32002D0271

2002/271/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 — Elettrodi di grafite (Testo rilevante ai fini del SEE.)[notificata con il numero C(2001) 1986]

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 16/04/2002 pag. 0001 - 0042


Decisione della Commissione

del 18 luglio 2001

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

Caso COMP/E-1/36.490 - Elettrodi di grafite

[notificata con il numero C(2001) 1986]

(I testi in lingua inglese e in lingua tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/271/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione del 24 gennaio 2000 di avviare un procedimento in relazione al caso in esame,

dopo aver dato alle imprese interessate l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti sollevati dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE(3),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

1. I FATTI

1.1. L'INFRAZIONE IN SINTESI

(1) Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione, che infligge ammende per un'infrazione all'articolo 81 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE:

- SGL Carbon AG ("SGL")

- UCAR International Inc. ("UCAR")

- VAW Aluminium AG ("VAW")

- Showa Denko K.K. ("Showa Denko")

- Tokai Carbon Co., Ltd ("Tokai")

- Nippon Carbon Co., Ltd ("Nippon")

- SEC Corporation ("SEC")

- Carbide/Graphite Group, Inc. ("C/G")

(2) L'infrazione consiste nella partecipazione dei produttori di elettrodi di grafite ad un accordo e/o ad una pratica concordata permanenti, contrari all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e (dal 1o gennaio 1994) all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, che era valido nell'intera Comunità ed in Norvegia, Austria, Svezia e Finlandia. Concretamente, i produttori hanno:

- fissato i prezzi del prodotto,

- concordato ed applicato un meccanismo di aumento dei prezzi,

- ripartito i mercati e attribuito quote di mercato,

- concordato di non aumentare la capacità produttiva,

- concordato di non effettuare trasferimenti di tecnologia al di fuori del gruppo dei partecipanti al cartello,

- istituito un meccanismo per il controllo e l'applicazione dei loro accordi.

(3) Le imprese hanno partecipato all'infrazione durante i periodi seguenti:

- SGL: dal maggio 1992 al marzo 1998

- UCAR: dal maggio 1992 al marzo 1998

- VAW: dal maggio 1992 fino almeno alla fine del 1996

- Showa Denko: dal maggio 1992 fino almeno all'aprile 1997

- Tokai: dal maggio 1992 al febbraio 1998

- Nippon: dal maggio 1992 al febbraio 1998

- SEC: dal maggio 1992 al febbraio 1998

- C/G: dal gennaio 1993 al novembre 1996.

1.2. IL SETTORE DEGLI ELETTRODI DI GRAFITE

1.2.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO

(4) Gli elettrodi di grafite sono colonne di grafite, ottenute mediante stampi in ceramica, utilizzate prevalentemente nella produzione di acciaio in forni elettrici ad arco, anche detti "mini-acciaierie". Il processo che utilizza l'arco elettrico rappresenta attualmente circa il 35 % della produzione di acciaio nella Comunità, percentuale che continua ad aumentare. La produzione di acciaio mediante il forno elettrico ad arco è sostanzialmente un processo di riciclaggio, nel quale rottami di acciaio sono trasformati in acciaio nuovo. Gli elettrodi possono arrivare a 700 mm di diametro e 2800 mm di lunghezza e pesare fino a 2200 kg. Essi sono integrati nel tetto del forno. Una volta inseriti nel forno i rottami di acciaio, gli elettrodi vengono abbassati fino a che le punte siano quasi a contatto con i rottami. La corrente elettrica attraversa gli elettrodi e passa dalla punta dell'elettrodo ai rottami di acciaio. In quanto conduttori di elettricità, gli elettrodi di grafite generano un calore sufficiente (fino a 3000 °C) per fondere i rottami di acciaio e affinare l'acciaio fuso per trasformarlo in prodotto finito. In un normale forno elettrico a corrente alternata trifase, per fondere i rottami d'acciaio vengono utilizzati nove elettrodi, raggruppati in colonne da tre. A causa dell'intensità del processo di fusione, viene consumato all'incirca un elettrodo ogni otto ore.

(5) Gli elettrodi di grafite sono prodotti utilizzando uno speciale tipo di coke a struttura aghiforme, cosiddetto "needle coke"; che è un sottoprodotto dell'industria petrolifera, e pece di catrame di carbone. Il processo produttivo consiste in sei fasi: la formatura, la cottura, l'impregnazione, la ricottura, la grafitizzazione e la lavorazione meccanica. Durante la grafitizzazione il prodotto viene riscaldato elettricamente ad una temperatura superiore ai 3000 °C e viene fisicamente trasformato in grafite, la forma cristallina del carbonio ed un materiale unico, a bassa conducibilità elettrica, ma ad alta conducibilità termica e che, grazie alla sua notevole resistenza alle temperature elevate risulta adatto all'impiego nei forni elettrici ad arco. La produzione di un elettrodo richiede all'incirca due mesi. Non esistono prodotti che possano essere considerati sostituibili agli elettrodi di grafite.

1.2.2. L'OFFERTA DI ELETTRODI DI GRAFITE

(6) I principali produttori di elettrodi di grafite nei paesi occidentali sono società multinazionali. Si tratta di un settore di dimensioni sostanzialmente mondiali, caratterizzato inoltre da una struttura oligopolistica e da notevoli barriere all'ingresso.

Nel 1998 la produzione mondiale complessiva di elettrodi di grafite è ammontata a circa un milione di tonnellate.

Nella Comunità sono state prodotte circa 280000 tonnellate di elettrodi di grafite, esportati in buona parte verso paesi terzi.

(7) Nel 1998, in tutto il mondo, si contavano una cinquantina di siti per la produzione di elettrodi di grafite. Il maggior produttore, UCAR, dispone di una capacità produttiva complessiva pari a [...]*(4) ripartita su 12 siti; all'interno della Comunità, UCAR possiede tre impianti produttivi (in Francia, Spagna e Italia) per una capacità di circa [...]*. Il secondo produttore mondiale di elettrodi di grafite è SGL Carbon, che dispone di una capacità di [...]* e possiede siti produttivi in Europa e nel Nordamerica.

Showa Denko si colloca al terzo posto nel mondo: l'impresa è presente in Giappone e negli Stati Uniti, ma non possiede impianti produttivi in Europa.

1.2.3. LA DOMANDA DI ELETTRODI DI GRAFITE

(8) La domanda di elettrodi di grafite è direttamente legata alla produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco; i clienti sono prevalentemente produttori di acciaio, che rappresentano l'85 % della domanda. Nella Comunità e in Norvegia si contano circa 200 produttori di acciaio elettrico. Nel 1998 la produzione mondiale di acciaio grezzo è ammontata a 800 milioni di tonnellate, 280 milioni delle quali (35 %) sono state prodotte in forni elettrici ad arco. La produzione complessiva di acciaio nella Comunità è ammontata a 160 milioni di tonnellate, 60 milioni (38 %) delle quali erano costituite da acciaio elettrico. Tra gli Stati membri, il maggior produttore è la Germania (1997: 45 milioni di tonnellate), ma solo un quarto della sua produzione (11,8 milioni di tonnellate) proviene da forni elettrici ad arco. L'Italia produce circa il 60 % (15 milioni di tonnellate) del suo acciaio in mini-acciaierie, vale a dire acciaierie che impiegano forni elettrici ad arco per produrre acciaio a partire da rottami (contrariamente a quanto avviene nel processo "tradizionale" di produzione dell'acciaio a partire dal minerale di ferro in altiforni/convertitori ad ossigeno).

(9) Negli ultimi vent'anni, l'importanza della produzione nei forni elettrici ad arco si è progressivamente accresciuta (il 35 % della produzione mondiale nel 1998, rispetto al 18 % di vent'anni fa).

Durante gli anni Novanta, sono state costruite mini-acciaierie in grado di produrre sia laminati piatti che prodotti lunghi. Inoltre, numerose grandi acciaierie integrate (che utilizzano altiforni/convertitori ad ossigeno) in Europa sono passate dal processo tradizionale al processo elettrico per una parte della loro produzione di acciaio.

La produzione mondiale di acciaio elettrico è cresciuta, passando da 196 milioni di tonnellate nel 1987 a 270 milioni di tonnellate nel 1997, vale a dire un aumento del 38 % su un periodo di dieci anni. Nel 1995, la capacità produttiva netta di acciaio elettrico a livello mondiale è aumentata di circa 20 milioni di tonnellate. Secondo alcune previsioni, nel giro di dieci anni la capacità produttiva mondiale di acciaio elettrico avrà raggiunto lo stesso livello di quella di acciaio soffiato all'ossigeno.

(10) Stando ai dati del cartello stesso (cfr. "Relazione/Prevision 1995 e 1996 del CMS", punti 72-73, appendice 20)(5), nel 1996 la domanda di elettrodi nella Comunità era stimata pari a 160000 tonnellate. In Italia, il maggiore mercato nazionale, la domanda era stimata pari a 44000 tonnellate; in Germania a 31000 tonnellate, in Spagna a 24000 tonnellate, in Francia a 18500 tonnellate e nel Regno Unito a 16000 tonnellate. (La domanda relativa alla Norvegia era stimata pari a 1200 tonnellate).

(11) Il prezzo degli elettrodi di grafite è espresso nella relativa moneta nazionale per tonnellata per l'elettrodo standard di 24 pollici di diametro, ed è inteso come prezzo franco. Il prezzo al 1o gennaio 1998 era di 5600 DEM/tonnellata (o equivalente). Per gli elettrodi di dimensioni maggiori (e per gli elettrodi a corrente continua), il prezzo è soggetto ad una maggiorazione del 15-30 %.

1.2.4. RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE

(12) Durante gli anni Ottanta, i progressi realizzati dalla tecnologia degli elettrodi e della produzione di acciaio in forni elettrici hanno determinato una sostanziale riduzione del consumo di elettrodi per tonnellata di acciaio prodotto (da 6 kg/tonnellata nel 1979 a 3 kg nel 1999: la media per l'Europa occidentale si attesta attualmente a circa 2,4 kg).

Nello stesso periodo, anche l'industria siderurgica ha attraversato una fase di profonda ristrutturazione.

Fino a parte degli anni Ottanta, il settore degli elettrodi di grafite in Europa era caratterizzato da un numero relativamente elevato di produttori operanti a livello nazionale. In Germania, i principali produttori erano Sigri, Conradty e VAW. In Francia e in Belgio i produttori locali erano Pechiney e UCF. I produttori italiani erano Union Carbide e Electrocarbonium. Anglo-Great Lakes e Union Carbide producevano elettrodi nel Regno Unito. Altri produttori erano Genosa (controllata da Pechiney) in Spagna e Steeg, in parte di proprietà di Sigri, in Austria. I produttori americani Airco (di proprietà di BOC) e Great Lakes Carbon esportavano elettrodi verso il mercato SEE, cosi come i produttori giapponesi, tra cui Showa Denko, Tokai e NCK.

A seguito del crollo della domanda di elettrodi, verso la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, ha avuto inizio un processo di ristrutturazione dell'industria mondiale degli elettrodi. Diversi stabilimenti sono stati chiusi. Sigri GmbH (interamente controllata da Hoechst) si è fusa con il produttore americano Great Lakes Carbon per dar vita a SGL, che ha rilevato SERS, la divisione grafite di Pechiney, nel 1993. Nel 1990-91, Union Carbide Corporation ha trasformato la sua divisione prodotti di carbonio in un'azienda distinta, UCAR. Airco è stata venduta e ristrutturata per costituire il Carbide/Graphite Group.

I produttori occidentali hanno tentato di espandersi verso il mercato asiatico al fine di assorbire la capacità in eccesso. L'industria giapponese degli elettrodi di grafite è stata messa sotto pressione e il numero dei produttori giapponesi si è ridotto, passando da sei a quattro.

(13) Fino al 1991, i due produttori tedeschi minori di elettrodi di grafite, VAW Carbon GmbH e C. Conradty Nümberg GmbH, disponevano di una società di distribuzione comune, Cova GmbH. La società ha cessato le sue attività nel settembre 1991, ma non è stata liquidata ufficialmente che nel 1994. Dal 1991 le due imprese hanno utilizzato organizzazioni di distribuzione distinte.

La razionalizzazione dell'industria mondiale ha ridotto il numero dei produttori occidentali da 16 a 9, con i due leader mondiali, UCAR e SGL, che detengono più del [...]* del mercato nell'Europa occidentale e il [...]* di quello mondiale.

Nel 1982 l'industria operava a meno del 60 % della sua capacità. Entro il 1996, a seguito del consolidamento e della ristrutturazione, il tasso d'impiego delle capacità produttive era passato all'85 %.

1.2.5. IL MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE PER GLI ELETTRODI DI GRAFITE

(14) La Commissione ritiene che il mercato degli elettrodi di grafite abbia almeno dimensioni pari al SEE. Vi sono tuttavia diversi elementi che inducono a presupporre l'esistenza di un mercato mondiale.

(15) Il processo di ristrutturazione dell'industria mondiale degli elettrodi di grafite che ha avuto luogo alla fine degli anni Ottanta e agli inizi degli anni Novanta ha determinato una sensibile riduzione del numero di produttori occidentali. Durante il periodo considerato nella presente decisione, il mercato era dominato da due leader mondiali, UCAR e SGL, che detenevano più del [...]* del mercato SEE e più del [...]* del mercato mondiale.

(16) I costi di trasporto e le barriere tariffarie possono effettivamente determinare un aumento dei costi, ma non impediscono ai produttori di vendere su base mondiale. Ciò è dimostrato dal fatto che il Carbide Graphite Group, pur non avendo siti produttivi al di fuori degli Stati Uniti, è riuscito a vendere i suoi prodotti in Europa arrivando a detenere una quota di mercato pari a circa il 7 %.

(17) Infine, il carattere mondiale del mercato degli elettrodi di grafite è confermato anche dalla struttura, dall'organizzazione e dal funzionamento del cartello stesso. I produttori partecipanti hanno concordato le modalità generali di funzionamento di un cartello che avrebbe controllato il mercato mondiale degli elettrodi di grafite e tenevano regolari riunioni che avevano come oggetto il mercato mondiale (cfr. in particolare i considerando 49, 51 e 55).

(18) La Commissione conclude pertanto che il mercato degli elettrodi di grafite ha dimensioni mondiali.

1.2.6. SCAMBI TRA GLI STATI

(19) Nel 1998 il mercato SEE degli elettrodi di grafite aveva un valore pari a circa 420 milioni di EUR. Tutti gli Stati membri della Comunità più la Norvegia, parte contraente del SEE, producono acciaio elettrico ed utilizzano elettrodi di grafite. I due principali produttori di elettrodi, SGL e UCAR, hanno impianti di produzione in diversi Stati membri. SGL ha impianti in Germania, Italia, Francia, Spagna, Austria e Belgio; gli stabilimenti di UCAR sono situati in Francia, Italia e Spagna. Gli altri due produttori europei, Conradty e VAW Carbon, producono entrambi esclusivamente in Germania. Il prodotto è commercializzato in tutti gli Stati membri e in Norvegia (cfr. la tabella in appresso). Secondo i dati forniti alla Commissione, circa il 44 % degli elettrodi di grafite immessi sul mercato comunitario e prodotti presso stabilimenti europei sono oggetto di vendite transfrontaliere all'interno della Comunità. Si può quindi parlare di scambi significativi tra Stati membri e, a partire dalla sua creazione, all'interno del SEE.

La tabella seguente riporta le forniture cumulate di SGL, VAW Carbon(6), Conradty e UCAR effettuate a partire da siti produttivi comunitari verso ciascuno Stato membro nel 1996(7) (le importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e da altri paesi non sono incluse).

>SPAZIO PER TABELLA>

La Norvegia è un produttore d'acciaio, ma non ha una produzione nazionale di elettrodi. Il mercato norvegese degli elettrodi, pari a 1200-2000 tonnellate l'anno, è rifornito prevalentemente a partire dalla Comunità, da UCAR, SGL e VAW.

Prima del loro ingresso nella Comunità nel 1995, anche la Finlandia e la Svezia ricorrevano interamente alle importazioni. L'Austria (la cui produzione di acciaio è relativamente modesta) disponeva di un fornitore nazionale (SGL), ma ogni anno venivano importate circa 300 tonnellate di elettrodi da Stati membri.

1.2.7. I PRODUTTORI

(20) Attualmente vi sono di fatto solo nove produttori occidentali che riforniscono il mercato europeo (SEE) di elettrodi di grafite: i due leader sono SGL Carbon e UCAR, che insieme soddisfano [...]*. I due produttori europei minori, VAW e Conradty, entrambi stabiliti in Germania, detengono insieme circa il [...]* del mercato. C/G, con una quota di mercato pari a circa il [...]* rifornisce il mercato SEE a partire dagli Stati Uniti.

I produttori giapponesi detengono complessivamente circa il 3-4 % del mercato SEE. I produttori indiani, cinesi e russi soddisfano la domanda restante nella Comunità e nel SEE.

(21) SGL Carbon AG (SGL) è il principale produttore mondiale di prodotti di carbonio e di grafite, con una quota di mercato a livello mondiale pari a circa il 20 %. È il secondo produttore mondiale di elettrodi di grafite, subito dopo UCAR. La sede principale della società è a Wiesbaden, in Germania.

La struttura di SGL è incentrata intorno a tre settori di attività: carbonio e grafite, grafite per usi speciali e prodotti tecnici. Con una quota pari al 55 % delle vendite del gruppo, la divisione carbonio e grafite rappresenta il settore di attività più importante della società. Il prodotto principale di questo settore sono gli elettrodi di grafite.

La società è nata da due fusioni, che hanno avuto luogo rispettivamente nel 1992 e nel 1993. Nel febbraio 1992, Sigri GmbH (come si chiamava allora l'impresa), all'epoca interamente controllata da Hoechst AG, ha accorpato le sue attività nel settore della produzione di carbonio e grafite con quelle del Great Lakes Carbon Group (GLC). Nell'ottobre 1993 le attività nel settore della grafite di Pechiney SA, un grande produttore francese di imballaggi e di alluminio, sono state trasferite a SGL. Nel dicembre 1994 SGL è stata trasformata da società a responsabilità limitata (GmbH) a società per azioni (AG). Dal giugno 1996, la società è completamente indipendente da Hoechst AG.

Nel 2000 il fatturato mondiale complessivo di SGL è stato pari a 2560 milioni di DEM (all'incirca 1262 milioni di EUR). Secondo le stime della società stessa, nel 1998 la sua quota del mercato europeo degli elettrodi di grafite era pari al [...]*. Gli impianti produttivi di SGL all'interno del SEE sono situati in Germania, Italia, Francia, Spagna, Austria e Belgio.

(22) UCAR International Inc. (UCAR) è il maggior produttore mondiale di elettrodi di grafite e uno dei principali produttori di prodotti di grafite e carbonio, che vende praticamente in tutti i paesi consumatori e che possiede impianti produttivi in Nordamerica, Sudamerica, Europa e Asia. La sede principale della società, un tempo a Danbury, nel Connecticut (USA), si trova ora a Nashville, nel Tennessee. La sede europea si trova a Rungis, in Francia.

UCAR era in precedenza la divisione dei prodotti di carbonio (Carbon Products Division) di Union Carbide Corporation. Nel febbraio 1991, Union Carbide ha ceduto una partecipazione del 50 % nella società a Mitsubishi Corporation. Nel 1995 UCAR ha proceduto ad una ricapitalizzazione con capitale di prestito e ha realizzato un'offerta iniziale al pubblico di azioni ordinarie.

(23) L'attività della società riguarda lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di carbonio e di grafite destinati all'industria siderurgica, a quella delle ferroleghe e dell'alluminio, all'industria chimica, a quella aerospaziale e al settore dei trasporti. I suoi principali prodotti sono elettrodi di grafite, elettrodi di carbonio, prodotti speciali in grafite e in carbonio, blocchi catodici e grafite flessibile. Gli elettrodi di grafite hanno rappresentato il [...]* delle entrate complessive di UCAR nel 1999.

Gli elettrodi di grafite sono fabbricati in otto paesi. La distribuzione delle vendite di elettrodi di grafite per aree geografiche nel 1998 era la seguente: USA e Canada: [...]*; Africa e Medio Oriente: [...]*; Europa occidentale: [...]*; Europa orientale: [...]*; Messico: [...]*; Sudamerica: [...]*; Asia-Pacifico: [...]*.

All'interno del SEE, UCAR possiede impianti produttivi in Francia, Italia e Spagna.

Nel 2000 il fatturato complessivo di UCAR è ammontato a 776 milioni di USD (all'incirca 841 milioni di EUR). Nel 1998 la sua quota sul mercato europeo degli elettrodi di grafite era pari a circa il [...]*.

(24) VAW Aluminium AG è un grande gruppo industriale dalle attività diversificate e con una rete di società controllate. Gli stabilimenti produttivi per i prodotti di carbonio e di grafite sono situati a Grevenbroich, in Germania. VAW Aluminium AG produce alluminio, laminati, imballaggi flessibili, getti, ecc.

Fino al 31 dicembre 1995, VAW Carbon GmbH (in appresso "VAW Carbon"), società interamente controllata da VAW Aluminium AG, operava in qualità di società di distribuzione per i prodotti di carbonio e di grafite fabbricati da VAW Aluminium AG.

Il 1o gennaio 1996, il complesso degli impianti di produzione di carbonio e grafite di VAW Aluminium AG installati a Grevenbroich sono stati trasferiti ad un'altra società interamente controllata, che è stata ridenominata VAW Carbon GmbH e che ha successivamente assorbito la "vecchia" società dallo stesso nome. Nell'ambito di un'operazione di rilevamento dell'impresa da parte dei dirigenti, che ha preso effetto il 1o luglio 1998, tutti gli attivi della "nuova" VAW Carbon GmbH sono stati venduti ad Erftcarbon, una società di nuova costituzione il cui capitale azionario era detenuto per 1'85 % da NatWest Ventures (Nominees) Ltd, di Londra, e per il 15 % dai dirigenti dell'impresa.

