'OCSE, che ha attuato un esperimento derogatorio sul campionamento e l'analisi delle sementi. È pertanto opportuno estendere l'esperimento comunitario alle sementi prodotte in paesi terzi che partecipano al suddetto esperimento dell'OCSE.

(7) A norma della decisione 95/514/CE, gli Stati Uniti d'America possono avvalersi di una deroga dalle norme dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) in materia di campionamento e di controllo delle sementi e di rilascio dei certificati di analisi delle stesse, purché siano rispettate le disposizioni dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi. Anche il Canada vorrebbe avvalersi di una simile deroga. Sembra opportuno concedere tale deroga anche al Canada.

(8) È pertanto necessario modificare la decisione 95/514/CE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/514/CE è modificato come segue:

1) Nella parte I la colonna 3 della tabella è modificata come segue:

a) Nella rubrica relativa alla Croazia i termini "66/402/CEE - unicamente per Zea mays" sono sostituiti dai termini "66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE".

b) Nella rubrica relativa all'Uruguay i termini "unicamente per Zea mays" sono soppressi.

2) La parte II è modificata come segue:

a) Nella sezione A il secondo paragrafo del punto 1 è soppresso.

b) La sezione B è modificata come segue:

i) Il punto 2 è soppresso.

ii) Al punto 3 è aggiunto il seguente comma: "In deroga al secondo e al terzo comma, il campionamento e il controllo delle sementi possono essere effettuati conformemente all'esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi di cui all'allegato V, parte A, della decisione adottata dal Consiglio dell'OCSE il 28 settembre 2000 relativa ai sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale e il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale."

iii) Al punto 8 i termini "del Canada e" sono inseriti prima dei termini "degli Stati Uniti d'America".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 296 del 9.12.1995, pag. 31.

(2) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 30.

(3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66.

(4) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

(5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(6) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

(7) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(8) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

(9) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14.