Nel 1997 la quota detenuta da VAW Carbon sul mercato degli elettrodi di grafite in Europa era pari a circa il 6 %. Nel 2000 il fatturato mondiale di VAW Aluminium AG è ammontato a 3693 milioni di EUR.

(25) Showa Denko K.K. (SDK), appartenente al gruppo giapponese Fuyo, è una delle maggiori imprese del settore chimico giapponese ed è costituita da cinque divisioni principali, specializzate rispettivamente nei settori petrolchimico, chimico, dell'elettronica, delle sostanze inorganiche e dell'alluminio. Per rafforzare ulteriormente ed espandere la divisione alluminio, il 30 marzo 2001, SDK si è fusa con Showa Aluminium Corporation. La sede principale di SDK è a Tokyo. SDK possiede una controllata al 100 %, Showa Denko Carbon, Inc. (SDC), nella Carolina del Sud (USA) e una controllata europea a Düsseldorf (Showa Denko Europe GmbH).

Nel 2000 il gruppo SDK ha realizzato un fatturato complessivo pari a 747 miliardi di JPY (all'incirca 7508 milioni di EUR) a livello mondiale. Dal 1992 al 1996 le sue vendite di elettrodi di grafite in Europa sono state realizzate prevalentemente in Germania. Nel 1995 SDK ha venduto i suoi prodotti anche in Francia, in Svezia e nel Regno Unito.

(26) Tokai Carbon Co., Ltd (Tokai) è uno dei principali produttori di nerofumo, elettrodi di grafite e carbonio fine in Giappone. La sede principale della società è a Tokyo. Nel 1998 i prodotti di carbonio hanno rappresentato il [...]* delle entrate. La società ha dodici controllate consolidate, undici in Giappone e una negli Stati Uniti. Tokai ha cominciato la sua attività nel 1918 e nel 1992 si è fusa con Toyo Carbon.

Tokai ha venduto elettrodi di grafite nel Regno Unito (1991-1998), in Germania (1996-1998), in Francia (solo nel 1997), in Svezia (1991-1996) e in Austria (solo nel 1991).

Nel 2000 il fatturato totale di Tokai a livello mondiale è ammontato a 65 miliardi di JPY (all'incirca 471 milioni di EUR).

(27) Nippon Carbon Co., Ltd (Nippon) è stata costituita nel 1915 e fabbrica elettrodi e prodotti di carbonio. Nel 1998, il 93 % delle entrate è stato rappresentato da elettrodi di grafite artificiale, nerofumo, fibra di carbonio e altri prodotti di carbonio. La sede principale della società è a Tokyo.

Nel 2000, il fatturato mondiale della società è ammontato a 19 miliardi di JPY (all'incirca 189 milioni di EUR). Nel periodo compreso tra il 1992 ed il 1996, le vendite di elettrodi di grafite effettuate da Nippon in Europa sono state limitate alla Finlandia, al Regno Unito e all'Irlanda.

(28) SEC Corporation (SEC) è stata costituita nel 1934 come impresa produttrice di elettrodi per forni elettrici ad arco. Si tratta di una società affiliata a Ohtani Steel K.K., che detiene il 23,61 % del capitale emesso. Nel 1986, SEC ha rilevato Kyowa Carbon, impresa che fabbrica prodotti di carbonio. Gli elettrodi di grafite hanno rappresentato il 45 % delle entrate non consolidate dell'esercizio 1999. La sede principale della società è a Amagasaki, Hyogo, Giappone.

Le vendite di elettrodi di grafite effettuate da SEC in Europa sono state limitate al mercato tedesco e agli anni 1992, 1994 e 1995.

Il fatturato mondiale complessivo di SEC nel 2000 è ammontato a 15,4 miliardi di JPY (all'incirca 155 milioni di EUR).

(29) The Carbide/Graphite Group Inc. (C/G), il successore di Airco, è un'impresa americana produttrice di elettrodi di grafite, needle coke e prodotti a base di carburo di calcio. Il gruppo è stato costituito a seguito di un'operazione di rilevamento d'impresa finanziata mediante indebitamento, effettuata da parte dei dirigenti di Airco nel giugno 1988. C/G è l'unico produttore di elettrodi di grafite che produce il proprio needle coke, la principale materia prima per la fabbricazione degli elettrodi di grafite. La sede della società è a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Nel 2000 il fatturato complessivo mondiale di C/G è ammontato a 207 milioni di USD (all'incirca 225 milioni di EUR).

C/G non possiede stabilimenti produttivi al di fuori degli Stati Uniti. In Europa distribuisce i suoi prodotti mediante agenti. La sua quota di mercato per quanto riguarda gli elettrodi di grafite, in Europa e a livello mondiale, è pari a circa il 7 %.

(30) La tabella seguente fornisce una panoramica dell'importanza relativa di ciascuna impresa sul mercato mondiale e su quello SEE e delle rispettive dimensioni:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.3. PROCEDIMENTO

1.3.1. PRECEDENTE INDAGINE DELLA COMMISSIONE

(31) La Commissione ha già condotto un'indagine sul mercato degli elettrodi di grafite nel 1983, dopo aver ricevuto informazioni riguardanti la possibile esistenza di un cartello sui prezzi tra i produttori europei. Le imprese interessate comprendevano controllate europee di Union Carbide Corporation, i due predecessori di SGL (Sigri e Great Lakes Carbon) e la società di distribuzione Cova, all'epoca comune a Conradty e VAW Carbon. L'indagine aveva rivelato che i prezzi praticati dai maggiori produttori di elettrodi di grafite erano pressoché identici, ma le prove raccolte non sono state considerate sufficienti per dimostrare l'esistenza di un accordo per la fissazione dei prezzi ed il caso è stato archiviato nel 1986.

1.3.2. LE INDAGINI DELLA COMMISSIONE DEL GIUGNO 1997

(32) Il 5 giugno 1997, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17(8) funzionari della Commissione, accompagnati da rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri interessati, hanno condotto, senza preavviso e contemporaneamente, accertamenti presso le seguenti imprese:

- SGL Carbon (Germania)

- VAW Carbon GmbH e VAW Aluminium AG (Germania)

- Conradty (Germania)

- UCAR (Francia).

All'epoca non sono state trovate prove dirette dell'esistenza di un cartello o di pratiche illecite. La Commissione ha tuttavia recuperato presso SGL una serie di tabelle riportanti i prezzi passati e futuri degli elettrodi di grafite in ciascun mercato nazionale della Comunità per il periodo compreso tra il 1o ottobre 1994 ed il settembre 1996; il valore probante di tale documento è risultato chiaro solo in seguito, quando tabelle identiche o simili sono state fornite da altri produttori (UCAR, C/G, Showa Denko): cfr. considerando 63-65.

(33) Durante gli accertamenti presso VAW Carbon, uno dei suoi rappresentanti ha ammesso che l'impresa era stata avvertita da SGL di una possibile ispezione della Commissione appendice 1: verbale della notifica del 6 giugno 1997). La stessa SGL, nella sua risposta ai sensi dell'articolo 11, datata 30 luglio 1997, ha confermato di aver avvertito VAW e Conradty delle imminenti ispezioni. Anche UCAR dichiara [...]* di essere stata avvertita in anticipo da SGL; prima dell'inizio dell'indagine, quindi, tutti i fascicoli relativi al cartello erano stati "passati in rassegna" e i documenti compromettenti erano stati distrutti o trasferiti dagli uffici e dalle abitazioni private in luoghi sicuri.

1.3.3. INDAGINI CONDOTTE DA ALTRI ORGANI GIURISDIZIONALI

(34) Negli Stati Uniti, nel maggio 1997 è stato emesso nei confronti di C/G un mandato di comparizione davanti al Grand Jury. Il 5 giugno 1997, agenti del Federal Bureau of Investigation hanno proceduto a perquisizioni presso le sedi di numerosi produttori. A seguito di tali accertamenti è stata avviata un'azione penale nei confronti di SGL AG, UCAR International Inc., Showa Denko Carbon Inc. e Tokai Carbon Co. Ltd per conspiracy, ossia un accordo per commettere un illecito, nella fattispecie per la fissazione dei prezzi, in violazione dell'articolo 1 dello Sherman Act del 1890: cfr. considerando 42.

1.3.4. RICHIESTE DI INFORMAZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO N. 17

(35) Nel dicembre 1997 la Commissione ha inviato richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17 a circa 67 acquirenti di elettrodi di grafite, chiedendo loro di fornire informazioni dettagliate sui fornitori, sui prezzi e sugli sconti.

Una prima serie di richieste ai sensi dell'articolo 11 è stata inviata a SGL, VAW Carbon e Conradty tra il giugno 1997 e il luglio 1998, per invitare tali imprese a fornire spiegazioni dettagliate in merito ai loro contatti con i concorrenti, agli avvertimenti diramati da SGL sugli imminenti accertamenti e alla documentazione relativa alle spese di viaggio di alcuni dipendenti.

Nel dicembre 1997, richieste ai sensi dell'articolo 11 (in termini generali) sono state inviate ai produttori giapponesi SDK, SEC, Tokai e Nippon, che all'epoca non erano sospettati di aver partecipato direttamente agli accordi. Nelle loro risposte, le ultime tre imprese menzionate hanno sostenuto di fissare i prezzi in Europa sulla base delle "informazioni commerciali" e delle trattative con i clienti. Ulteriori richieste di informazioni sono state inviate alle stesse imprese nell'aprile-maggio 1998 in relazione alla loro presenza alle riunioni.

Sulla base delle informazioni ricevute nel corso del 1998 e agli inizi del 1999, un'altra serie di richieste ai sensi dell'articolo 11 è stata inviata dalla Commissione a SGL, VAW Carbon e Conradty nel marzo 1999 e a C/G l'8 giugno 1999.

1.3.5. LA REAZIONE DELLE IMPRESE

(36) Nel febbraio 1998 (dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni), il produttore giapponese SDK ha contattato la Commissione manifestando la sua intenzione di assicurare la piena collaborazione in relazione alle sue indagini. Nel corso del 1998, l'impresa ha fornito alla Commissione determinate informazioni (perlopiù in forma orale, ma in parte anche sotto forma di documentazione scritta). [...]* contenente informazioni dettagliate sul cartello, sulla sua struttura e sulle sue regole di base e sulle riunioni tra i concorrenti.

Nel marzo 1998, anche UCAR ha contattato la Commissione, ammettendo oralmente la sua partecipazione ad un cartello illegale ed offrendo di collaborare per quanto riguardava lo svolgimento delle indagini. Nella sua risposta del 20 agosto 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 11, UCAR ha confermato la sua implicazione nei "contatti illegali" tra concorrenti. Nel corso del 1998 UCAR ha anche fornito prove scritte. Il 25 marzo e il 22 aprile 1999, i legali di UCAR hanno fatto pervenire, per conto della società, dichiarazioni scritte del [...]* e del [...]*, che avevano entrambi rappresentato UCAR in diverse riunioni del cartello. Il 22 giugno 1999, UCAR ha trasmesso una dichiarazione ufficiale della società che riprendeva le informazioni rivelate in precedenza.

SGL ha fatto sapere alla Commissione di essere disposta a riconoscere l'infrazione e a collaborare con le indagini nell'aprile 1998. Malgrado quattro incontri con i funzionari della Commissione (il 16 aprile, il 21 aprile, il 3 agosto ed il 1o dicembre 1998), SGL non ha tuttavia fornito alcuna informazione o documento. Infine, l'8 giugno 1999, dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 nel marzo di quell'anno, SGL ha trasmesso una dichiarazione dettagliata relativa al funzionamento del cartello, sostenendo tuttavia che non vi era alcun obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 11 che le imponesse di farlo.

Nel giugno 1998, il produttore americano Carbide/Graphite Group ha contattato la Commissione offrendo la propria collaborazione e in seguito ha anche fornito della documentazione riguardante il cartello. L'11 ottobre 1999, Carbide/Graphite ha trasmesso alla Commissione una dichiarazione ufficiale della società relativa al cartello.

VAW Carbon, che in un primo momento aveva sostenuto di non essere in grado di fornire informazioni dettagliate in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 31 marzo 1999, e ad ogni modo di non essere tenuta a farlo, ha annunciato, con lettera del 12 luglio 1999, la sua intenzione di collaborare all'indagine e ha trasmesso una dichiarazione relativa alla sua partecipazione all'attuazione di un cartello.

Conradty non ha mai ammesso di aver partecipato ad accordi a finalità collusiva.

A parte SDK, i produttori giapponesi hanno inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento in accordi per la fissazione dei prezzi in Europa e hanno fornito risposte neutre ed evasive. Sebbene abbiano confermato di avere avuto contatti con SGL, UCAR e SDK nelle date considerate, hanno sostenuto che si era trattato di scambi generali di informazioni (SEC, risposta ai sensi dell'articolo 11 del 13 luglio 1998; Nippon Carbon, risposta ai sensi dell'articolo 11 del 18 dicembre 1998; Tokai, risposta ai sensi dell'articolo 11 del 18 novembre 1998 e del 1o marzo 1999).

1.3.6. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(37) Il 24 gennaio 2000 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti ai destinatari della presente decisione. Tenuto conto delle insufficienti prove documentali dirette a carico di Conradty e di talune incongruenze nelle dichiarazioni relative alla sua eventuale partecipazione, la Commissione non ha avviato alcun procedimento nei confronti di tale impresa.

(38) Le imprese hanno avuto la possibilità di consultare il fascicolo relativo all'indagine della Commissione tra il 14 e il 23 febbraio 2000. VAW Aluminium AG e Nippon non si sono avvalse di tale possibilità.

(39) SGL sostiene di non aver avuto pieno accesso al fascicolo, in quanto la Commissione se è rifiutata di mostrarle i suoi documenti interni. SGL afferma inoltre che la Commissione non le ha fatto avere un elenco ed una descrizione dei suoi documenti interni; SGL non ha pertanto potuto farsi un'idea completa dei contatti avvenuti tra la Commissione e le altre società nell'ambito della loro collaborazione all'indagine (lettera di SGL del 9 marzo 2000, risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 23).

Tale argomentazione deve essere respinta. Sulla base di una giurisprudenza consolidata (cfr. sentenze del Tribunale di primo grado nella causa T-7/89, Hercules/Commissione, punto 54, Racc. 1991, pag. II-1711 le cause riunite T-25/95, ecc. Cimenteries CBR e altri/Commissione, punto 420, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Commissione non ha alcun obbligo, in relazione ai diritti della difesa, di consentire l'accesso ai suoi documenti interni durante la procedura. Un elenco ed una descrizione dei documenti interni, come richiesto da SGL, non avrebbero pertanto costituito un contributo all'esercizio del diritto di difesa dell'impresa.

Per quanto riguarda i contatti con le imprese nell'ambito della loro collaborazione, la Commissione ritiene che l'argomentazione di SGL si basi su una premessa sostanzialmente sbagliata. Quei contatti con altre imprese non fanno infatti parte del fascicolo interno. I documenti in questione sono conservati nel normale fascicolo relativo all'indagine, al quale le parti avevano accesso; su richiesta delle imprese interessate, taluni documenti sono stati tuttavia considerati riservati.

(40) Dopo aver risposto per iscritto alla comunicazione degli addebiti, tutti i destinatari della presente decisione, ad eccezione di Nippon Carbon, hanno partecipato all'audizione orale relativa al caso, che si è tenuta il 25 maggio 2000. Nel corso dell'audizione orale, alle parti è stata data anche la possibilità di esprimere il proprio parere sulle risposte scritte delle altre parti, che erano state messe a loro disposizione tre settimane prima.

(41) Nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, nessun produttore ha contestato nella sostanza i fatti sui quali la Commissione fondava la sua comunicazione degli addebiti.

1.3.7. PROCEDIMENTI AVVIATI DA ALTRI ORGANI GIURISDIZIONALI

(42) A seguito delle indagini condotte dal ministero della Giustizia e dal Federal Bureau of Investigation, negli Stati Uniti sono stati avviati procedimenti penali per infrazione all'articolo 1 dello Sherman Act nei confronti di quattro produttori: SDK Carbon Inc., la controllata americana di SDK; l'impresa giapponese Tokai Carbon Co. Ltd; UCAR International Inc. e SGL Carbon AG. Inoltre, il presidente/direttore generale di SGL è stato anche accusato personalmente di conspiracy.

C/G ha beneficiato dell'immunità dall'azione penale nell'ambito del programma di indulgenza nei confronti delle imprese del ministero della Giustizia (Department's corporate amnesty programme).

Tutti gli imputati si sono riconosciuti colpevoli e hanno accettato di pagare le ammende, fissate a 32,5 milioni di USD per SDK, a 6 milioni di USD per Tokai Carbon, a 110 milioni di USD per UCAR e a 135 milioni di USD per SGL.

Nel novembre 1999 anche SEC e Nippon hanno ammesso la loro colpevolezza e accettato di pagare ammende, fissate rispettivamente a 4,8 milioni di USD e a 2,5 milioni di USD.

Oltre all'ammenda inflitta alla società, un'ammenda di 10 milioni di USD è stata comminata a titolo personale al presidente/direttore generale di SGL, signor Robert Köhler, il quale ha accettato di pagarla. In una successiva serie di processi, l'ex-presidente e presidente/direttore generale di UCAR, signor Robert Krass, ha accettato, dopo un patteggiamento, di riconoscere la propria colpevolezza in relazione all'accusa di conspiracy, di scontare 17 mesi di reclusione e di pagare un'ammenda di 1,25 milioni di USD; anche l'ex-direttore generale di UCAR è stato condannato, dopo un patteggiamento, a scontare nove mesi di reclusione e a pagare un'ammenda di 1 milione di USD.

Nel gennaio 2000 è stato avviato un procedimento penale nei confronti della società giapponese Mitsubishi Corporation, che aveva detenuto il 50 % del capitale azionario di UCAR dal 1991 al 1995. Nel febbraio 2000, UCAR ha intentato un'azione civile nei confronti di Mitsubishi Corporation e Union Carbide al fine di ottenere il risarcimento di fondi sottratti illegalmente, in presunta violazione del diritto societario americano. Nel febbraio 2001, dopo un processo con la partecipazione della giuria durato due settimane, Mitsubishi è stata condannata per concorso in favoreggiamento in relazione alla conspiracy tra i produttori di elettrodi di grafite e le è stata inflitta un'ammenda di 134 milioni di USD.

Azioni civili di risarcimento danni (triple damages) sono state intentate nei confronti di UCAR, SGL, C/G e SDK anche davanti a tribunali distrettuali degli Stati Uniti per conto di un gruppo di acquirenti.

Il 18 marzo 1999, UCAR è stata condannata al pagamento di un'ammenda di 11 milioni di CAD per infrazione penale agli articoli 45 e 46 della legge canadese sulla concorrenza (Canadian Competition Act). Il 18 luglio 2000, anche SGL ha ammesso la sua colpevolezza e ha accettato di pagare un'ammenda di 12,5 milioni di CAD.

Azioni civili di risarcimento danni sono state intentate il 18 giugno 1998 in Canada da alcuni acquirenti (produttori di acciaio) nei confronti di UCAR, SGL, C/G e SDK per conspiracy e violazione della legge canadese sulla concorrenza. In alcuni casi l'indennizzo è stato negoziato.

Il 18 marzo 1999, l'autorità giapponese garante della concorrenza (Japan Fair Trade Commission) ha inviato degli avvertimenti ai quattro produttori giapponesi (Tokai, SDK, Nippon e SEC) per presunta violazione della legge antitrust giapponese.

1.4. I DETTAGLI DELL'INFRAZIONE

1.4.1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI: LE PROVE DOCUMENTI

(43) I fatti esposti in appresso ai considerando da 44 a 93 sono basati principalmente sui seguenti documenti:

- [...]*

- [...]*

- [...]*

- [...]*

- [...]*

- [...]*

- [...]*

- [...]*

- [...]*

- [...]*

1.4.2. CONTATTI INIZIALI

(44) I contatti tra i maggiori produttori in vista della conclusione di accordi per la spartizione del mercato e la fissazione dei prezzi in Europa e altrove hanno avuto inizio nel 1991.

In un primo momento si è trattato di incontri bilaterali tra Sigri (successivamente SGL) e UCAR. (La fusione tra Sigri e GLC per costituire SGL ha acquistato efficacia nel febbraio 1992.) Secondo la dichiarazione di UCAR [...]* (confermata indirettamente da VAW), l'iniziativa è partita da Sigri [...]*.

In occasione del primo incontro di cui si ha notizia i direttori commerciali di Sigri e UCAR hanno riconosciuto la "necessità" di aumentare i prezzi ed è stato deciso che quando Sigri avrebbe annunciato un imminente aumento dei prezzi in Germania, UCAR avrebbe poi fatto altrettanto, che è in effetti quanto si è verificato.

Dopo questo primo incontro bilaterale, le stesse persone hanno anche organizzato riunioni con i rappresentanti degli altri produttori europei, Pechiney e VAW Carbon [...]*.

(45) Anche i contatti tra i produttori occidentali e quelli giapponesi erano iniziati verso la fine del 1991 e riguardavano il mercato mondiale.

Le riunioni si sono tenute a New York (tra UCAR, SDK, Tokai, Nippon e SEC); a Milano nel settembre 1991 (tra UCAR e SDK, quest'ultima in rappresentanza di tutti i produttori giapponesi); e a Tokyo nell'aprile 1992 (SGL, SDK, Tokai, Nippon e SEC).

Le riunioni hanno offerto l'occasione per discutere i prezzi e le condizioni del mercato della grafite a livello mondiale [...]*.

(46) L'idea di istituire un cartello a livello mondiale tra UCAR, SGL e i produttori giapponesi è nata nel marzo 1992. I [...]* di UCAR e SGL si sono incontrati a Zurigo il 15 marzo; il giorno dopo, i due si sono incontrati a Wiesbaden e hanno deciso di organizzare un "incontro al vertice" con i loro omologhi giapponesi al fine di instaurare un sistema mondiale di controllo del mercato. SGL attribuisce all'allora [...]* di UCAR la responsabilità di aver preso l'iniziativa [...]*. Indipendentemente dal fatto che ciò corrisponda alla verità, di fatto è stato [...]* di SGL a proporre il progetto ai giapponesi in occasione della sua visita a Tokyo dal 6 all'8 aprile 1992 e ad inviare gli inviti scritti [...]*.

A seguito di questi contatti, i massimi dirigenti dei maggiori produttori mondiali di elettrodi di grafite si sono incontrati a Londra, su invito di SGL, il 21 maggio 1992 e si sono accordati sulla struttura, sulle modalità di funzionamento e sull'organizzazione di un cartello a livello mondiale per controllare il mercato (cfr. considerando 49 e50).

1.4.3. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPANTI

1.4.3.1. Struttura

(47) I produttori hanno riconosciuto che il settore degli elettrodi di grafite nel mondo si basava ormai su tre "pilastri": SGL per l'Europa, UCAR per gli Stati Uniti e il gruppo costituito da SDK, Tokai, Nippon e SEC per il Giappone [...]*. La struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del cartello si sono basati su questa comune valutazione del mercato.

Le riunioni del cartello si tenevano a più livelli diversi:

- riunioni periodiche degli "alti dirigenti" ("Top Guy"), con la partecipazione dei [...]*, o dei [...]* di UCAR, [...]* SGL e dei produttori giapponesi (una volta all'anno o più spesso, se necessario),

- riunioni "di lavoro", ("Working Level") regolari dei [...]* dei produttori e talvolta di VAW Carbon (due o tre volte l'anno),

- riunioni del gruppo dei produttori "europei", senza la partecipazione di quelli giapponesi (una o due volte l'anno),

- riunioni nazionali o regionali per mercati particolari,

- contatti bilaterali tra le società.

1.4.3.2. Partecipanti alle riunioni

(48)

>SPAZIO PER TABELLA>

Cfr. [...]*.

Le indicazioni dettagliate relative alle date, ai luoghi e ai partecipanti della maggior parte delle riunioni del cartello sono riportate [...]*; cfr. inoltre [...]*.

La presenza alle riunioni dei rappresentanti di Tokai, Nippon e SEC è ammessa dagli interessati o dimostrata dai resoconti delle loro spese di viaggio: cfr. risposte di Tokai del 18 novembre 1998 e del 1o marzo 1999, di Nippon del 18 dicembre 1998 e di SEC del 13 luglio 1998 e le risposte delle imprese suddette alla comunicazione degli addebiti.

1.4.4. I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CARTELLO

(49) Nella prima riunione degli "altri dirigenti", tenutasi a Londra il 21 maggio 1992, i maggiori produttori hanno concordato le modalità generali di funzionamento di un cartello che avrebbe controllato il mercato mondiale degli elettrodi di grafite.

Le imprese partecipanti alla riunione erano SGL, UCAR, Mitsubishi (all'epoca uno dei principali azionisti di UCAR e il suo agente commerciale, nonché un produttore in proprio), SDK e Tokai (quest'ultima rappresentava anche gli interessi di Nippon e SEC).

VAW Carbon e C/G non erano invitate e non erano quindi presenti.

La riunione è stata presieduta da [...]* di SGL, che ha parlato anche per conto di UCAR: i due produttori occidentali hanno assunto una posizione comune nei confronti dei loro concorrenti giapponesi. In effetti, sia SDK che Tokai sostengono che SGL e UCAR hanno minacciato i produttori giapponesi e hanno adottato un atteggiamento piuttosto aggressivo nei loro confronti [...]* (risposta di Tokai alla comunicazione degli addebiti, pag. 10).

(50) Nel corso della riunione sono stati esposti e adottati i seguenti principi fondamentali [...]*:

- i prezzi degli elettrodi di grafite dovevano essere fissati a livello mondiale,

- le decisioni relative ai prezzi di ciascuna società non dovevano essere prese dai direttori commerciali, ma esclusivamente dai presidenti o dai direttori generali,

- il "produttore nazionale" (home producer e leader del mercato) doveva fissare il prezzo di mercato all'interno del suo "territorio", e gli altri produttori si sarebbero adeguati (UCAR è stata designata come leader negli Stati Uniti e in certe aree dell'Europa; SGL era l'impresa leader nel resto dell'Europa e i quattro produttori giapponesi erano i leader del mercato in Giappone e in certe aree dell'Estremo Oriente),

- per i mercati "non nazionali" (mercati di esportazione sui quali non era presente un produttore "nazionale" o un leader del mercato) i prezzi sarebbero stati decisi di comune accordo,

- i produttori non nazionali non dovevano farsi una concorrenza aggressiva; ai fini dell'attribuzione delle quote di mercato si chiedeva sostanzialmente ai produttori non nazionali di ritirarsi dai mercati nazionali degli altri (la ripartizione dei mercati non nazionali o di esportazione doveva essere decisa nel corso di "riunioni di lavoro" da tenersi con cadenza regolare),

- non doveva esserci alcuna espansione della capacità (i produttori giapponesi avrebbero dovuto ridurre la propria),

- non si doveva procedere a trasferimenti di tecnologia al di fuori della cerchia di produttori partecipanti al cartello.

Nelle successive riunioni del cartello si è discusso dell'esecuzione, del monitoraggio e delle eventuali modifiche delle modalità di base concordate dagli "alti dirigenti" nella prima riunione.

1.4.5. ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI CARTELLO

1.4.5.1. Riunioni del cartello

i) Riunioni degli "alti dirigenti" e riunioni "di lavoro"

(51) La riunione di Londra degli "alti dirigenti" è stata seguita quasi immediatamente da una riunione "di lavoro" tenutasi a Zurigo il 25 maggio 1992. Hanno partecipato rappresentanti [...]* delle seguenti imprese: SGL, UCAR, SDK, Tokai, SEC, Nippon e VAW Carbon.

Il mercato mondiale della grafite è stato esaminato area per area (Estremo Oriente, Medio Oriente e Africa, Europa occidentale, America latina e Nordamerica; cfr. appendice 20). Sono state attribuite le quote sui vari mercati [...]*. Il [...]* di SGL è stato designato come persona di riferimento per i produttori giapponesi nel mercato SEE ([...]* risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 11).

(52) La prima riunione di fissazione dei prezzi per l'area europea si è tenuta a Berlino il 3 giugno 1992 e vi hanno partecipato [...]* di SGL [...]* e UCAR. I produttori si sono accordati, tra l'altro, sui prezzi obiettivo per il mercato SEE [...]*. SGL contesta l'esistenza di un simile accordo [...]* (risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pagg. 11-12). Poiché tuttavia SGL ammette la presenza a Berlino di responsabili della società per partecipare ad una riunione di un'associazione di categoria [...]*, la Commissione ritiene che su questo punto la dichiarazione di UCAR [...]* sia molto più convincente.

Il 28 agosto 1992, dirigenti di SGL e UCAR si sono incontrati a Parigi (Hotel Sofitel) per un'altra riunione ad alto livello relativa al mercato europeo e alla fissazione dei prezzi [...]*.

Una seconda riunione "di lavoro" con i produttori giapponesi si è tenuta a Lugano il 19 settembre 1992. UCAR e SGL si erano incontrate poco prima per concordare i prezzi minimi per il mercato europeo. Tali prezzi sono quindi stati comunicati ai partecipanti giapponesi durante la riunione di Lugano. Nella stessa riunione son stati fissati i volumi e le quote di produzione per le aree diverse dall'Europa (Medio Oriente e Estremo Oriente, America latina) [...]*.

(53) Un'ulteriore riunione [...]* di UCAR e SGL ha avuto luogo a Milano tra il 27 e il 30 ottobre 1992, o all'incirca in tale periodo, per discutere la situazione sul mercato europeo: lo svolgimento quasi "clandestino" della riunione è descritto nella [...]* (il [...]* non era neppure stato informato in anticipo della riunione dal suo superiore). Cfr. anche [...]*.

Il successivo incontro è avvenuto in occasione di una nuova riunione "di lavoro" che si è tenuta a Vienna il 3 marzo 1993 in presenza dei rappresentanti di SGL, UCAR, Tokai, SEC, Nippon e SDK. Si è proceduto ad uno scambio generale di informazioni sul mercato degli elettrodi di grafite, area per area. Sono state anche scambiate e discusse informazioni sui prezzi e su determinati clienti [...]*.

(54) Successive riunioni "di lavoro" di cui si è a conoscenza tra SGL, UCAR ed il gruppo di produttori giapponesi hanno avuto luogo nel luglio 1993 a Singapore. L'8 settembre 1993 a Zurigo, il 16-17 novembre 1993 a Zurigo, il 25 luglio 1994 a Zurigo, il 6 febbraio 1995 a Tokyo, l'11-12 settembre 1995 a Rohrschach, nell'aprile 1996 a Kyoto, nel luglio 1996 a Meitingen, il 12-13 settembre 1996 a Rohrschach, nell'aprile 1997 a Tokyo, nell'agosto 1997 nel Sud-Est asiatico, nel novembre 1997 a Hong Kong e nel febbraio 1998 a Bangkok [...]*.

UCAR, SGL ed i produttori giapponesi hanno partecipato a tutte le riunioni "di lavoro" VAW Carbon ammette di aver partecipato a tali riunioni fino alla fine del 1996, ma meno frequentemente degli altri partecipanti. Essa non ha preso parte alle riunioni al di fuori dell'Europa [...]*.

(55) Queste riunioni "di lavoro" avevano di solito come oggetto il mercato mondiale ed ogni area (Nordamerica, America latina, Europa occidentale, Europa orientale, Asia-Pacifico e Medio Oriente/Nordafrica) veniva esaminata separatamente. Oltre a discutere dei prezzi e di determinati clienti, i partecipanti si scambiavano informazioni sui rispettivi volumi di vendita relativi a più anni: l'anno precedente, l'anno in corso e le previsioni per l'anno seguente. I dati venivano sommati per ogni area e quindi ripartiti paese per paese per ciascun produttore, laddove i produttori giapponesi costituivano un solo gruppo: [...]*.

Ad ogni riunione, i dati relativi ai volumi venivano aggiornati e rivisti per tutte le aree, inclusa l'Europa.

(56) Alla Commissione risulta che riunioni degli, "alti dirigenti" si sono tenute il 20 agosto 1994, o in una data vicina, a Zurigo, il 5-6 febbraio 1995 a Tokyo, e il 14-15 marzo 1995 a Parigi. (Alcuni "alti dirigenti" potrebbero aver partecipato anche ad una riunione tenutasi a Londra il 13 novembre 1993: [...]*).

In alcune di queste riunioni sono stati riaffermati i principi stabiliti a Londra nel maggio 1992 e ai partecipanti è stata ricordata la necessità di attenersi a quanto era stato deciso all'epoca.

Gli "alti dirigenti" hanno anche concordato di applicare delle maggiorazioni sul prezzo degli elettrodi di dimensioni maggiori, vale a dire un supplemento rispetto al prezzo praticato per gli elettrodi standard di 24 pollici (ad esempio una maggiorazione del 10 % per gli elettrodi da 28 pollici e del 40 % per quelli da 30 pollici.)

Tra le altre questioni affrontate in tali riunioni figuravano la produzione e la commercializzazione degli elettrodi da 28 3/4 pollici fabbricati da SDC, la controllata americana di Showa Denko. Gli altri produttori obiettavano infatti che sebbene il prodotto di SDC fosse in concorrenza con i loro elettrodi da 30 pollici, il prezzo praticato da SDC corrispondeva a quello, più basso, degli elettrodi da 28 pollici. Sembra che SGL e UCAR abbiano fatto pressione su SDK affinché questa cessasse la vendita del prodotto o ne allineasse il prezzo a quello degli elettrodi da 30 anziché da 28 pollici. (SDC ha infine abbandonato la produzione del modello considerato, dopo che, nell'aprile 1995, SDK aveva dato assicurazioni in tal senso: [...]*.

ii) Riunioni del gruppo europeo

(57) A partire dal 1992, oltre a queste riunioni degli "alti dirigenti" e alle riunioni "di lavoro" con i produttori giapponesi, si sono tenute, soprattutto a Zurigo e a Lugano, riunioni "di gruppo" per la fissazione dei prezzi nell'Europa occidentale, alle quali hanno partecipato rappresentanti dei due maggiori produttori, UCAR e SGL, nonché quello di VAW Carbon.

Secondo UCAR, queste riunioni del "gruppo europeo" sono cessate dopo circa un anno [...]*. Dopo la rilevazione da parte di SGL degli interessi di Pechiney nel settore degli elettrodi di grafite, nel 1993, i produttori europei (stando a quanto affermato da UCAR) non hanno più ritenuto necessario riunirsi tutti in quanto gruppo. Secondo UCAR, SGL aveva intensi contatti con gli altri due produttori tedeschi, VAW Carbon e Conradty. Sebbene non ne fosse direttamente a conoscenza, UCAR riteneva che SGL comunicasse direttamente con tali imprese quando vi era la necessità di coordinare la fissazione dei prezzi in Europa [...]*.

VAW Carbon afferma [...]*, di aver partecipato a tali riunioni "una o due volte l'anno" (il che implica che esse sono proseguite anche oltre il 1993).

iii) Contatti bilaterali

(58) UCAR e SGL hanno continuato ad avere numerosi contatti bilaterali sia attraverso riunioni, sia mediante conversazioni telefoniche, per coordinare i loro prezzi e la loro strategia commerciale in Europa. Oltre ai contatti regolari al livello dei [...]* per l'Europa, vi erano spesso anche frequenti incontri e conversazioni telefoniche tra i [...]* di UCAR e SGL [...]*.

Affinché tali contatti restassero segreti, il [...]* di SGL disponeva di un telefono apposito fatto installare presso la sua abitazione e collegato ad un fax. I contatti telefonici avevano luogo due o tre volte al mese e servivano a raggiungere un accordo sui "parametri del mercato da prendere in considerazione" ("relevant market parameters", secondo la terminologia utilizzata da SGL).

I contatti telefonici bilaterali tra UCAR e SGL erano integrati, due o tre volte l'anno, da incontri personali, che sono avvenuti svariate volte all'Hotel Hilton dell'aeroporto di Zurigo, in un hotel vicino all'aeroporto di Ginevra, all'Holiday Inn Hotel e al Sofitel di Parigi. Questi incontri si svolgevano di norma in autunno, quando venivano programmati gli aumenti dei prezzi per l'anno successivo.

Secondo SGL, l'ordine del giorno delle riunioni era invariabilmente lo stesso. I partecipanti procedevano allo scambio di informazioni sul mercato, incluse quelle relative ai volumi di vendita e ai livelli dei prezzi. Venivano inoltre discussi i prezzi che si sarebbero potuti ottenere e le previsioni di vendita. Su questa base, UCAR e SGL definivano i nuovi prezzi obiettivo per ciascun mercato nazionale. Essi si sono anche in parte (Italia) messi d'accordo sul rispetto del principio dei "mercati nazionali" e sul mantenimento dei "grandi clienti" [...]*.

iv) Precauzioni adottate per dissimulare le riunioni e i contatti

(59) Al fine di tenere segreti o dissimulare i loro contatti e le loro riunioni, i partecipanti adottavano elaborate precauzioni [...]*:

- i documenti non venivano distribuiti durante le riunioni ed eventualmente venivano distrutti subito dopo,

- le spese sostenute per le riunioni venivano pagate in contante e le domande di rimborso delle spese di viaggio non contenevano alcun riferimento esplicito a tali riunioni,

- le telefonate avvenivano direttamente tra i dirigenti delle società, senza passare per le rispettive segretarie (agli inizi [...]* di SGL era inavvertitamente stato chiamato con il suo nome in una telefonata ad UCAR e in seguito aveva sempre dovuto farsi chiamare, in codice, "[...]*"),

- i concorrenti venivano contattati mediante telefoni cellulari e fax privati (che utilizzavano linee separate, riservate a tale scopo); quando le autorità hanno iniziato le indagini, i contatti sono stati limitati allo stretto necessario ([...]* di UCAR ha ricevuto un telefono cellulare che utilizzava una rete svizzera),

- è stato messo a punto un sistema di nomi in codice per le imprese e alcune persone al fine di dissimularne la vera identità. SGL veniva chiamata "BMW", UCAR "Pinot", il gruppo dei produttori giapponesi era soprannominato "Cold", dalle iniziali dei loro rispettivi nomi in codice "Chivas", "Ocean", "Lawn" e "Dry". VAW Carbon era chiamata "Wave". Anche le persone avevano nomi in codice: [...]* di UCAR veniva chiamato "Artemis", altri erano soprannominati "Moustache" e "Taurus" [...]*.

1.4.5.2. Accordo sui prezzi in Europa

(60) Durante il periodo 1992-1998, si sono avuti frequenti contatti bilaterali tra UCAR e SGL per concordare e monitorare i prezzi in Europa (l'elenco di tali contatti figura in [...]*). Il [...]* o [...]* per l'Europa delle due società (che partecipavano solitamente anche alle riunioni "di lavoro" del cartello) elaboravano raccomandazioni relative ai prezzi, solitamente sulla base delle informazioni ricevute dai direttori commerciali dei vari paesi. Tali "raccomandazioni" venivano discusse tra UCAR e SGL nel corso degli incontri personali o di conversazioni telefoniche (cfr. considerando 58). Le discussioni sui prezzi tra UCAR e SGL avvenivano anche durante le riunioni "di lavoro" con i produttori giapponesi, o in margine a tali riunioni: i giapponesi venivano informati sui prezzi europei durante le riunioni mondiali, nel corso delle quali avevano luogo anche le discussioni sui prezzi in altre parti del mondo.

Nei loro contatti bilaterali, SGL e UCAR stabilivano i prezzi per l'Europa occidentale utilizzando come moneta di riferimento il marco tedesco; i prezzi corrispondenti per ciascun mercato nazionale venivano poi fissati nelle rispettive monete; l'idea di base era di garantire che le differenze tra i prezzi all'interno dell'Europa rimanessero entro una forcella compresa tra il 5 e il 10 % (cfr. ad esempio [...]*).

Se [...]* di SGL e UCAR non riuscivano a trovare un accordo sui prezzi, la decisione veniva demandata ai [...]* delle due società.

(61) UCAR ha fornito alla Commissione una tabella che riporta, per ogni area e per ogni Stato membro, i prezzi da applicare a partire dal 1o luglio 1992 e dal 1o gennaio 1993 (appendice 4).

I prezzi sono espressi nelle monete nazionali per la maggior parte dei paesi. Per i Paesi Bassi, il Portogallo e la Grecia, viene utilizzato il marco tedesco; per la Danimarca, la Finlandia e la Norvegia, il prezzo è l'equivalente del prezzo in corone svedesi, convertito nella relativa moneta nazionale.

Il documento è stato probabilmente inviato per fax a UCAR da SGL (è tuttavia possibile che si tratti anche, di fatto, dell'elenco dei prezzi concordato durante la riunione "di lavoro" del 25 maggio 1992 o durante l'incontro di Berlino tra SGL e UCAR del 3 giugno 1992).

(62) Se di fatto a prendere le decisioni in materia di prezzi in Europa erano SGL e UCAR, la questione era anche oggetto di contatti e riunioni tra i due principali produttori e i due produttori minori che rifornivano il mercato dell'Europa occidentale.

Nella sua dichiarazione [...]*, VAW Carbon sostiene che nelle riunioni europee alle quali ha preso parte, i partecipanti si scambiavano opinioni sull'entità dell'aumento di prezzo che il mercato avrebbe potuto sostenere nei vari paesi (sembra che a condurre le discussioni fosse sempre SGL). Secondo VAW Carbon, l'uno o l'altro dei due grandi produttori si faceva carico di annunciare pubblicamente l'aumento dei prezzi.

Era SGL che comunicava agli altri produttori i prezzi da applicare e gli "obiettivi" da raggiungere su ogni mercato nazionale in Europa.

(63) Durante gli accertamenti condotti presso SGL nel giugno 1997, la Commissione ha scoperto diverse tabelle relative al periodo 1994-1997, che riportavano i prezzi degli elettrodi per i vari paesi e le varie aree del mondo. Nell'ambito dell'operazione di fissazione dei prezzi, venivano anche definiti con abbondante anticipo gli obiettivi per i futuri aumenti dei prezzi.

È stata trovata ad esempio una tabella (datata 12 agosto 1996) contenente i prezzi che erano entrati in vigore o che dovevano essere applicati a sette date diverse, comprese tra il 1o ottobre 1994 ed il 1o luglio 1996.

La parte relativa all'Europa occidentale è riprodotta in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

(64) Il principale valore probante di questa tabella (che di per sé non lasciava presumere l'esistenza di alcuna intesa collusiva tra i produttori e che avrebbe potuto essere presentata come un documento puramente interno) deriva dal fatto che altri produttori erano in possesso di tabelle praticamente identiche, che sono state ora fornite alla Commissione.

Una versione quasi identica della tabella (riferimento 13-6-95/GV) è stata fornita alla Commissione da SDK il 13 marzo 1998 [...]*. Una versione successiva, datata 2 agosto 1995, è stata inviata via fax a SDK da SGL il 23 agosto (appendice 7).

Il 25 agosto 1995, SGL ha inviato via fax al presidente di UCAR la stessa identica tabella trasmessa a SDK il 23 agosto (appendice 8).

Il 24 ottobre 1995, lo stesso documento è stato spedito via fax al gruppo Carbide/Graphite dal suo agente commerciale tedesco, che lo aveva ricevuto via fax da VAW Carbon (appendice 9; risposta di C/G ai sensi dell'articolo 11 del 22 luglio 1999, pag. 6).

Tabelle dei prezzi analoghe, ritrovate durante gli accertamenti condotti presso SGL, figurano in allegato come appendici da 10 a 14.

È dunque evidente che queste tabelle si ricollegavano all'operazione di fissazione dei prezzi sui mercati europei e che possono essere considerate tipici esempi dei documenti prodotti e utilizzati dal cartello per tutta la durata della sua esistenza.

(65) [...]* ha anche fornito tabelle compilate a mano dal [...]* (appendici 15 e 16), che l'impresa spiega nella maniera seguente: "Si tratta di esempi di elenchi dei mercati mondiali degli elettrodi di grafite, con gli obiettivi attuali e futuri in termini di prezzi. [...]* Gli elenchi dei prezzi venivano preparati da SGL su base periodica e distribuiti ai produttori di elettrodi di grafite".

(Cfr. [...]*, allegato II, pag. 6)

Il ruolo attivo svolto da SGL per quanto riguarda la comunicazione del prezzo da applicare in Europa è confermato dall'appendice 17, un appunto redatto dall'allora presidente/direttore generale di C/G relativo ad una conversazione telefonica con [...]* di SGL riguardante i prezzi obiettivo per il mercato europeo: cfr. anche pagg. 3-4 della risposta di C/G ai sensi dell'articolo 11 del 22 luglio 1999.

1.4.5.3. Applicazione degli aumenti dei prezzi

(66) Al fine di applicare gli aumenti dei prezzi concordati tra loro (e comunicati ad altri produttori), SGL e UCAR decidevano preventivamente chi di loro avrebbe annunciato per prima l'aumento ai clienti. Una volta che il prezzo era stato fissato, i produttori non potevano vendere ad un prezzo più basso.

Questo meccanismo era stato concordato, in linea di principio, durante una riunione tenutasi a Ginevra nell'ottobre 1992 tra i due [...]* di SGL e UCAR (essi hanno inoltre stabilito di rispettare la "struttura della clientela", esistente, vale a dire di non cercare di conquistare, mediante offerte attraenti, i clienti "tradizionali" della società concorrente).

Quale delle due imprese veniva designata per "guidare" un aumento dei prezzi su un dato mercato nazionale europeo dipendeva dalle rispettive posizioni sul mercato considerato.

Poiché in Germania e in Scandinavia la presenza di SGL era più significativa di quella di UCAR, spettava a SGL annunciare e guidare l'aumento dei prezzi su tali mercati. UCAR guidava in genere gli aumenti dei prezzi in Francia e nel Regno Unito. Negli altri principali mercati comunitari degli elettrodi, Italia e Spagna, dove UCAR e SGL detenevano quote di mercato più o meno equivalenti, esse decidevano di volta in volta chi di loro avrebbe agito "pubblicamente" come "price leader" per imporre il nuovo prezzo al mercato [...]*.

(67) Gli aumenti dei prezzi venivano annunciati ai clienti in ciascun paese dai direttori commerciali nazionali, che avevano contatti con alcuni dei loro omologhi per quanto concerne l'applicazione dei prezzi stessi [...]*.

Non era prassi comune distribuire ai clienti listini prezzi scritti (cfr. tuttavia per l'Italia il considerando 77). A quanto sembra, gli aumenti dei prezzi venivano annunciati oralmente, anche se a volte, su richiesta di un cliente, erano confermati per lettera [...]*.

(68) UCAR e SGL applicavano invariabilmente ai loro clienti i livelli di prezzo convenuti. In certi casi venivano ufficiosamente accordati sconti, che non risultavano nelle fatture o non venivano menzionati per iscritto.

Secondo UCAR, dopo il 1992 gli aumenti dei prezzi praticati ai clienti venivano generalmente applicati "alla lettera", contrariamente al periodo 1987-1991, prima cioè della costituzione del cartello [...]*.

(69) Gli aumenti dei prezzi venivano spesso "scaglionati" ed entravano in vigore a date diverse in diversi paesi o gruppi di paesi. Nei paesi in cui il prodotto era fatturato in marchi tedeschi, gli aumenti dei prezzi avvenivano contemporaneamente alla Germania. L'aumento in Francia, Belgio e Lussemburgo avveniva solitamente ad una data diversa e aveva come effetto quello di riallineare temporaneamente i prezzi in Europa (fino a quando il processo non ricominciava e i prezzi non venivano riaumentati a partire dall'area del marco). A volte, un previsto aumento dei prezzi poteva essere rinviato. Agli inizi del 1997, ad esempio, UCAR ha proposto un aumento dei prezzi in Europa a partire dal 1o luglio 1997. Si era già avuto un aumento il 1o gennaio di quell'anno e, sebbene "non entusiasta", SGL aveva acconsentito a sostenere UCAR qualora questa avesse proceduto ad un aumento. In tale occasione, tuttavia, l'aumento non è stato applicato: [...]*.

Non appena l'aumento dei prezzi annunciato dai leader del mercato era accettato dai consumatori, i produttori minori "si adeguavano" e applicavano i nuovi prezzi [...]*.

1.4.5.4. Aumenti dei prezzi nel periodo 1992-1997

(70) Agli inizi del cartello (maggio 1992), il prezzo "europeo" degli elettrodi di grafite era pari a 3600 DEM/tonnellata (i mercati che utilizzavano il marco tedesco erano la Germania, la Scandinavia, i Paesi Bassi, la Grecia, il Portogallo e la Svizzera).

Il prezzo in DEM è aumentato attraverso una serie di aumenti "graduali" (se ne possono individuare all'incirca nove) per arrivare a 5400 DEM il 1o luglio 1996, vale a dire un aumento del 50 % in cinque anni (cfr. appendice 14).

Nel 1997, la prospettiva dell'imminente indagine sul cartello ha fatto sì che l'aumento dei prezzi previsto per il 1o luglio 1997 venisse rinviato al 1998. Nel periodo 1997/1998 sembra che si sia avuta una stagnazione dei prezzi, rimasti fermi al livello di 5500 DEM/tonnellata. A partire dal 1o gennaio 1998, il prezzo si è attestato a 5600 DEM/tonnellata.

1.4.5.5. Ripartizione del mercato

(71) Le quote di mercato attribuite ai vari produttori erano state decise a Zurigo nel maggio 1992 [...]*.

Le effettive quote concordate in tale riunione non sono riportate in nessun documento redatto all'epoca.

È tuttavia significativo che in un documento interno di SGL del novembre 1996, che delinea la strategia fino all'anno 2000 (appendice 18), si osservi quanto segue: "Quota di mercato/concorrenza

Le quote di mercato resteranno stabili con il 25 % per SGL, il 31 % per UCAR e il 24 % per i giapponesi"

e più avanti si raccomandi: "Perseguire l'equilibrio con quote di mercato stabili per SGL (25 %), UCAR (31 %) e i giapponesi (24 %)."

[Ci si riferisce qui a quote di mercato a livello mondiale.]

Per l'Europa occidentale, le previsioni delle quote di mercato di ciascun produttore per il 1996 erano le seguenti: SGL 40 %, UCAR 31 %, C/G 8 %, i produttori giapponesi 3 % e gli "altri" (vale a dire Conradty e VAW Carbon) 13 % (appendice 19). In mancanza di altre prove, e considerato che nelle loro risposte scritte alla comunicazione degli addebiti le parti non hanno contestato tale affermazione, si può ritenere che i dati in questione corrispondano alle quote concordate.

(72) Nelle successive riunioni "di lavoro", i partecipanti rivedevano le loro vendite nei vari mercati e si scambiavano informazioni al fine di monitorare il rispetto delle quote attribuite.

Secondo UCAR, tutti i partecipanti portavano alle riunioni i dati relativi ai volumi delle loro vendite, dati che venivano poi assemblati e inseriti in una tabella a tre colonne: SGL, UCAR e il gruppo dei quattro produttori giapponesi. I dati venivano sommati per ogni area e quindi ripartiti per paese all'interno di ciascuna area [...]*. Ciò è confermato da Tokai, secondo la quale tali "previsioni della domanda" esprimevano anche le stime relative al prossimo futuro (risposta di Tokai alla comunicazione degli addebiti, pag. 8).

Al fine di formalizzare lo scambio di informazioni sui volumi delle vendite e di rendere più efficiente la raccolta dei dati, nella riunione degli "alti dirigenti" tenutasi a Tokyo nel febbraio 1995, SGL ha proposto l'adozione di un "Sistema di monitoraggio centrale" ("Central Monitoring System" - CMS). Tokai è stata incaricata dal cartello di raccogliere i dati dei produttori giapponesi, di UCAR e di SGL. L'appendice 20 è un esempio di una relazione di questo tipo. Intitolato "CMS Report/Forecast 1995 & 1996" ("Relazione/Previsioni 1995 e 1996 del CMS"), il documento inizia col presentare una panoramica generale del mercato mondiale e delle posizioni di SGL, UCAR e dei produttori giapponesi nelle varie aree; i tre "pilastri" dell'industria mondiale sono paragonati ad un triangolo all'interno del quale deve essere mantenuto un equilibrio per quanto concerne le quote di mercato: "In questi quattro anni, il rapporto di forza per quanto concerne le quote di mercato all'interno del triangolo sembra pendere in favore di Pinot..." [vale a dire UCAR]. "Si osserva una crescente distorsione dell'equilibrio relativo alla ripartizione delle quote di mercato all'interno del triangolo, fatto che potrebbe determinare reazioni deleterie da parte del perdente. Sebbene non sia facile dire quale sia il giusto equilibrio, dobbiamo fare molta attenzione a questo equilibrio, tanto più che raccogliamo tutti, chi più chi meno, i frutti della collaborazione...". "Gli anni da qui al 2000 saranno molto importanti e saranno il momento giusto per sviluppare una nuova forma di simbiosi, grazie alla quale potremo tutti assicurarci profitti ragionevoli, laddove, da un altro punto di vista, liberando in modo disordinato la forza accumulata e conservata nell'ambito della collaborazione, questi anni potrebbero essere anni di distruzione di ciò a cui abbiamo finora dato forma."

Al documento sono allegate quattro tabelle (ne manca invece una quinta, intitolata "Sales volume and share overview" - "Panoramica dei volumi delle vendite e delle quote di mercato").

(73) Ai fini del caso in esame, le tabelle pertinenti sono quelle intitolate "World Review of sales volume and demand as of end August 95" ("Analisi mondiale dei volumi delle vendite e della domanda a fine agosto 95") e "Forecast Sales Volume and Demand 1996 as of end August 95"("Previsioni mondiali dei volumi delle vendite e della domanda per il 1996 a fine agosto 95"). Per l'area dell'Europa occidentale, sono riportati tutti i paesi produttori di acciaio, inclusa la Norvegia: il Benelux è considerato un'entità unica e l'Irlanda figura insieme al Regno Unito. Il totale è ripartito per ogni paese nelle voci "Giappone", "SGL", "UCAR", "VAW Carbon" e "Altri" (quando UCAR dichiara di ricordare che i dati erano riportati in tre colonne, sembra che si sia dimenticata dei dati relativi a VAW Carbon).

Sebbene nel testo della relazione vengano utilizzati i nomi in codice "BMW", "Cold", "Pinot" e "Wave", nelle tabelle allegate figurano i nomi veri.

Nonostante non si disponga della tabella intitolata "Sales Volume and Share Overview" ("Panoramica generale dei volumi delle vendite e delle quote di mercato", sulla quale si basa il "Commento generale" sul mercato mondiale), sembrerebbe che tale tabella riguardasse i singoli anni dal 1993 al 1996 e che seguisse presumibilmente uno schema simile a quello della tabella intitolata "Far East Review Market as of end August 1995" ("Analisi del mercato dell'Estremo Oriente a fine agosto 1995"), con una quota di mercato "indicativa" per ciascuno dei produttori e "adeguamenti" delle vendite effettive per conformarsi alle quote concordate.

Le previsioni in termini di quote di mercato a livello mondiale per il 1995 si avvicinano alle "quote di mercato stabili", cui fa riferimento SGL nel documento che definisce la sua strategia (cfr. considerando 71): UCAR, 32,1 % (rispetto al 31 %); SGL 25,7 % (25 %) e i produttori giapponesi 23,5 % (24 %).

Per quanto concerne l'Europa occidentale, le previsioni per il 1995 sono le seguenti: SGL 41 %, UCAR 32,7 %, VAW Carbon 6,6 % e i produttori giapponesi 3,2 %.

Tokai nega che le attribuzioni dettagliate dei volumi o delle quote di mercato per il mercato europeo siano state oggetto di discussioni specifiche con i produttori giapponesi (risposta di Tokai alla comunicazione degli addebiti, pagg. 9-13). Anche se ciò fosse vero, va detto che a Tokai (come a tutti gli altri produttori giapponesi) venivano comunicati i dati più importanti relativi al mercato europeo e che la società non ha mai sollevato obiezioni.

SGL sostiene che il Sistema di monitoraggio centrale non è mai stato effettivamente realizzato (risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 12). Ciò significa tuttavia negare quanto risulta esplicitamente dalle prove documentali di cui all'appendice 20. L'affermazione di SGL è contraddetta inoltre dalle dichiarazioni di altri produttori (risposta di Tokai alla comunicazione degli addebiti, pag. 10, [...]*. Secondo UCAR, lo scambio di informazioni sui volumi è continuato anche nelle ultime riunioni di gruppo a Hong Kong nel novembre 1997 e a Bangkok nel febbraio 1998 [...]* cfr. considerando 91 e 92).

1.4.5.6. Riunioni e contatti a livello locale

i) Aspetti generali

(74) Durante il periodo di esistenza del cartello, si sono avuti anche frequenti contatti e riunioni tra i partecipanti a livello di singoli paesi al fine di applicare e monitorare i prezzi che erano stati fissati ad un livello più alto durante le riunioni "di lavoro".

Considerato che alle persone interessate era stato chiesto di adottare precauzioni per tenere segreti o dissimulare i loro contatti con i concorrenti, le prove dirette di cui si dispone non sono numerose: le linee generali del comportamento a finalità collusiva risultano tuttavia chiaramente dalla [...]* e dalla [...]*.

Tali contatti e riunioni riguardavano la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito.

ii) Germania

(75) SGL è il maggiore produttore locale e indiscutibilmente il leader del mercato in Germania, ma questo paese costituisce pur sempre uno dei più importanti mercati di UCAR. Secondo UCAR, gli acquirenti di elettrodi di grafite erano soliti verificare i prezzi del mercato due volte l'anno e in autunno domandavano in genere ai produttori offerte di prezzi per l'anno seguente. SGL comunicava a UCAR il livello e il calendario degli aumenti di prezzo che intendeva proporre; UCAR applicava quindi gli stessi prezzi di base (sebbene affermi di aver spesso concesso sconti). Di solito, i prezzi venivano aumentati due volte l'anno.

Occasionalmente si tenevano riunioni a livello "locale". Mentre SGL sostiene che questi contatti erano sporadici, di solito non programmati e che avvenivano "per caso" in occasione di riunioni di associazioni di categoria ([...]* risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 12), la descrizione fatta da UCAR lascia intravedere qualcosa di meno spontaneo: i rappresentanti delle due società si incontravano di tanto in tanto per discutere i prezzi e scambiarsi informazioni sintetiche sulle rispettive vendite in Germania (UCAR sostiene che nel fornire tali informazioni essa sottovalutava regolarmente le sue vendite del 15 %). A volte le discussioni riguardavano anche clienti specifici [...]*.

A queste riunioni, che si svolgevano in ristoranti o bar e in occasione della giornata annuale della siderurgia ("Etsenhüttentag") a Düsseldorf, partecipava a volte anche un rappresentante di VAW Carbon [...]*; VAW Carbon, dal canto suo, riconosce ora di aver assistito a riunioni relative a specifici mercati nazionali europei (dichiarazione, pag. 3). SGL ha lasciato intendere, pur senza scendere nei particolari, che fino al 1997 si sono avuti anche contatti sporadici con Conradty [...]* ma non vi sono prove indipendenti che confermino la sua dichiarazione.

iii) Francia

(76) Verso la fine del 1994 e gli inizi del 1995, il [...]* di UCAR Francia ha contattato il suo omologo di SGL per verificare i prezzi praticati ai clienti.

Questi contatti avvenivano sotto forma di conversazioni telefoniche (all'incirca ogni due mesi) e di riunioni (all'incirca quattro all'anno).

UCAR è il produttore "guida" per gli aumenti dei prezzi in Francia (cfr. considerando 62) ed era dunque quello che fissava i prezzi sul mercato. In occasione di un aumento di prezzo concordato, il rappresentante di UCAR si accertava che SGL applicasse gli stessi prezzi.

Secondo UCAR, le telefonate venivano fatte da una cabina telefonica [...]*.

iv) Italia

(77) Non vi è disaccordo di fondo tra UCAR e SGL quanto al periodo in cui sono state definite le "regole di base" dell'intesa collusiva sul mercato italiano, sebbene ciascuna impresa ne attribuisca l'iniziativa all'altra.

Il 27 ottobre 1992, i [...]* di SGL e UCAR si sono incontrati a Milano, in presenza di altri dipendenti delle società [...]*.

A partire da tale data, i rappresentanti di UCAR e SGL hanno avuto contatti per discutere i dettagli relativi all'applicazione dei prezzi concordati sul mercato italiano. I direttori marketing si incontravano regolarmente, a volte con frequenza mensile; gli incontri avvenivano nei locali di SGL o in ristoranti di Milano. Anche gli amministratori delegati delle succursali italiane di UCAR e SGL si incontravano periodicamente. Obiettivo delle riunioni era coordinare le misure di applicazione degli aumenti dei prezzi, nonché analizzare gli sviluppi del mercato e assicurare che le quote di mercato concordate venissero rispettate e che venissero evitate vendite a prezzi più bassi di quelli concordati. I clienti venivano quindi informati degli imminenti aumenti dei prezzi mediante lettere individuali. Verso la fine di novembre, venivano loro inviati i listini dei prezzi in vigore dal 1o gennaio successivo [...]*.

(78) C/G ha fornito alla Commissione documenti del suo agente commerciale italiano relativi ad una riunione tra "i nostri ben noti concorrenti", riferendosi ai quattro produttori/fornitori presenti sul mercato italiano: appendici 21 e 22.

Secondo il responsabile vendite di C/G (appendice 22): "L'annunciata riunione si è svolta venerdì 12 novembre (1993). Gli accordi e le decisioni sono stati i seguenti:

- il 22 novembre invieranno ai loro clienti una lettera con allegato il nuovo listino ufficiale dei prezzi per il 1994, nonché le condizioni di vendita

- prezzo ufficiale figurante sul listino ufficiale: 5000 ITL/kg

- prezzo netto che quoteranno: 4350 ITL/kg."

Secondo C/G (risposta ai sensi dell'articolo 11, pag. 7), i "concorrenti", erano probabilmente SGL, UCAR, SDK e Cova. Poiché Cova aveva cessato l'attività dal 1991, è probabile che C/G si riferisse in realtà a VAW Carbon e Conradty. Non vi sono altre prove della partecipazione di SDK alle riunioni locali per l'Italia.

SGL ha anche affermato (dichiarazione, pag. 21) che alle riunioni relative al mercato italiano erano presenti UCAR, Conradty, VAW Carbon e (agli inizi del cartello) Pechiney: tali riunioni si tenevano una o due volte all'anno in un ristorante di Milano e servivano a determinare i prezzi e ad analizzare l'andamento del mercato.

v) Spagna

(79) Anche gli amministratori delegati e i direttori commerciali delle succursali spagnole di UCAR e SGL avevano contatti regolari (e segreti) durante il periodo considerato [...]*. Dopo che i prezzi del cartello per il mercato spagnolo erano stati fissati a livello europeo, i direttori commerciali per la Spagna venivano informati e si mettevano in contatto telefonicamente (utilizzando nomi falsi) al fine di decidere le modilatà pratiche: chi avrebbe "annunciato" per primo l'aumento e a partire da quando sarebbe entrato in vigore. Solitamente la data di entrata in vigore degli aumenti dei prezzi era fissata al 1o febbraio, con un preavviso di quattro mesi; i contatti avvenivano pertanto di solito nell'ultimo trimestre dell'anno.

Oltre alle conversazioni telefoniche, venivano a volte organizzate riunioni, all'incirca una volta all'anno, per discutere la situazione sul mercato spagnolo. Le riunioni tra i direttori commerciali sono confermate anche da SGL [...]*.

Oltre alle riunioni bilaterali (UCAR/SGL), SGL aveva anche contatti occasionali con gli altri due produttori tedeschi che rifornivano il mercato spagnolo. All'incirca due volte l'anno un rappresentante di VAW telefonava a SGL per informarsi sulla data alla quale SGL intendeva annunciare un aumento dei prezzi e quale ne sarebbe stata l'entità [...]*.

vi) Regno Unito

(80) I responsabili commerciali di UCAR e SGL nel Regno Unito si sono tenuti periodicamente in contatto tra il 1995 e la metà del 1997 per controllare reciprocamente i prezzi praticati a determinati clienti (sospettati di fornire deliberatamente informazioni fuorvianti ai loro fornitori per fare abbassare il prezzo).

Tali telefonate venivano effettuate da telefoni pubblici. In almeno due occasioni, nel 1996-1997 si sono tenute brevi riunioni in un hotel vicino all'autostrada M1 nei pressi di Derby [...]*.

1.4.5.7. La partecipazione al cartello di C/G e VAW Carbon

i) C/G

(81) In quanto produttore americano che vende nella Comunità attraverso agenti, C/G si è tradizionalmente trovato nella posizione di chi si adegua ai prezzi dei concorrenti ("price follower"): la sua politica consisteva nel fissare i prezzi poco al di sotto di quelli dei due principali fornitori sul mercato europeo; tale differenza doveva riflettere la mancanza di un servizio di asistenza alla clientela e la sua posizione, nella migliore delle ipotesi, di secondo o terzo fornitore sul mercato.

C/G non ha partecipato né alle riunioni degli "alti dirigenti" né alle riunioni "di lavoro" del cartello. L'impresa ammette tuttavia di essere venuta a conoscenza dei contatti tra i concorrenti in relazione al settore degli elettrodi di grafite [...]*. L'impresa riconosce inoltre di aver partecipato a riunioni bilaterali e di aver avuto contatti telefonici con i concorrenti per quanto riguardava i prezzi e i mercati, in particolare con SGL, ma anche con UCAR, le società giapponesi e VAW Carbon [...]*. I contatti hanno avuto inizio nel 1991, o verso la fine di tale anno, quando [...]* di SGL ha preso l'iniziativa di incontrare l'allora presidente/direttore generale di C/G a New York. Secondo C/G, le discussioni hanno riguardato la redditività e i prezzi nel settore, ma non hanno affrontato punti specifici [...]*.

La prima riunione nel corso della quale si è discusso della situazione del settore e dei prezzi si è tenuta (secondo quanto riferito da C/G) nel gennaio 1993. Dopo un pranzo al Park Lane Hotel, [...]* di SGL ha consegnato al [...]* di C/G un elenco dei prezzi (nel frattempo perso o distrutto) con i paesi, delle colonne e delle date e lo ha informato che quelli erano i prezzi obiettivo di SGL (risposta di C/G ai sensi dell'articolo 11, pag. 9; [...]*). Andrebbe tuttavia osservato che documenti interni di C/G inducono a ritenere che già verso la metà del 1992 l'impresa fosse a conoscenza degli accordi per la spartizione del mercato (cfr. considerando 85).

C/G ammette di aver avuto ulteriori riunioni e conversazioni telefoniche con SGL a proposito dei volumi e dei prezzi (risposta di C/G ai sensi dell'articolo 11, pagg. 8-9).

Il 12 settembre 1995, un dirigente di C/G ha incontrato [...]* di SGL (appendice 23). L'oggetto della riunione non risulta da nessun documento, ma C/G era già stata informata tramite VAW Carbon dell'aumento dei prezzi previsto per il 1o gennaio 1996 e successivamente ha ricevuto il listino dei prezzi di SGL dalla stessa fonte (cfr. considerando 64).

(82) C/G è rimasta piuttosto vaga nelle sue descrizioni dei contatti avuti con i concorrenti. Il seguente resoconto dei contatti con SGL nel 1996 può tuttavia essere considerato rappresentativo del contenuto dei contatti durante l'intero periodo.

Nell'estate 1996, [...]* di SGL, in una telefonata all'allora presidente e presidente/direttore generale di C/G, gli ha comunicato i prezzi del momento e i prezzi obiettivo, che questi ha annotato per iscritto. L'argomento era già stato oggetto di diversi contatti telefonici [...]*.

Sebbene SGL cerchi di negarlo (risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 13), dal resoconto di C/G della conversazione (appendice 17) è evidente che SGL stava facendo pressione su C/G affinché questa limitasse le sue vendite in Europa. In una nota a fondo pagina si legge: "(1) non più disposto ad incassare colpi, mantenere sotto controllo il volume (2) dar prova di moderazione (3) consumo di grafite in Europa - 24000 tonnellate (4) SGL sta incassando tutti i colpi (5) [...]* (6) [...]* (7) [...]*."

[Secondo C/G, i numeri da 5 a 7 erano clienti importanti che l'impresa temeva potessero essere utilizzati per azioni di rappresaglia qualora essa non si fosse conformata alle aspettative di SGL (risposta di C/G ai sensi dell'articolo 11 del 22 luglio 1999, pag. 4)].

[...]* di SGL, che a quanto pare, ha rimproverato in diverse occasioni a C/G di vendere troppo in Europa [...]*, ha successivamente inviato un fax al presidente/direttore generale di C/G, il 25 settembre 1996 (apendice 24), contenente le sue stime delle vendite di C/G nei vari paesi e nelle varie aree del mondo per il periodo tra il 1993 e il 1996. Su richiesta del presidente di SGL, il presidente/direttore generale di C/G ha annotato le vendite "effettive" di C/G a fianco delle stime di SGL e [...]* ha rinviate per fax (risposta di C/G ai sensi dell'articolo 11, del 22 luglio 1999, pag. 2).

In una riunione successiva tra i rappresentanti di SGL e di C/G, tenutasi all'aeroporto di Francoforte il 19 novembre 1996, o in una data vicina, il dirigente di C/G responsabile delle vendite nel settore degli elettrodi ha ribadito che le stime delle vendite di C/G fatte da SGL e trasmesse con il fax del 25 settembre non erano corrette [...]*. Oltre alle riunioni e alle conversazioni telefoniche con SGL, C/G ammette ora di avere avuto contatti periodici sia con UCAR che con i produttori giapponesi [...]*. Per quanto frammentari e sporadici (secondo quanto affermato da C/G), questi contatti non avrebbero lasciato ai dirigenti della società alcun dubbio su ciò che gli altri produttori si aspettavano da loro.

SGL cerca di minimizzare i contatti con C/G sostenendo che erano resi necessari dal fatto che C/G intendeva vendere needle coke a SGL (risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 13). Questa affermazione è tuttavia smentita da C/G nella sua dichiarazione [...]* e nella risposta ai sensi dell'articolo 11 del 22 luglio 1999, nonché dai documenti summenzionati. Questi dimostrano chiaramente che SGL forniva spontaneamente informazioni relative ai prezzi obiettivo degli elettrodi di grafite e alle date previste per la loro applicazione e che inoltre si lamentava del volume delle vendite di C/G in certi mercati europei.

(83) Dal canto suo, C/G [...]* sostiene che essa "non ha utilizzato nessuna delle informazioni fornitele dal [...]* di SGL per fissare i suoi prezzi. Al contrario, C/G fissava i suoi prezzi sui mercati delle esportazioni sulla base di una serie di fattori, tra cui le informazioni relative ai prezzi pagati per gli elettrodi di grafite fornite dai clienti agli agenti di C/G. C/G non prendeva decisioni in materia di prezzi senza aver ottenuto informazioni dai clienti interessati. Erano queste informazioni a determinare i prezzi di C/G e non quelle fornite dal [...]* di SGL su quanto sarebbe potuto avvenire in futuro".

(84) La Commissione ritiene tuttavia che questa spiegazione non sia sincera: C/G veniva informata in anticipo degli aumenti di prezzo e dei prezzi obiettivo decisi da UCAR e SGL sui mercati europei e faceva il possibile per non ostacolare o turbare i loro piani. L'impresa sapeva bene che i prezzi pagati dai clienti e i prezzi obiettivo che le aveva comunicato SGL coincidevano. Comunicando in anticipo a C/G i prezzi obiettivo, i leader del cartello avevano la certezza che i loro prezzi sarebbero stati rispettati da C/G, la quale (come dimostrato dagli elementi seguenti) adeguava in ogni caso il proprio comportamento per conformarsi ai desideri del cartello ed in particolare a quelli di SGL.

(85) C/G sostiene inoltre che l'accusa mossa dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, secondo la quale alcuni suoi dirigenti sarebbero stati a conoscenza dell'esistenza del cartello, non è confermata da elementi di fatto (risposta di C/G alla comunicazione degli addebiti, pag. 2).

A tale proposito, la Commissione afferma che già il 22 luglio 1992 - due mesi dopo la riunione londinese degli "alti dirigenti" - il rapporto settimanale per il presidente osservava (appendice 25): "(Noi) siamo riusciti ad assicurarci - la nostra quota - in Germania per il secondo semestre. Il tutto a 4000 DEM +/TM."

Il fatto che C/G utilizzi l'espressione "la nostra quota", induce fortemente a presupporre l'esistenza di una forma di accordo volto a limitare le sue vendite su quel particolare mercato. Ad ogni modo, VAW Carbon sembra aver avuto l'impressione (appendice 26) che C/G avesse acconsentito a limitare le proprie vendite in Germania. Nonostante C/G abbia dichiarato di ignorare perché VAW Carbon avesse potuto avere tale impressione (risposta ai sensi dell'articolo 11, pag. 7), un simile impegno sarebbe pienamente coerente con l'insistenza di SGL nel continuare a ripetere che C/G aveva venduto "troppo" in Europa.

I dipendenti di C/G erano anche al corrente della "promessa non scritta" tra i produttori mondiali di grafite di non aumentare la loro capacità, secondo quanto deciso a Londra nel maggio 1992 (appendice 27).

In effetti, i suoi agenti a Bruxelles hanno anche fatto esplicito riferimento ad un grande cliente francese che aveva deciso di rifornirsi da C/G anziché da SGL: "Abbiamo approfittato di un'azione negativa nei confronti di uno dei Grandi - SGL. [Il cliente in questione] spera di destabilizzare il cartello scontentando fortemente una delle parti" (appendice 28).

(86) La politica di C/G nei confronti del cartello è riassunta in una lettera inviata per fax l'11 novembre 1993 ai suoi agenti in Germania. Spiegando perché gli agenti dovevano ritirare immediatamente un'offerta di sconto di 100 DEM fatta a clienti scandinavi (le cui fatture sono espresse in marchi tedeschi), l'alto dirigente di C/G serive: "Lasciatemi tentare di spiegare perché stiamo adottando questa posizione. Come vi ho già detto, noi siamo al quarto posto nel mondo nella produzione di elettrodi, molto lontani dai primi tre. Con UCAR, SGL e il gruppo dei produttori giapponesi che controllano più dell'85 % della produzione mondiale, non siamo in grado di fare niente per contrastare la loro volontà e capacità di aumentare i prezzi nel mondo (appendice 29)."

C/G sostiene che gli ultimi contatti con SGL hanno avuto luogo nel novembre 1996 [...]*. Non vi sono informazioni che dimostrino il contrario (cfr. anche considerando 115).

ii) VAW

(87) Nella sua risposta iniziale alla richiesta di informazioni della Commissione, del 31 marzo 1999, VAW Carbon ha ammesso di essere stata presente a riunioni "informali" con i rappresentanti di SGL, UCAR e dei quattro produttori giapponesi. Secondo VAW Carbon, le riunioni alle quali aveva partecipato si tenevano solitamente in Svizzera, una o due volte l'anno. L'impresa non ha tuttavia fornito documentazione inerente a tali incontri e ha sostenuto di non essere in grado di fornire ulteriori dettagli riguardanti le date, i luoghi o i partecipanti di determinate riunioni. (In realtà, cosi come gli altri partecipanti, il rappresentante di VAW Carbon adottava misure per dissimulare la sua partecipazione alle riunioni, rinunciando deliberatamente a presentare domande di rimborso delle spese di viaggio.)

Con lettera del 12 luglio 1999, tuttavia, VAW Carbon ha ammesso di aver partecipato, dal 1o gennaio 1992 alla fine del 1996, a riunioni periodiche riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di un cartello guidato da SGL e UCAR, in seno al quale venivano attribuite quote in relazione ai volumi delle vendite e fissati i prezzi degli elettrodi di grafite [...]*.

Secondo VAW Carbon, il fatto che essa si adeguasse ai prezzi dei concorrenti era ben noto ai due principali produttori e la sua partecipazione alle riunioni non sarebbe stata neppure necessaria per il successo del cartello. Mentre SGL sostiene che essa si "limitava ad informare" VAW Carbon delle date e dei luoghi delle riunioni (risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 13), VAW Carbon lascia intendere che SGL aveva insistito affinché VAW partecipasse alle riunioni periodiche [...]*.

(88) VAW Carbon era presente alla prima riunione "di lavoro" tenutasi a Zurigo il 25 maggio 1992, nella quale i partecipanti si sono ripartiti i diversi mercati e hanno stilato un elenco dei prezzi.

Fino alla fine del 1996, l'amministratore delegato di VAW Carbon ha partecipato alle sessioni multilaterali ("di lavoro") organizzate in Europa [...]*. Successivamente, l'impresa non è più stata invitata (a questo proposito non viene tuttavia fornita nessuna spiegazione).

VAW Carbon ammette anche di aver partecipato a riunioni separate del gruppo europeo una o due volte l'anno, nonché a riunioni riservate a determinati mercati nazionali.

VAW Carbon ha agito anche come collegamento tra il cartello e C/G mediante i suoi agenti tedeschi: cfr. appendici 9, 30 (l'amministratore delegato di VAW Carbon aveva presumibilmente ricevuto gli elenchi dei prezzi da SGL).

La partecipazione di VAW Carbon al monitoraggio dei volumi delle vendite (il sistema CMS) è dimostrata dall'appendice 20.

VAW Carbon sostiene di aver smesso di partecipare alle riunioni "informali" con i concorrenti verso la fine del 1996. Non ci sono informazioni di altri membri del cartello che inducano a pensare il contrario (cfr. considerando 115).

1.4.5.8. Proseguimento delle riunioni del cartello dopo la fine delle indagini

(89) Le indagini condotte contemporaneamente dalla Commissione e dalle autorità antitrust americane nel giugno 1997 non hanno immediatamente messo fine al cartello.

(90) SDK sostiene che già nella riunione "di lavoro" di Tokyo nell'aprile 1997, aveva annunciato la sua intenzione di smettere di partecipare alle riunioni ([...]*). In effetti, verso la fine del 1996, alcuni clienti negli Stati Uniti si erano opposti fermamente ad un annunciato aumento dei prezzi del 9 % che avrebbe dovuto entrare in vigore agli inizi del 1997 e avevano anche dichiarato pubblicamente di essersi rivolti al ministero della Giustizia. Secondo alcuni, la possibilità di un'indagine era stata prevista già diversi mesi prima che la Commissione effettuasse i suoi accertamenti.

(91) Subito dopo gli accertamenti della Commissione del 5 giugno 1997 - dei quali SGL aveva avvertito gli altri produttori - SGL e UCAR ne hanno discusso le conseguenze. SGL ha assicurato ad UCAR che non erano stati ritrovati documenti compromettenti: ([...]*).

A metà luglio 1997, è stata organizzata una riunione in Malaysia alla quale hanno partecipato rappresentanti di SGL, Nippon, Tokai e SEC; SDK e UCAR hanno declinato l'invito e la riunione si è svolta senza di loro. Non si dispone di informazioni dettagliate sulle discussioni e sulle transazioni che hanno avuto luogo in tale occasione ([...]*).

Nel novembre 1997 si è tenuta un'altra riunione di un giorno e mezzo ad Hong Kong. I partecipanti rappresentavano SGL, UCAR, Tokai, SEC e Nippon. Essi hanno discusso lo stato di avanzamento dei procedimenti della Commissione e hanno rivisto i dati del CMS (Central Monitoring System) relativi ai volumi delle vendite per ogni area e per ogni mercato ([...]*; cfr. anche risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pag. 13).

(92) L'ultima riunione tripartita della quale si abbia conoscenza si è tenuta a Bangkok il 13 febbraio 1998 ([...]*). I partecipanti rappresentavano SGL e UCAR, e, sul fronte giapponese, Tokai, SEC e Nippon. Le tabelle del Sistema di monitoraggio centrale sono state ancora una volta aggiornate secondo la prassi usuale. SGL e UCAR hanno informato le società giapponesi dei prezzi allora in vigore in Europa.

Oltre ad incontrarsi in occasione delle riunioni "di lavoro" con i produttori giapponesi, i direttori commerciali per l'Europa di UCAR e SGL sono rimasti regolarmente in contatto per coordinare i loro prezzi sui mercati europei.

A quanto pare, UCAR non aveva applicato, come invece previsto, un aumento dei prezzi in Europa a partire dal 1o luglio 1997. L'aumento era stato rinviato al 1o gennaio 1998. I contatti telefonici e le riunioni hanno riguardato, tra le altre cose, anche questo aspetto.

(93) Oltre ai frequenti contatti tra [...]* europei in relazione ai prezzi, anche i [...]* di UCAR e SGL avevano regolari contatti telefonici (per uno dei quali è stato usato un cellulare immatricolato in Svizzera).

Questi contatti bilaterali sono proseguiti fino almeno al marzo 1998 ([...]*).

Mentre SGL, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (pag. 13) nega di aver dato simili consigli, sia [...]* che SEC (risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 12) confermano che gli alti dirigenti di SGL avevano detto ai produttori giapponesi di non collaborare alle indagini della Commissione e di non rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11. Considerato che SGL aveva avvertito diversi altri membri del cartello delle imminenti ispezioni (cfr. punto 27), che a parte SDK nessuno dei produttori giapponesi ha inizialmente collaborato con la Commissione e che le loro risposte alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11 restavano molto vaghe, la Commissione ritiene credibili queste descrizioni dei fatti.

UCAR afferma [...]* che il [...]* di SGL ha continuato a telefonare al direttore commerciale di UCAR anche dopo che quest'ultimo era stato licenziato dalla società. Diversi contatti hanno avuto luogo a piú riprese tra l'aprile 1998 e l'ottobre 1998.

2. VALUTAZIONE GIURIDICA

2.1. IL TRATTATO CE E L'ACCORDO SEE

2.1.1. RAPPORTO TRA IL TRATTATO CE E L'ACCORDO SEE

(94) Gli accordi descritti si applicavano a tutti i paesi produttori di acciaio del SEE, vale a dire a tutti gli attuali Stati membri più la Norvegia (l'Islanda e il Liechtenstein non producono acciaio). Gli accordi in questione si estendevano all'Austria, alla Svezia e alla Finlandia prima della loro adesione alla Comunità, il 1o gennaio 1995.

L'accordo SEE, che contiene regole di concorrenza analoghe a quelle del trattato, è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. La presente decisione tiene pertanto conto dell'applicazione, a partire da quella data, delle regole di concorrenza (principalmente l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE), agli accordi contestati.

Se gli accordi hanno falsato la concorrenza ed inciso sugli scambi tra Stati membri, è applicabile l'articolo 81 del trattato; quanto al funzionamento del cartello in Norvegia e ai suoi effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità e quelli dell'EFTA che erano o sono parti del SEE ("Stati EFTA/SEE") nonché tra gli stessi Stati EFTA/SEE, ad essi è applicabile l'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.1.2. COMPETENZA

(95) Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 3) dell'accordo SEE la Commissione è competente, nel caso presente, ad applicare entrambi gli articoli 81, paragrafo 1, del trattato e 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto il cartello ha avuto un effetto significativo sul commercio tra Stati membri e sulla concorrenza all'interno della comunità.

2.2. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81 DEL TRATTATO E DELL'ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE

2.2.1. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE

(96) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato vieta, perché incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione e gli sbocchi, o ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

(97) L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (calcato sull'articolo 81, paragrafo 1, del trattato) prevede un divieto identico per gli accordi, ecc. ma sostituisce l'espressione "tra Stati membri" della lettera a) con "tra parti contraenti", e "all'interno del mercato comune" della lettera b) con "all'interno del territorio del SEE".

2.2.2. ACCORDI E PRATICHE CONCORDATE

(98) Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE riguarda gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate.

Si può dire che esiste un accordo quando le parti aderiscono a un piano comune che limita o è atto a limitare il singolo comportamento commerciale determinando le linee della loro reciproca azione o inazione sul mercato. Non occorre che abbia la forma scritta; non sono necessarie formalità né sono richieste sanzioni contrattuali o misure d'esecuzione. L'accordo può essere espresso o implicito nel comportamento delle parti.

Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite T-305/94, ecc. Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e altri/Commissione (PVC II), Racc. 1999, pag. II-931, il Tribunale di primo grado ha affermato (al punto 715) che "secondo la costante giurisprudenza, perché vi sia accordo ai sensi dell'articolo [81, paragrafo 1] del trattato, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera".

(99) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato(9) distingue le "pratiche concordate" dagli "accordi tra imprese" e "decisioni di associazione di imprese". L'obiettivo è quello di comprendere nei divieti di quell'articolo una forma di coordinamento tra imprese che, senza essere stato spinto fino alla conclusione di un accordo vero e proprio, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di esse ai rischi della concorrenza (causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. 1972, pag. 619).

I criteri di coordinamento e di cooperazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, lungi dall'esigere l'elaborazione di un vero e proprio piano, vanno intesi alla luce della concezione intrinseca nelle disposizioni del trattato relative alla concorrenza secondo la quale ogni operatore economico deve decidere autonomamente la politica commerciale che intende praticare nel mercato comune. Anche se il requisito di autonomia non priva le imprese del diritto di adattarsi con intelligenza al comportamento reale o previsto dei loro concorrenti, esso preclude rigorosamente qualsiasi contatto diretto o indiretto tra tali operatori il cui oggetto od effetto sia quello di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale o svelare a un tale concorrente la linea di condotta che essi stessi hanno deciso di adottare o intendono adottare sul mercato (cause riunite 40-48/73, ecc. Suiker Unie e altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663).

(100) Un tale comportamento può quindi ricadere nell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato quale "pratica concordata" anche se le parti non hanno esplicitamente sottoscritto un piano comune che definisce il loro comportamento sul mercato ma scientemente adottano o aderiscono a meccanismi collusivi che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale. (Cfr. anche sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-7/89, Hercules/Commissione, punto 256, Racc. 1991, pag. II-1711).

Benché la nozione di pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato richieda non soltanto la concertazione ma anche un comportamento sul mercato conseguente la concertazione avente un nesso di causa a effetto, si può presumere, salvo prova contraria, che le imprese partecipanti alla concertazione e ancora attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti nel determinare il loro proprio comportamento sul mercato, ancora di più se la concertazione avviene con regolarità e per un lungo periodo: sentenza del Tribunale di primo grado nella causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, punti 158-166, Racc. 1999, pag. I-4287.

(101) Non è necessario, soprattutto nel caso di una violazione complessa di lunga durata, che la Commissione qualifichi la condotta esclusivamente come una o l'altra di dette forme di comportamento illegale. Le nozioni di accordo e di pratica concordata sono fluide e possono coincidere in qualche elemento. Di fatto forse non sempre è realisticamente possible fare una distinzione del genere, in quanto un'infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche delle due forme di comportamento vietato, mentre considerate separatamente alcune manifestazioni potrebbero precisamente essere descritte come l'una piuttosto che l'altra. Sarebbe tuttavia artificiale suddividere in più forme distinte d'infrazione ciò che è manifestamente un'azione comune duratura avente un solo e stesso obiettivo generale. Un cartello può quindi essere allo stesso tempo un accordo e una pratica concordata. L'articolo 81 del trattato non prevede una categoria specifica per questo tipo d'infrazione complessa: cfr. anche sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-7/89, Hercules/Commissione, punto 264.

Nella sentenza PVC II (cfr. considerando 98), il Tribunale di primo grado ha affermato (al punto 696) che "nell'ambito di una violazione complessa che coinvolge svariati produttori che durante parecchi anni hanno perseguito un obiettivo di controllo in comune del mercato, non si può pretendere da parte della Commissione che essa qualifichi esattamente la violazione, per ognuna delle imprese in ogni dato momento, come accordo o come pratica concordata, dal momento, in ogni caso, che l'una e l'altra di tali forme di violazione sono previste dall'articolo 81 del trattato".

(102) Un "accordo" ai fini dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non richiede la stessa certezza che sarebbe necessaria per l'esecuzione di un contratto commerciale di diritto civile. Inoltre, nel caso di un cartello complesso di lunga durata, il termine "accordo" può essere propriamente applicato non solo ad un qualsiasi piano generale o ai termini espressamente concordati ma anche all'attuazione di quanto è stato concordato sulla base degli stessi meccanismi e in conformità dello stesso scopo comune.

(103) Come ha sottolineato la Corte di giustizia (confermando la sentenza del Tribunale di primo grado) nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni SpA, punto 81, Racc. 1999, pag. I-4125, dai termini espressi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato consegue che l'accordo può consistere non soltanto in un atto isolato ma anche in una serie di atti o in una linea di condotta.

Un cartello complesso può dunque essere correttamente visto come un'unica infrazione che continua per tutta la durata della sua esistenza. L'accordo può anche essere modificato più volte, o i suoi meccanismi adattati o rafforzati per tener conto di nuovi sviluppi. La validità della presente valutazione non è inficiata dalla possibilità che uno o più elementi di una serie di azioni o di una continuità di comportamenti costituiscano individualmente e intrinsecamente una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(104) Sebbene un cartello sia un'impresa comune, ogni partecipante all'accordo può svolgere il suo proprio ruolo specifico. Uno o più di essi possono esercitare un ruolo dominante di capofila. Possono verificarsi all'interno conflitti e rivalità o persino truffe, ma ciò non impedisce che l'intesa possa costituire un accordo/pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato se esiste un solo obiettivo comune e costante.

Il semplice fatto che ogni partecipante al cartello possa svolgere il ruolo che è proprio della sua particolare situazione non ne esclude la responsabilità per l'infrazione nel suo insieme, e per gli atti commessi da altri partecipanti aventi lo stesso obiettivo illecito e gli stessi effetti anticoncorrenziali. Un'impresa che prende parte al comune progetto illegale mediante azioni che contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo condiviso è responsabile, per l'intero periodo della sua partecipazione al sistema comune, anche degli atti degli altri partecipanti che perseguono la stessa infrazione. Tale è infatti il caso ove si accerti che l'impresa in questione era al corrente del comportamento illecito degli altri partecipanti o poteva ragionevolmente prevederlo o esserne informata ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenza della Corte di giustizia nella causa Anic, punto 83).

2.2.3. NATURA DELL'INFRAZIONE NEL PRESENTE CASO

(105) Vi è la prova che la collusione tra i produttori di elettrodi di grafite nella Comunità è iniziata mediante contatti stabiliti fin dal 1990 e si è sviluppata dalla fine del 1991 alla prima parte del 1992.

Perché vi sia infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non è necessario che i partecipanti abbiano preventivamente concordato un piano comune globale. La nozione di "accordo" di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applicherebbe alle intese non perfezionate e agli accordi parziali e condizionali dell'iter negoziale che precede l'accordo definitivo. Inoltre il processo di negoziazione e di preparazione culminante nell'adozione di un piano globale per regolare il mercato può anche (secondo le circostanze) essere qualificato a giusto titolo come pratica concordata.

Ai fini del presente caso tuttavia, la Commissione inizierà la sua valutazione dall'adozione definitiva e dall'esecuzione da parte dei produttori del piano comune d'intesa.

(106) Nella prima riunione degli "alti dirigenti" tenutasi a Londra il 21 maggio 1992, i principali produttori - SGL, UCAR e il "gruppo" dei giapponesi - si sono accordati sui criteri di base per la costituzione di un cartello sul mercato mondiale degli elettrodi di grafite. Essi decisero di fissare i prezzi ed applicare un meccanismo d'aumento dei prezzi, di assegnare i mercati nazionali e quote di mercato. Inoltre decisero di non aumentare la capacità produttiva e di non procedere a nessun trasferimento di tecnologia fuori dal circolo dei membri del cartello. Venne istituito un meccanismo di controllo e di esecuzione (per i dettagli cfr. punti 71-73).

Questo piano, sottoscritto da tutti, e a cui ha aderito anche VAW Carbon, è stato attuato nel corso di vari anni utilizzando gli stessi meccanismi e perseguendo lo stesso obiettivo comune di eliminare la concorrenza.

Lo sviluppo del piano in riunioni regolari non dà origine ad accordi distinti ma costituisce l'attuazione di un solo e stesso sistema generale illegale.

Dato che i produttori hanno costantemente perseguito il comune progetto e obiettivo di eliminare la concorrenza nel settore degli elettrodi di grafite, la Commissione considera che in relazione al mercato del SEE il comportamento in causa abbia costituito un'infrazione unica e continuata dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE di cui ciascun partecipante deve assumere la responsabilità per la durata della sua adesione al sistema comune.

(107) Pur potendosi correttamente ritenere che gli accordi tra i produttori presentano tutte le caratteristiche di un "accordo" a pieno titolo, alcuni elementi di fatto dell'illecito commesso si potrebbero agevolmente qualificare (se opportuno o necessario) come pratica concordata.

C/G è stato coinvolto marginalmente nel cartello e in realtà non ha partecipato a nessuna riunione del gruppo. Pur situandosi ai margini, ha tuttavia cooperato ed ha aderito scientemente agli obiettivi globali del cartello. I suoi contatti col cartello tramite SGL ed altri gli hanno consentito di adattare deliberatamente il suo comportamento sul mercato a quello degli altri produttori e hanno permesso agli altri di operare presupponendo che avrebbe seguito la loro guida senza perturbare le iniziative programmate in materia di prezzi.

Pur non essendo necessario, per quanto riguarda C/G, qualificare precisamente l'infrazione (cfr. sentenza PVC II, punto 696), si potrebbe considerare che la sua partecipazione ha più le caratteristiche di una pratica concordata. In questo caso, tuttavia, l'esatta classificazione del suo comportamento in termini di articolo 81, paragrafo 1, del trattato è irrilevante: C/G non può pretendere di dissociarsi dal sistema globale al quale ha scientemente partecipato.

2.2.4. RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA

(108) Il complesso di accordi di cui al presente caso aveva per oggetto ed effetto di restringere la concorrenza nella Comunità e nel SEE.

L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE includono espressamente come restrittivi della concorrenza gli accordi e le pratiche concordate che

- fissano direttamente o indirettamente i prezzi di vendita o altre condizioni di transazione,

- limitano o controllano la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico,

- ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento.

(109) Questi sono gli obiettivi essenziali degli accordi orizzontali esaminati nel presente caso. Essendo il prezzo il principale strumento di concorrenza, i vari accordi e meccanismi collusivi adottati dai produttori avevano tutti come ultimo obiettivo di gonfiare i prezzi a loro vantaggio portandoli ad un livello superiore a quello che si sarebbe determinato in condizioni di libera concorrenza. Gli accordi di ripartizione del mercato e di fissazione dei prezzi per loro stessa natura restringono la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(110) Il cartello in esame deve essere considerato nel suo insieme e alla luce di tutte le circostanze, ma gli elementi principali del complesso di accordi e intese che possono essere qualificati restrizioni di concorrenza sono i seguenti:

- fissazione dei prezzi,

- ripartizione dei mercati e attribuzione di quote di mercato,

- obbligo dei produttori "non nazionali" di ritirarsi da determinati mercati o di non farvi una concorrenza "aggressiva",

- congelamento/restrizione/chiusura di capacità produttive,

- limitazione del trasferimento di tecnologia fuori del cartello.

Tali elementi principali erano posti in essere dai membri del cartello principalmente:

- concordando aumenti di prezzo concertati,

- designando il produttore incaricato di "guidare" gli aumenti di prezzo su ciascun mercato nazionale,

- diffondendo liste di prezzi obiettivo attuali e futuri per coordinarne gli aumenti,

- ideando ed applicando un sistema di informazione e di controllo per garantire l'esecuzione dei loro accordi restrittivi,

- partecipando a riunioni regolari e stringendo altri contatti per concordare le restrizioni sopra indicate e per attuarle o modificarle secondo le necessità.

2.2.5. EFFETTI SUL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI E TRA PARTI CONTRAENTI DEL SEE

(111) L'accordo continuativo tra i produttori ha avuto un effetto sensibile sul commercio tra Stati membri e tra parti contraenti del SEE.

L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato concerne gli accordi che potrebbero nuocere alla realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri, sia dividendo i mercati nazionali sia alterando la struttura della concorrenza all'interno del mercato comune. Analogamente l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE concerne gli accordi che nuocciono alla realizzazione di uno Spazio economico europeo omogeneo.

Come dimostrato nel capitolo precedente "commercio fra Stati" (cfr. considerando 19), il mercato degli elettrodi di grafite è caratterizzato da un sostanziale volume di scambi tra Stati membri. È altresì considerevole il volume di scambi tra la Comunità e l'EFTA: la Norvegia importa il 100 % del suo fabbisogno, principalmente da SGL, UCAR e VAW Carbon, e prima dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia l'Austria importava notevoli quantità e gli altri due paesi la totalità del loro fabbisogno di elettrodi di grafite.

L'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE ad un cartello non è tuttavia limitata a quella parte di vendite dei suoi membri che effettivamente comporta un trasferimento di beni da uno Stato ad un altro. Né è necessario, ai fini dell'applicazione di detti articoli, dimostrare che il comportamento di ogni singolo partecipante, rispetto al cartello nel suo insieme, abbia alterato il commercio tra Stati membri (cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-13/89, Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 304, Racc. 1992, pag. II-1021).

Nel presente caso l'intesa copriva virtualmente tutti gli scambi nella Comunità e nel SEE in questo importante settore industriale. Il ritiro dei produttori "non nazionali" da determinati mercati e l'esistenza di un meccanismo di fissazione dei prezzi e di assegnazione di quote devono aver avuto o erano atti ad avere l'effetto di sviare le correnti commerciali dall'orientamento che avrebbero avuto altrimenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite da 209 a 215 e 218/78, Van Landewyck e altri/Commissione, punto 170, Racc. 1980, pag. 3125).

Quanto alle attività del cartello relative alle vendite nei paesi non membri della Comunità o del SEE, esse sono escluse dalla presente decisione.

2.2.6. REGOLE DI CONCORRENZA APPLICABILI AD AUSTRIA, FINLANDIA, NORVEGIA E SVEZIA

(112) L'accordo SEE è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. Per il periodo di funzionamento del cartello precedente tale data, la sola disposizione applicabile ai fini della presente procedura è l'articolo 81 del trattato; nella misura in cui le disposizioni del cartello coprivano, prima di tale data, l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia (allora Stati membri dell'EFTA) non saranno considerate come violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994 le disposizioni dell'accordo SEE si applicavano ai quattro Stati membri dell'EFTA che avevano aderito al SEE; il cartello quindi costituiva una violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e la Commissione è competente ad applicarli entrambi. Il funzionamento del cartello nei suddetti quattro Stati EFTA nel corso di quell'anno ricade nell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Dopo l'adesione alla Comunità di Austria, Finlandia e Svezia, il 1o gennaio 1995, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è diventato applicabile al cartello nella misura in cui abbia alterato la concorrenza su quei mercati. Il funzionamento del cartello in Norvegia ha continuato a costituire una violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

In pratica, da quanto precede risulta che il cartello, nella misura in cui ha funzionato in Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia, ha costituito una violazione delle regole di concorrenza del SEE e/o della Comunità dal 1o gennaio 1994.

2.2.7. DURATA DELL'INFRAZIONE

(113) Sebbene risulti dalle dichiarazioni di SDK e di UCAR che i contatti tra quest'ultima, Sigri e i produttori giapponesi erano iniziati già nel 1991, la Commissione valuterà il presente caso in base alle regole di concorrenza e calcolerà le eventuali ammende a partire da maggio 1992, data della prima riunione degli "alti dirigenti" di Londra durante la quale furono concordati i principi di base per la costituzione del cartello su quel mercato.

Occorre naturalmente rilevare che il cartello, per quanto riguardava l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, non costituisce infrazione delle regole di concorrenza prima del 1o gennaio 1994, data di entrata in vigore dell'accordo SEE.

La partecipazione all'infrazione di UCAR, di SGL e dei produttori giapponesi dal 21 maggio 1992 è provata dalla presenza alla prima riunione degli "alti dirigenti" dei loro presidenti/direttori generali rispettivi o (per Nippon e SEC) di un'altra impresa che rappresentava i loro interessi.

In ogni caso il fatto che Nippon e SEC non abbiano partecipato alla prima riunione degli "alti dirigenti" del 21 maggio 1992 è irrilevante giacché erano entrambe rappresentate da Tokai ed erano esse stesse presenti alla prima riunione di lavoro tenutasi soltanto quattro giorni dopo, come pure VAW Carbon.

La participazione di C/G alla collusione sarà considerata risalire a gennaio 1993 quando la collusione sui prezzi fu apertamente discussa per la prima volta (cfr. considerando 81).

(114) Malgrado le indagini condotte sia dal Federal Bureau of Investigation che dalla Commissione, le riunioni del cartello sono proseguite almeno fino al 13 febbraio 1998, data in cui si è svolta l'ultima riunione di lavoro di cui si è a conoscenza, con la partecipazione di rappresentanti di SGL, UCAR e tre dei produttori giapponesi: SEC, Nippon e Tokai. In realtà i contatti illegali di SGL e UCAR sono proseguiti almeno ancora per un mese (cfr. considerando 93).

Pur avendo UCAR dichiarato (cfr. considerando 93) che SGL aveva avviato ulteriori contatti nei sei mesi successivi, in assenza di conferma la Commissione procederà, per valutare le ammende, considerando che la partecipazione di SGL e di UCAR al cartello sia terminata nel marzo 1998, mentre quella dei tre produttori giapponesi - SEC, Nippon e Tokai - a metà febbraio.

SDK all'epoca aveva già cessato di partecipare alle riunioni. Pur dichiarando che la nuova direzione a Tokyo aveva emanato una direttiva già a gennaio 1997 secondo cui la partecipazione a comportamenti anticoncorrenziali non sarebbe tollerata, un rappresentante di SDK effettivamente andò alla riunione di Tokyo il 9-10 aprile 1997 probabilmente per informare gli altri membri del cartello che la sua società non avrebbe più partecipato. Altri membri del cartello che non menzionano SDK tra i partecipanti alle ultime riunioni [...]* (indirettamente) lo confermano. Aprile 1997 può quindi considerarsi come data del recesso di SDK dal cartello (risposta di Showa Denko alla comunicazione degli addebiti, pag. 8).

(115) VAW Carbon sostiene di aver cessato di partecipare alle riunioni alla fine del 1996. In mancanza di prova contraria la Commissione considererà questa come data rilevante per calcolare la durata dell'infrazione nel suo caso. C/G dichiara che nel corso del 1996 il suo direttore generale chiese al [...]* di SGL di non telefonare più a C/G (risposta ai sensi dell'articolo 11, pag. 9). L'ultima riunione a cui ammette di aver partecipato è stata quella di Francoforte del novembre 1996 che sarà considerata data del recesso di C/G dal cartello [...]*.

2.2.8. DESTINATARI DELLA PRESENTE DECISIONE

(116) I fatti descritti nella parte 1 della presente decisione dimostrano che SGL, UCAR, Showa Denko, Tokai, Nippon, SEC e C/G hanno partecipato direttamente al cartello. Di conseguenza, ciascuna impresa assumerà la responsabilità dell'infrazione ed è quindi destinataria della presente decisione.

(117) Il problema del giusto destinatario si pone soltanto in un caso, in cui occorre esaminare se addebitare il comportamento della filiale alla sua società madre. Si tratta di VAW Carbon.

La società originale VAW Carbon GmbH (registrata a Grevenbroich) ha agito, fino al 31 dicembre 1995, da "semplice società di vendita" ("reine Vertriebsgesellschaft") per i prodotti di carbone e grafite fabbricati da VAW Aluminium AG. Secondo la risposta della VAW Carbon del 9 luglio 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione del 28 giugno 1999 (punto 2) la VAW Carbon era una controllata al 100 % di VAW Aluminium AG.

VAW Aluminium AG è un grande gruppo industriale con attività diversificate e una rete di controllate. Il suo comparto del carbone (e degli elettrodi di grafite) è stato ristrutturato in due occasioni durante il periodo di funzionamento del cartello.

(118) Dal 1o gennaio 1996 la totalità delle attività legate al carbone e alla grafite (compresa la produzione e le vendite) di VAW Aluminium AG è stata trasferita all'impresa interamente controllata Ingal GmbH di Bonn, ribattezzata (dando adito a confusione) VAW Carbon GmbH (la "new" VAW Carbon GmbH). Nel gennaio 1996 ha assorbito la vecchia VAW Carbon GmbH (Grevenbroich), che venne cancellata dal registro delle società.

Nel settembre 1998, mediante un'operazione di rilevazione con capitale di prestito da parte del gruppo dirigente (finanziata principalmente da NatWest Ventures (Nominees) Ltd di Londra ("NatWest"), l'impresa e gli attivi della "nuova" VAW Carbon GmbH sono stati acquisiti, con il consenso di VAW, da una società all'uopo costituita, la Erftcarbon GmbH & Co KG, il cui capitale è detenuto all'85 % da NatWest e al 15 % dal gruppo dirigente.

L'articolo 14 del contratto d'acquisto prevedeva che la responsabilità per ammende o penali, di cui la "nuova" VAW Carbon GmbH fosse passibile a seguito delle indagini della Commissione nel presente caso rimaneva tuttavia a carico di quest'ultima.

La "nuova" VAW Carbon GmbH esiste ancora, ma solo come società inattiva cioè senza attività commerciale. Le sue sole disponibilità consistono nei proventi della vendita.

(119) La Commissione ha indirizzato la comunicazione degli addebiti a VAW Aluminium AG, società madre di VAW Carbon GmbH.

(120) Nel corso del procedimento amministrativo del caso presente, VAW Aluminium AG ha sostenuto che la comunicazione degli addebiti e un'eventuale decisione dovevano essere indirizzate non alla società stessa ma alla VAW Carbon GmbH, che, a suo dire, era interamente responsabile della vendita e della commercializzazione del prodotto; la VAW Aluminium AG non ha mai partecipato al cartello (risposta di VAW alla comunicazione degli addebiti, pag. 1 e 2).

(121) La Commissione respinge gli argomenti di VAW Aluminium AG. Nella sua recente sentenza nella causa C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags SG/Commissione, punto 28, Racc. 2000, pag. I-9925, la Corte di giustizia ha sostenuto le conclusioni del Tribunale di primo grado secondo cui una società madre poteva essere considerata responsabile del comportamento della controllata affermando che "detenendo la ricorrente l'intero capitale della controllata, il Tribunale poteva legittimamente presumere (...) che la società controllante esercitasse effettivamente un'influenza determinante sul comportamento della propria controllata (...)".

Nel presente caso tale presunzione non è stata respinta. VAW Aluminium AG non ha presentato nessuna prova a sostegno della sua asserzione che VAW Carbon GmbH si era comportata in piena autonomia.

Inoltre, l'asserzione di VAW Aluminium AG che non era assolutamente a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della sua controllata è contraddetta dal fatto che la Commissione ha rinvenuto, nel corso dell'ispezione presso VAW Aluminium AG, una comunicazione secondo cui il sig. Müller della VAW Carbon GmbH aveva informato VAW Aluminium AG delle imminenti ispezioni della Commissione (cfr. ante, punto 33; allegato 1: bozza di notifica del 6 giugno 1997).

(122) La Commissione considera pertanto che VAW Aluminium AG possa essere ritenuta responsabile del comportamento della VAW Carbon.

(123) La Commissione rileva che fino al 1o gennaio 1996 VAW Aluminium AG era essa stessa primariamente e direttamente attiva nella fabbricazione di prodotti di carbone e grafite; la "vecchia" VAW Carbon GmbH (di cui era in ogni caso la controllante al 100 %) era semplicemente l'identità aziendale della sua organizzazione delle vendite. Il fatto che successivamente per circa un anno l'attività di produzione di carbone e grafite di VAW Aluminium AG sia stata raggruppata in una società totalmente controllata non modifica la valutazione della Commissione a questo riguardo.

Infine la Commissione ritiene che potrebbero esservi difficoltà a riscuotere un'ammenda da una società inattiva priva di attività commerciale e la cui esistenza dipende interamente dai vantaggi fiscali che essa procura a VAW Aluminium AG.

Per tutti questi motivi la presente Decisione è indirizzata a VAW Aluminium AG.

2.3. MISURE CORRETTIVE

2.3.1. ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17

(124) Qualora la Commissione constati un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato o dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE può esigere che le imprese interessate vi pongano fine, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17.

L'infrazione è continuata per molto tempo dopo le indagini condotte contemporaneamente dalla Commissione e dalle autorità americane. La documentazione è stata distrutta anticipatamente in previsione dell'indagine. Nel gennaio 1998 SGL aveva anche cercato di convincere i produttori giapponesi a non cooperare con la Commissione. Date le circostanze è impossibile sapere con certezza se l'infrazione sia cessata e in realità sussistono vari indizi del contrario.

(125) È quindi necessario che la Commissione chieda alle imprese destinatarie della presente decisione di far cessare l'infrazione (se non lo hanno ancora fatto) e di astenersi d'ora in poi dal porre in essere qualsiasi accordo, pratica concordata o decisione di associazione di imprese che possa avere lo stesso o un analogo oggetto o effetto.

2.3.2. ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO N. 17

2.3.2.1. Considerazioni generali

(126) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17(10) la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da 1000 EUR a 1000000 di EUR, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione quando intenzionalmente o per negligenza commettono infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e/o dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(127) Per stabilire l'ammontare delle ammende la Commissione deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti e in particolare la gravità e la durata dell'infrazione, che sono i due criteri esplicitamente menzionati nell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

(128) Il ruolo svolto da ciascuna impresa che ha partecipato all'infrazione sarà valutato individualmente. In particolare, la Commissione terrà conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e applicherà, se del caso, la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese(11)

2.3.2.2. Importo di base delle ammende

(129) L'importo di base è stabilito in funzione della gravità e della durata dell'infrazione.

i) Gravità

(130) Nel valutare la gravità dell'infrazione, la Commissione terrà conto della sua natura, del suo effettivo impatto sul mercato e dell'estensione del mercato geografico rilevante.

- Natura dell'infrazione

(131) Da quanto illustrato consegue che l'infrazione è consistita principalmente in pratiche di ripartizione del mercato e di fissazione dei prezzi, che sono per loro natura violazioni molto gravi degli articoli 81, paragrafo 1, del trattato e 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(132) Il cartello ha costituito un'infrazione deliberata degli articoli 81, paragrafo 1, del trattato e 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Pienamente consapevoli dell'illegalità delle loro azioni, i principali produttori si sono associati per istituire un sistema segreto ed istituzionalizzato concepito per restringere la concorrenza in un importante settore industriale.

(133) Gli accordi del cartello hanno pervaso l'intero settore, sono stati concepiti, diretti ed incoraggiati ai massimi livelli delle imprese interessate e sono stati gestiti interamente a vantaggio dei produttori partecipanti e a scapito dei loro clienti e in ultima istanza del pubblico in generale.

(134) La Commissione ritiene quindi che la presente infrazione abbia costituito per sua stessa natura una gravissima infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

- L'impatto effettivo dell'infrazione sul mercato degli elettrodi di grafite del SEE

(135) La Commissione ritiene che l'infrazione, commessa dai produttori, che, per il periodo rilevante ai fini della presente decisione, rappresentavano quasi il 90 % del mercato mondiale e di quello del SEE degli elettrodi di grafite, abbia avuto un impatto effettivo sul mercato del SEE. I prezzi venivano non soltanto concordati ma anche annunciati e praticati.

(136) Il cartello è stato caratterizzato da un'azione continuata di fissazione dei prezzi obiettivo (cfr. considerando da 60 a 65). I due principali produttori, SGL, e UCAR, dopo essersi accordati sui prezzi, decidevano preventivamente quale di essi avrebbe comunicato gli aumenti ai clienti. Non appena l'aumento era accettato dai clienti, i produttori più piccoli "seguivano" i produttori principali ed applicavano i nuovi prezzi. Malgrado il fatto che occasionalmente un aumento programmato di prezzo sia stato rinviato o non applicato, i prezzi praticati sul mercato hanno seguito in larga misura quelli concordati dal cartello per un periodo di sei anni (cfr. considerando da 66 a 69).

(137) A causa di un sostanziale declino nel consumo di elettrodi di grafite e di un processo di ristrutturazione che ha interessato l'intero settore negli anni Ottanta, i prezzi europei crollarono. Nel 1990/91 i prezzi erano circa la metà di quelli della fine del 1996. Gli accordi del cartello sono stati attuati mediante una serie di aumenti per gradi tra il 1992 e il 1996. In quel periodo i prezzi sono quasi raddoppiati. Soltanto nel 1997, in vista dell'imminente indagine sul cartello, gli aumenti già programmati furono rinviati e i prezzi ristagnarono (cfr. considerando 70). Gli aumenti di prezzo ebbero quindi un evidente effetto sul mercato, quanto meno perché i prezzi concordati furono non solo annunciati ma anche applicati.

(138) UCAR sostiene che il cartello ha avuto soltanto un effetto limitato sull'industria siderurgica. A causa della non remuneratività dei prezzi dell'inizio degli anni Novanta, gli aumenti furono necessari per giustificare la prosecuzione della fabbricazione di elettrodi di grafite. Gli aumenti di prezzo consentivano anche miglioramenti della qualità a vantaggio dell'industria siderurgica (risposta di UCAR alla comunicazione degli addebiti, pag. 18).

(139) In opposizione all'argomento di UCAR, la Commissione sostiene che il notevole aumento di prezzo degli elettrodi di grafite registrato tra il 1992 e il 1996/97 (cfr. considerando 70) vada interpretato alla luce del fatto che i membri del cartello hanno concordato i prezzi obiettivo, l'assegnazione di quote di mercato e un sistema d'informazione e di controllo (cfr. considerando 135). Pur essendo difficile stabilire se ed in quale misura i prezzi sarebbero stati diversi in assenza del cartello, l'attuazione consapevole delle disposizioni del cartello ha introdotto il grave rischio che i prezzi fossero più elevati che nelle normali condizioni di concorrenza.

(140) La Commissione respinge anche l'idea che i vantaggi ottenuti dall'attività industriale e commerciale come i miglioramenti della qualità e l'occupazione debbano servire per compensare gli effetti negativi dell'infrazione delle regole di concorrenza. In ogni caso UCAR non ha messo chiaramente in relazione i pretesi miglioramenti della qualità ed il cartello.

(141) C/G sostiene che, data la sua modesta presenza in Europa e la sua generale tendenza ad adeguarsi ai prezzi, la sua condotta non ha avuto un effetto negativo sulla concorrenza. I contatti di C/G con i suoi concorrenti non ne hanno modificato il comportamento in materia di prezzi; avrebbe praticato esattamente gli stessi prezzi se non ci fossero mai stati quei contatti (risposta di C/G alla comunicazione degli addebiti, pag. 12 e Studio economico presentato all'audizione orale).

(142) La Commissione conviene che C/G non ha fatto che adeguarsi ai prezzi sul mercato. Tuttavia è chiaro che a motivo della sua partecipazione al cartello, ha ricevuto informazioni decisive sui prezzi e sulle vendite. C/G era pertanto in una situazione completamente diversa dagli altri attori marginali sul mercato che non avevano le stesse informazioni di prima mano. Ogni pretesa che C/G abbia continuato a praticare una politica di prezzi autonoma non è assolutamente credibile e deve essere respinta.

(143) In conclusione, secondo la Commissione le parti interessate dalla presente decisione non hanno potuto confutare le sue conclusioni circa l'impatto effettivo dell'infrazione sul mercato degli elettrodi di grafite del SEE.

- Estensione del mercato geografico rilevante

(144) Per valutare la gravità dell'infrazione è importante tenere presente che il cartello copriva l'intero territorio del mercato comune e, dopo la sua creazione, l'intero SEE.

- Conclusione della Commissione sulla gravità

(145) Tenuto conto di tutti i suddetti fattori, la Commissione ritiene che le imprese interessate dalla presente decisione abbiano commesso un'infrazione molto grave.

- Trattamento differenziato

(146) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, è proposta una gamma di possibili ammende che consente di applicare alle imprese un trattamento differenziato al fine di tener conto dell'effettiva capacità economica dei trasgressori a causare un pregiudizio significativo alla concorrenza, nonché di fissare l'ammenda ad un livello che ne garantisca un sufficiente effetto deterrente. La Commissione rileva che questo esercizio risulta particolamente necessario laddove, come nel caso presente, esiste una notevole disparità nelle dimensioni delle imprese che partecipano all'infrazione.

(147) Nel presente caso, che coinvolge più imprese, nel fissare l'importo di base delle ammende sarà necessario tener conto del peso specifico e quindi dell'impatto effettivo del comportamento trasgressivo di ciascuna impresa sulla concorrenza.

(148) A tal fine le imprese interessate possono essere ripartite, teoricamente, in tre categorie secondo la loro importanza relativa sul mercato interessato, salvo rettifica se necessario, per tener conto di altri fattori e in particolar modo della necessità di garantire un effetto deterrente efficace.

(149) Per confrontare l'importanza relativa di un'impresa nel mercato interessato la Commissione ritiene opportuno riferisi, nel presente caso, al fatturato mondiale del prodotto. Ciò è avvalorato dal fatto che il cartello aveva dimensione mondiale con l'obiettivo, fra l'altro, di assegnare i mercati a livello mondiale e quindi di sottrarre potenzialità di concorrenza al mercato del SEE. Inoltre il fatturato mondiale di un determinato partecipante al cartello fornisce anche un'indicazione del suo contributo all'efficacia del cartello nel suo insieme o, di converso, dell'instabilità di cui avrebbe sofferto il cartello se non vi avesse partecipato. Il confronto è effettuato sulla base del fatturato mondiale del prodotto nell'ultimo anno dell'infrazione (1998).

(150) Dalla tabella di cui al considerando 30 risulta molto chiaramente che SGL e UCAR erano i due principali produttori di elettrodi di grafite sul mercato mondiale e del SEE. Saranno quindi classificati nella prima categoria. C/G, SDK e Tokai, che avevano una quota di mercato mondiale notevolmente inferiore (5-10 %) sono classificati nella seconda categoria. VAW, SEC e Nippon, ciascuno con una quota mondiale inferiore al 5 %, sono classificate nella terza categoria.

(151) In base a quanto precede, il punto di partenza per il calcolo dell'ammenda, in base al criterio dell'importanza relativa sul mercato interessato, per ogni categoria è il seguente:

- SGL e UCAR: 40 milioni di EUR

- C/G, SDK e Tokai: 16 milioni di EUR

- VAW, SEC e Nippon: 8 milioni di EUR

(152) Al fine di:

a) garantire che l'ammenda abbia un sufficiente effetto deterrente e

b) tener conto del fatto che le grandi imprese hanno conoscenze giuridiche ed economiche ed infrastrutture che consentono loro di riconoscere più facilmente che il loro comportamento costituisce un'infrazione e di essere consapevoli delle conseguenze che derivano da tale comportamento sotto il profilo del diritto della concorrenza,

la Commissione stabilirà se occorrerà un ulteriore adeguamento del punto di partenza per ciascuna impresa.

(153) Nel caso di VAW Aluminium AG(12) e di SDK la Commissione ritiene che, per calcolare l'ammenda in base al criterio della importanza relativa sul mercato interessato si debba partire da un importo più elevato per tener conto della loro dimensione e delle loro risorse complessive.

(154) Sulla base di quanto precede, la Commissione considera che per avere un effetto deterrente nel caso di VAW Aluminium AG il punto di partenza del calcolo dell'ammenda, determinato conformemente al considerando 151, deve essere moltiplicato per un fattore di 1,25 e portato a 10 milioni di EUR. Per SDK, che è di gran lunga l'impresa più grande destinataria della presente decisione, il punto di partenza dell'ammenda deve essere moltiplicato per un fattore di 2,5 e portato a 40 milioni di EUR.

ii) Durata dell'infrazione

(155) La Commissione, come già menzionato, ritiene che SGL, UCAR, Tokai, Nippon e SEC abbiano violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE dal maggio 1992 al febbraio/marzo 1998. Dette società hanno commesso un'infrazione continuata per cinque anni e nove/dieci mesi. Gli importi iniziali delle ammende stabilite in funzione della gravità sono quindi aumentati del 55 % per ciascuna impresa.

(156) SDK e VAW hanno commesso un'infrazione di media durata, per un periodo di quattro anni e, rispettivamente, sette e undici mesi. L'importo iniziale delle loro ammende stabilito in funzione della gravità è quindi aumentato del 45 % per ciascuna impresa.

(157) C/G ha commesso un'infrazione di media durata, per un periodo di tre anni e dieci mesi. L'importo iniziale dell'ammenda stabilito in funzione della gravità è quindi aumentato del 35 %.

iii) Conclusione sugli importi di base

(158) La Commissione fissa di conseguenza l'importo di base delle ammende per SGL e UCAR a 62 milioni di EUR, per VAW Aluminium AG a 14,5 milioni di EUR, per SDK a 58 milioni di EUR, per Tokai a 24,8 milioni di EUR, per C/G a 21,6 milioni di EUR e per SEC e Nippon a 12,4 milioni di EUR.

2.3.2.3. Le singole ammende

(159) Sulla base delle sue conclusioni in merito all'importo di base delle ammende, la Commissione valuterà singolarmente per ciascuna società le circostanze aggravanti o attenuanti e applicherà, se del caso, la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (Leniency Notice).

i) SGL

- Circostanze aggravanti

(160) La gravità dell'infrazione è accentuata, nel caso di SGL, dalle seguenti circostanze:

- il suo ruolo, insieme ad altri, di leader e istigatore del cartello,

- i tentativi di ostacolare il procedimento della Commissione avvertendo altre società delle indagini imminenti,

- il persistere nella ben chiara ed incontestabile infrazione anche dopo le indagini.

- Argomenti di SGL

(161) SGL contesta l'accusa della Commissione di essere stata uno dei capifila ed istigatori del cartello. Sostiene che UCAR e le ex società madri Union Carbide e Mitsubishi Corporation avviarono i primi contatti e svolsero il ruolo guida (risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pagg. 14-16).

- Argomenti della Commissione

(162) Dai fatti descritti nella parte 1 della presente decisione risulta evidente che SGL fu la gamba "europea" del cartello (cfr. considerando 47). Fu SGL insieme ad UCAR a prendere le principali decisioni riguardo ai prezzi obiettivo e all'assegnazione delle quote di mercato negli Stati membri e ad avere contatti regolari con VAW Carbon e C/G.

(163) Infine il fatto che UCAR abbia svolto anch'essa un ruolo guida nell'infrazione non giustifica né sminuisce il comportamento di SGL. Entrambe le imprese sono state decisamente i membri più potenti del cartello, ambendo entrambe ad essere leader del mercato mondiale della grafite.

- Conclusione

(164) Le circostanze materiali aggravanti summenzionate giustificano un aumento dell'85 % dell'importo di base dell'ammenda.

- Circostanze attenuanti

(165) Non sussistono circostanze attenuanti per l'infrazione commessa da SGL che possano giustificarne una riduzione.

(166) L'ammenda adeguata è pertanto 114,7 milioni di EUR.

- Applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (Leniency Notice)

(167) La Commissione accorderà una riduzione dell'ammenda diversamente appropriata a motivo della cooperazione di SGL in conformità della Leniency Notice.

(168) Ai sensi del punto D della suddetta comunicazione, un'impresa che non soddisfi le condizioni di cui ai punti B o C beneficia pur sempre di una riduzione dal 10 % al 50 % dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta se (ad esempio):

- prima che sia inviata una comunicazione degli addebiti l'impresa fornisce alla Commissioni informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano materialmente a confermare la sussistenza dell'infrazione;

- dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, l'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse.

(169) Anche se l'infrazione è continuata per alcuni mesi dopo l'indagine, SGL ha cooperato fin dallo stadio iniziale e dovrebbe esserne dato adeguato riconoscimento accordandole una riduzione.

- Argomenti di SGL

(170) SGL sostiene di aver cooperato materialmente molto di più rispetto ai contributi di altre società e di averlo fatto in una fase precedente. I primi contatti con la Commissione risalgono ad aprile 1998, quando la società ha annunciato la sua intenzione di cooperare. Ad impedire a SGL di fornire informazioni pertinenti è stata tuttavia la causa penale e civile parallela condotta negli Stati Uniti e l'incompatibilità tra i diversi sistemi giudiziari.

(171) SGL sostiene inoltre che, appena raggiunto un accordo con il dipartimento della giustizia americano, l'8 giugno 1999 fornì alla Commissione una dichiarazione spontanea e dettagliata (risposta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pagg. 2, 5-8).

- Argomenti della Commissione

(172) Le condizioni alle quali un'impresa desiderosa di cooperare con la Commissione può ottenere una riduzione dell'ammenda sono chiaramente stabilite nella comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende. Spetta ad ogni società esaminare con cura i vantaggi derivanti dal cooperare con la Commissione e le difficoltà che potrebbero presentarsi in altri giudizi e in particolare in quello americano. Poiché la cooperazione, secondo la Leniency Notice, è fornita volontariamente, ogni singola società decide di sceglierne tempi e modi. La Commissione può soltanto tener conto dei contributi reali ed effettivi.

(173) Non avendo SGL offerto nessuna collaborazione dopo i primi contatti dell'aprile 1998, il 31 marzo 1999 la Commissione ha inviato alla società una richiesta ufficiale di informazioni, conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 17. Contrariamente a quanto sostenuto da SGL, la Commissione aveva tutto il diritto di porre le domande formulate nella sua richiesta. Ma SGL ha risposto soltanto in parte. Soltanto dopo un altro sollecito, il 31 maggio 1999, con cui la Commissione si riservava il diritto di adottare una decisione formale conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 17, l'8 giugno 1999 SGL ha fornito una dichiarazione ufficiale relativa alla sua partecipazione al cartello.

(174) Poiché la cooperazione, secondo la comunicazione sulla non imposizione di ammende, deve essere volontaria e, in particolare, prestata al di fuori dell'esercizio di qualsiasi potere di indagine, la Commissione ritiene che una parte sostanziale delle informazioni fornite nella dichiarazione ufficiale costituisca di fatto la risposta di SGL alla richiesta di informazioni della Commissione. La dichiarazione di SGL sarà considerata come contributo volontario ai sensi della Leniency Notice soltanto se le informazioni fornite erano più ampie di quelle richieste ai sensi dell'articolo 11, in particolare sui dettagli di alcune riunioni di cui la Commissione non era al corrente e sull'attuazione nazionale del cartello in Europa.

(175) Dopo aver esaminato tutte queste circostanze, la Commissione ridurrà l'ammenda che avrebbe altrimenti imposto a SGL del 30 %, conformemente al punto D, paragrafo 2, primo trattino, della comunicazione sulla non applicazione o sulla riduzione d'ammende.

(176) SGL dovrà pertanto pagare un'ammenda di 80,29 milioni di EUR.

- Responsabilità dell'infrazione in relazione al principio ne bis in idem

(177) Nel corso del procedimento SGL ha formulato vari argomenti circa la sua passibilità d'ammenda sotto il profilo del ne bis in idem (cfr. risposta scritta di SGL alla comunicazione degli addebiti, pagg. 17-21, e uno studio giuridico sul principio del ne bis in idem presentato all'audizione orale).

(178) SGL ha sostenuto singolarmente (e non del tutto coerentemente) che:

a) secondo il principio generale di diritto penale ne bis in idem, l'impresa non dovrebbe essere giudicata né condannata una seconda volta per lo stesso reato in base al diritto comunitario della concorrenza, dato che la condanna pronunciata e l'ammenda inflitta negli Stati Uniti avevano già estinto la sua colpevolezza;

b) gli Stati Uniti avevano multato SGL sulla base del fatturato totale mondiale;

c) in base a principi generali di giustizia ed equità, nel calcolare le ammende la Commissione dovrebbe "dedurre" dall'importo adeguato l'ammenda imposta dagli Stati Uniti ed eventuali elementi punitivi della liquidazione dei danni civili.

- Argomenti della Commissione

(179) La Commissione respinge tutti gli argomenti di SGL. Essa non ritiene che le ammende inflitte in altri paesi, in particolare negli Stati Uniti, abbiano un'influenza qualsiasi sulle ammende da imporre per infrazione della normativa comunitaria sulla concorrenza. L'esercizio da parte degli Stati Uniti (o di qualsiasi paese terzo) della propria competenza (penale) contro il comportamento del cartello non può in alcun modo limitare né escludere la competenza della Commissione in diritto di concorrenza comunitario.

(180) Per di più è assolutamente falso che (come sostenuto da SGL) la Commissione intendeva sanzionarla esattamente per gli stessi fatti per i quali era stata giudicata dai tribunali americani. In forza del principio di territorialità, l'articolo 81 del trattato è limitato alle restrizioni di concorrenza nel mercato del SEE. Allo stesso modo, le autorità antitrust americane esercitano la loro competenza soltanto nella misura in cui il comportamento ha un effetto diretto ed intenzionale sul commercio degli Stati Uniti.

(181) Per ragioni di completezza la Commissione si riferisce anche alla riduzione dell'ammenda americana. Come ha dimostrato la Commissione nel corso dell'audizione orale, producendo la motivazione della sentenza e il calcolo delle ammende del giudizio americano (si tratta di due documenti pubblici), l'ammenda di base americana era stata calcolata soltanto sulle vendite di SGL negli Stati Uniti e SGL l'aveva accettata. Di fatto, come dimostrano i calcoli relativi, SGL aveva negoziato una riduzione molto consistente dell'ammenda americana fino ad un livello inferiore al normale minimo per tener conto, sulla base del test della "capacità di pagare", delle sue previste passività per ammende per danni civili nella Comunità e in Canada.

(182) SGL agisce quindi in modo contraddittorio: si garantisce una riduzione dell'ammenda negli Stati Uniti riferendosi a probabili sanzioni nella Comunità e pretende poi in questa giurisdizione che non le si imponga nessuna ammenda.

(183) Infine l'eventualità che le imprese possano essere state obbligate a pagare risarcimenti in cause civili è irrilevante. Il pagamento di indennizzi in cause civili aventi lo scopo di risarcire i danni causati da cartelli a singole società o ai consumatori non può essere paragonato a sanzioni di diritto pubblico per comportamento illecito.

- Capacità di pagare

- Argomenti di SGL

(184) SGL sostiene che la situazione finanziaria della società è stata indebolita dalle forti ammende inflitte da altre autorità della concorrenza e dai risarcimenti di danni civili. Inoltre le sanzioni imposte dalla Commissione potrebbero costringere l'impresa al fallimento.

- Argomenti della Commissione

(185) In considerazione di questo argomento la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulla posizione finanziaria della società(13). Dopo averne esaminato la risposta del 6 giugno 2001 la Commissione conclude che non è corretto modificare l'ammontare dell'ammenda nel presente caso. Tener conto del semplice fatto che a causa delle condizioni generali di mercato o dei cambiamenti intervenuti nella struttura aziendale dell'impresa la sua situazione finanziaria era in perdita equivarrebbe a conferire un vantaggio competitivo ingiustificato ad imprese che sono le meno adattate alle condizioni del mercato. Infine, nel caso in esame, non è giustificato compensare ammende inflitte da altre autorità della concorrenza o indennizzi di danni civili (cfr. considerando da 179 a 183).

(186) L'ammenda inflitta a SGL ammonta quindi in totale a 80,29 milioni di EUR.

ii) UCAR

- Circostanze aggravanti

(187) La gravità dell'infrazione è accentuata, nel caso di UCAR, dalle seguenti circostanze:

- il suo ruolo, insieme ad altri, di leader ed istigatore del cartello,

- il persistere in questa infrazione chiara ed incontestabile dopo le indagini,

- Argomenti di UCAR

(188) UCAR sostiene che SGL ha svolto il ruolo principale nel mercato del SEE (risposta di UCAR alla comunicazione degli addebiti, pag. 4). SGL ha pilotato gli aumenti di prezzo ed ha avuto una quota di mercato maggiore di quella di UCAR.

- Argomenti della Commissione

(189) Sia UCAR che SGL sono state le forze trainanti del cartello. Nel 1991 hanno avviato i contatti, hanno elaborato l'intero piano di costituzione del cartello e organizzato la prima riunione degli "alti dirigenti" nel maggio 1992, nella quale hanno adottato "una posizione comune" nei confronti degli altri produttori.

(190) Riguardo al mercato del SEE, dai fatti risulta che UCAR e SGL hanno concordato nuovi prezzi obiettivo per ciascun mercato nazionale, il rispetto dei rispettivi mercati nazionali e il mantenimento dei "grandi clienti". È UCAR stesso ad ammettere di aver generalmente pilotato gli aumenti di prezzo in Francia e nel Regno Unito (cfr. considerando 66; [...]*). Per vari altri mercati del SEE fu deciso in ogni occasione quale delle due imprese, UCAR o SGL, sarebbe stata leader.

(191) Il fatto che anche SGL abbia svolto il ruolo di leader nell'organizzare l'infrazione non giustifica il comportamento di UCAR. Entrambe le imprese sono state di gran lunga i membri più potenti del cartello con la stessa ambizione: essere i leader del mercato.

(192) Tenuto conto di quanto precede, l'importo di base dell'ammenda da imporre ad UCAR va aumentato del 60 %. L'ammenda adeguata ammonta pertanto a 99,2 milioni di EUR.

- Circostanze attenuanti

- Programma per conformarsi alle regole

- Argomenti di UCAR

(193) UCAR sostiene di essere stata la sola società partecipante all'infrazione a prendere iniziative specifiche nei confronti dei dipendenti responsabili dell'infrazione e ad aver avviato un programma completo per conformarsi alle regole (risposta di UCAR alla comunicazione degli addebiti, pagg. 14-16).

- Argomenti della Commissione

(194) La Commissione si rallegra del fatto che dopo le indagini sul cartello UCAR abbia condotto un'indagine interna e avviato detto programma. Tale iniziativa, tuttavia, non può esimere la Commissione dal dovere di sanzionare l'infrazione molto grave delle regole di concorrenza commessa da UCAR in passato.

- Difficoltà economiche dell'intero settore degli elettrodi di grafite

- Argomenti di UCAR

(195) Secondo UCAR la Commissione dovrebbe tener conto, quale circostanza attenuante, del fatto che l'intero settore degli elettrodi di grafite e UCAR in particolare dovevano fronteggiare difficoltà economiche nei primi anni Novanta (risposta di UCAR alla comunicazione degli addebiti, pag. 17).

- Argomenti della Commissione

(196) La Commissione non ritiene che la situazione invocata da UCAR costituisca una circostanza attenuante.

(197) Deve essere chiaro che, nel cercare di far fronte a difficili condizioni di mercato o ad un forte calo della domanda, le imprese devono utilizzare unicamente mezzi che siano compatibili con le regole di concorrenza. La fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati non sono certamente strumenti legittimi per lottare contro difficili condizioni di mercato. Né le imprese sono autorizzate ad eludere le regole di concorrenza comunitarie a motivo di una pretesa sovraccapacità.

- Conclusione

(198) La Commissione conclude che non sussistono circostanze attenuanti, per l'infrazione di UCAR, che possano giustificare una riduzione dell'ammenda.

(199) L'ammenda calcolata per UCAR è pari a 99,2 milioni di EUR. Poiché, tuttavia, l'importo finale calcolato sulla base del metodo di cui sopra non può in ogni caso superare il 10 % del fatturato mondiale di UCAR (come disposto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17), l'ammenda è fissata a 84,1 milioni di EUR, in modo tale da non oltrepassare il limite consentito.

- Applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (Leniency Notice)

(200) La comunicazione sarà applicata ad UCAR. Pur non essendo stata la prima società a fornire alla Commissione una prova decisiva, essa ha contribuito materialmente ad accertare aspetti importanti del caso.

(201) UCAR ha contattato la Commissione nel marzo 1998 segnalando la sua volontà di cooperare. Nel giugno 1998 ha fornito vari documenti e in particolare una tabella di prezzi identica a quella che la Commissione aveva rinvenuto nel corso dell'indagine presso SGL. È stata la prima società a riconoscere i "contatti illeciti con i concorrenti", in risposta ad una richiesta ufficiale di informazioni. In marzo e aprile 1999 ha presentato alla Commissione due dichiarazioni di ex dipendenti contenenti vari dettagli dell'organizzazione e della struttura del cartello, sia a livello internazionale che a livello europeo. In giugno 1999 UCAR ha fornito una dichiarazione ufficiale dettagliata.

(202) La Commissione accorderà pertanto a UCAR, conformemente al punto D, paragrafo 2, primo trattino, della comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende, una riduzione del 40 %.

- Capacità di pagare

- Argomenti di UCAR

(203) UCAR sostiene che a causa del recente declino dei prezzi e delle vendite nel settore degli elettrodi di grafite la sua situazione finanziaria si è deteriorata al punto di ridurre notevolmente la sua capacità di pagare. Poiché circa il 70 % della sua attività riguarda gli elettrodi di grafite, UCAR è particolarmente preoccupata da tale situazione (risposta di UCAR alla comunicazione degli addebiti, pagg. 27-34).

(204) Sostiene inoltre che le sue ex società madri, Union Carbide e Mitsubishi, hanno beneficiato del cartello con una serie di dividendi e altre operazioni culminate in una ricapitalizzazione con capitale di prestito nel gennaio 1995.

(205) Infine UCAR sostiene che la situazione finanziaria della società si era ancora indebolita a causa delle pesanti ammende imposte dalle autorità antitrust canadesi e americane e dei risarcimenti di danni civili.

- Argomenti della Commissione

(206) Riguardo al primo argomento di UCAR, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria della società(14). Dopo aver esaminato la risposta del 25 maggio 2001, la Commissione conclude che nel caso presente non è corretto modificare l'ammontare dell'ammenda. Tener conto, nel determinarlo, del fatto che a causa delle condizioni generali del mercato o dei cambiamenti intervenuti nella struttura aziendale dell'impresa la sua situazione finanziaria era in perdita sarebbe come conferire un vantaggio competitivo ingiustificato ad imprese che sono le meno adattate alle condizioni del mercato.

(207) Il secondo argomento presentato da UCAR non modifica la gravità della sua partecipazione al cartello né la necessità di un effetto deterrente effettivo. Infine, nel caso in esame, non è giustificato compensare ammende inflitte da altre autorità garanti della concorrenza né risarcimenti di danni civili (cfr. considerando da 179 a 183).

(208) L'ammenda imposta ad UCAR ammonta quindi in totale a 50,4 milioni di EUR.

iii) SDK, Tokai, SEC e Nippon

- Circostanze aggravanti

(209) Per Tokai, SEC e Nippon la Commissione deve tener conto di una sola circostanza aggravante, cioè il loro persistere nella chiara ed incontestabile infrazione dopo che la Commissione aveva svolto le sue indagini.

(210) Le ammende inflitte a Tokai, SEC e Nippon saranno quindi aumentate del 10 %.

- Circostanze attenuanti

(211) Tokai e SEC sostengono che la Commissione dovrebbe tener conto, quale circostanza attenuante, del loro ruolo esclusivamente passivo negli accordi relativi al mercato del SEE. Analogamente Nippon Carbon sostiene di aver svolto un ruolo molto limitato (risposta di SEC alla comunicazione degli addebiti, pagg. 16 e 17; risposta di Nippon Carbon del 17 maggio 2000 alla comunicazione degli addebiti, pag. 2). Tokai suggerisce inoltre che andrebbe considerata come circonstanza attenuante anche la sua parziale inapplicazione del principio "del produttore nazionale", avendo essa aumentato le sue vendite nella Comunità nel periodo in esame (risposta di Tokai alla comunicazione degli addebiti, pagg. 12 e 13).

(212) Per quanto riguarda il ruolo dei produttori giapponesi, la Commissione è del parere che debbano essere considerati sostanzialmente membri attivi. Ciò dipende non soltanto dalla loro partecipazione alle riunioni degli "alti dirigenti" e a quelle "di lavoro" durante un lungo periodo, ma anche dal loro comportamento nel corso delle riunioni, in cui presero parte attiva alle discussioni. Ciò vale in particolare per Tokai e SDK, che sono i più grandi produttori giapponesi.

(213) I produttori giapponesi, pur non avendo partecipato a specifiche riunioni del gruppo europeo, sono sempre stati aggiornati sui prezzi obiettivo da SGL e da UCAR. Inoltre non è contestato che uno dei principi di base del cartello, cioè che i produttori non nazionali non dovevano fare una concorrenza aggressiva, valesse anche per il mercato del SEE. L'astensione dei produttori giapponesi dal mercato del SEE deve quindi essere considerata nel contesto della loro adesione ai principi di base del cartello e non come prova di comportamento passivo.

(214) Ciò va preso in considerazione anche per il secondo argomento di Tokai: la parziale inapplicazione del principio del produttore nazionale. Anche se le vendite di Tokai sono cresciute moderatamente tra il 1992 e il 1996, la società ha rispettato i principi di base del cartello.

(215) La Commissione conclude pertanto che non sussistono circostanze attenuanti che possano valere per Tokai, SEC o Nippon.

(216) Si considerano quindi adeguate per le singole imprese le seguenti ammende (prima di un'eventuale riduzione in base alla comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende):

- SDK: 58 milioni di EUR,

- Tokai: 27,28 milioni di EUR,

- SEC: 13,64 milioni di EUR,

- Nippon: 13,64 milioni di EUR,

- Applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (Leniency Notice),

- SDK.

(217) Conformemente alla suddetta comunicazione, la Commissione terrà conto del fatto che SDK è stata la prima società a fornire effettivamente la prova materiale e decisiva del cartello. Alcuni documenti importanti sono stati consegnati alla Commissione nel marzo 1998 (in particolare la "relazione CMS" e alcuni listini di prezzo), [...]*. Tale prova è stata utilissima alla Commissione per accertare i fatti su cui si basa la presente decisione.

(218) In conformità alla suddetta comunicazione, punto C, l'ammenda per SDK sarà ridotta del 70 %.

- Tokai, SEC e Nippon

(219) Tokai, SEC e Nippon Carbon non hanno contestato le asserzioni sui fatti contenute nella comunicazione degli addebiti. SEC ha anche presentato un elenco di riunioni e i relativi partecipanti (allegato 7 alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti).

(220) La Commissione respinge tuttavia l'argomento di SEC e di Nippon Carbon secondo cui esse hanno pienamente cooperato durante tutta l'indagine (risposta di SEC alla comunicazione degli addebiti, pagg. 12 e 13; lettera di Nippon Carbon del 17 maggio 2000). Le loro risposte del tutto vaghe a più richieste di informazioni, inviate dalla Commissione sulla base dell'articolo 11 del regolamento n. 17, non possono essere considerate come cooperazione volontaria nel contesto della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende.

(221) La Commissione inoltre respinge il tentativo fatto da SEC di giustificare il suo comportamento sostenendo che SGL e un'altra società giapponese avevano raccomandato di non cooperare. Può anche essere vero, ma cooperare alle indagini della Commissione è chiaramente una decisione autonoma di SEC e sua propria responsabilità.

(222) Ciascuna delle tre società otterrà quindi una riduzione dell'ammenda pari al 10 % conformemente al punto D, paragrafo 2, secondo trattino, della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende.

- Conclusione

(223) Le ammende totali inflitte alle quattro imprese saranno pertanto le seguenti:

- SDK: 17,4 milioni di EUR,

- Tokai: 24,5 milioni di EUR,

- SEC: 12,2 milioni di EUR,

- Nippon: 12,2 milioni di EUR.

iv) VAW

- Circostanze attenuanti

(224) VAW Carbon sostiene di aver svolto nel cartello un ruolo esclusivamente passivo. Come C/G, si è limitata ad aderire ai prezzi e la sua partecipazione alle riunioni non è stata necessaria per il successo del cartello [...]*.

(225) VAW Carbon deve essere considerata membro attivo del cartello. I suoi rappresentanti hanno partecipato a varie riunioni "di lavoro" in Europa e a riunioni separate del gruppo europeo. Aveva partecipato a discussioni sui prezzi e sul controllo dei quantitativi delle vendite (cfr. considerando 88). La sua attiva partecipazione alle discussioni sui prezzi contraddice inoltre il secondo argomento di VAW Carbon di essersi limitata ad aderire ai prezzi. Infine la Commissione respinge l'ultimo argomento della VAW Carbon. La sua partecipazione al cartello rientrava nel sistema generale del cartello per controllare il mercato mondiale ed includere i produttori più importanti.

(226) La VAW Carbon dice inoltre di aver agito sotto una certa pressione di SGL. La Commissione rileva, tuttavia, che quest'ultimo elemento non sgrava VAW della responsabilità sociale che le compete. In particolare la società avrebbe dovuto riferire il caso alla Commissione.

(227) La Commissione conclude che non sussistono circostanze attenuanti applicabili a VAW.

- Applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (Leniency Notice)

(228) Nella risposta del 10 maggio 1999 alla precisa richiesta di informazioni della Commissione, conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 17 del 31 marzo 1999, la VAW Carbon ha inizialmente sostenuto di non avere alcun obbligo di rispondere a determinati quesiti e che, in ogni caso, non poteva fornire documenti né informazioni.

(229) È stato solo nella lettera del 12 luglio 1999 che VAW Carbon ha annunciato la sua intenzione di cooperare e ha fornito una dichiarazione sulla sua partecipazione. La Commissione ritiene tuttavia che una parte sostanziale delle informazioni contenute in quella dichiarazione costituisca di fatto la risposta di VAW Carbon alla richiesta formale di informazioni della Commissione del 31 marzo 1999.

(230) La dichiarazione della VAW Carbon potrebbe essere considerata un contributo importante ai sensi della Leniency Notice soltanto se le informazioni fornite andassero al di là di quanto richiesto, conformemente all'articolo 11, e fossero più ampie di quelle già in possesso della Commissione.

(231) Considerando che la cooperazione di VAW Carbon è iniziata prima che la Commissione adottasse la comunicazione degli addebiti ed è continuata anche dopo, VAW Aluminium AG otterrà una riduzione dell'ammenda del 20 % conformemente al punto D, paragrafo 2, primo trattino, della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende.

(232) Come si è detto ai considerando da 117 a 123, la Commissione ritiene che VAW Aluminium AG, in quanto società controllante di VAW Carbon GmbH, sia responsabile del comportamento anticoncorrenziale dell'impresa da essa interamente controllata.

(233) L'ammenda inflitta a VAW Aluminium AG ammonta quindi in totale a 11,6 milioni di EUR.

v) C/G

- Circostanze attenuanti

(234) La Commissione terrà conto, come circostanza attenuante, del fatto che C/G ha svolto nell'infrazione unicamente un ruolo passivo. Non ha partecipato a nessuna riunione degli "alti dirigenti", né "di lavoro" e si è limitata ad aderire ai prezzi praticati dal cartello (cfr. considerando 81).

(235) Un'ulteriore riduzione sarà accordata a C/G per la sua parziale inesecuzione degli accordi illeciti. Tra il 1993 e il 1996 C/G ha effettivamente aumentato le sue vendite in Europa, non rispettando quindi il principio di base del cartello di restrizione delle vendite sui mercati "non nazionali".

(236) L'ammenda da infliggere a C/G sarà quindi ridotta del 40 %. L'ammenda adeguata per C/G ammonta pertanto a 12,96 milioni di EUR.

(237) La Commissione non accoglie l'argomento di C/G di aver agito sotto pressioni economiche. Anche se fosse vero che altri produttori hanno esercitato pressioni su C/G, la partecipazione all'infrazione resta comunque una decisione autonoma e una responsabilità propria di C/G.

(238) Quanto ad un'eventuale sovraccapacità strutturale nel settore, è già stato ribadito (cfr. considerando 197) che le imprese possono valersi unicamente di mezzi compatibili con le regole di concorrenza comunitarie per far fronte a difficili condizioni del mercato.

- Applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (Leniency Notice)

(239) In conformità al punto D, paragrafo 2, primo trattino, della comunicazione, l'ammenda per C/G sarà ridotta del 20 % in riconoscimento del fatto che ha fornito alcune informazioni alla Commissione.

(240) Contrariamente a quanto pretende, C/G non ha tuttavia diritto ad una riduzione di almeno il 50 %. Pur avendo fornito alla Commissione, già nel luglio 1998, determinati documenti sui contatti tra concorrenti, è stato soltanto nell'ottobre 1999 che fu presentata una dichiarazione della società piuttosto ambigua riguardo al ruolo di C/G nel cartello. La risposta del 21 luglio 1999 alla richiesta formale di informazioni, conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 17, non può essere considerata un contributo volontario ai sensi della comunicazione.

- Capacità di pagare

(241) C/G sostiene di avere attualmente una situazione finanziaria molto difficile. A causa di una contrazione del mercato degli elettrodi di grafite, della crisi siderurgica, degli alti prezzi petroliferi e di una valuta americana forte, la leva finanziaria è oggi altamente sfruttata. I forti risarcimenti per danni civili cui è stata condannata negli Stati Uniti hanno ulteriormente indebolito la società.

(242) In considerazione di questo argomento, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulla posizione finanziaria della società(15). Dopo aver esaminato la risposta del 25 maggio 2001, la Commissione conclude che non è corretto modificare l'importo dell'ammenda nel presente caso. Tener conto del semplice fatto che un'impresa ha una situazione finanziaria in perdita a causa delle condizioni generali del mercato o di cambiamenti intervenuti nella struttura aziendale dell'impresa equivarrebbe a conferire un vantaggio competitivo ingiustificato alle imprese che sono le meno adattate alle condizioni del mercato. Infine, nel caso in esame, non è giustificato compensare le ammende inflitte da altre autorità della concorrenza o risarcimenti per danni civili (cfr. considerando da 179 a 183).

(243) Pertanto l'ammenda inflitta a C/G ammonta in totale a 10,3 milioni di EUR.

2.3.2.4. Ammontare delle ammende inflitte nel presente procedimento

(244) In conclusione, la Commissione fissa le ammende da imporre, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, come segue:

- SGL Carbon AG: 80,2 milioni di EUR

- UCAR International Inc.: 50,4 milioni di EUR

- VAW Aluminium AG: 11,6 milioni di EUR

- Showa Denko K.K.: 17,4 milioni di EUR

- Nippon Carbon Co. Ltd.: 24,5 milioni di EUR

- Tokai Carbon Co. Ltd: 12,2 milioni di EUR

- SEC Corporation: 12,2 milioni di EUR

- The Carbide Graphite Group: 10,3 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno commesso infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE partecipando ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore degli elettrodi di grafite:

SGL Carbon AG, dal maggio 1992 al marzo 1998;

UCAR International Inc.: dal maggio 1992 al marzo 1998;

VAW Aluminium AG: dal maggio 1992 alla fine del 1996;

Showa Denko K.K.: dal maggio 1992 all'aprile 1997;

Tokai Carbon Co. Ltd: dal maggio 1992 al febbraio 1998;

Nippon Carbon Co. Ltd: dal maggio 1992 al febbraio 1998;

SEC Corporation: dal maggio 1992 al febbraio 1998;

The Carbide Graphite Group Inc.: dal gennaio 1993 al novembre 1996.

Articolo 2

Le imprese di cui all'articolo 1 pongono immediatamente fine, se non lo hanno ancora fatto, alle infrazioni menzionate in detto articolo. Si astengono inoltre dal ripetere gli atti o comportamenti di cui all'articolo 1 e dall'adottare misure che possano avere oggetto o effetto equivalente.

Articolo 3

In relazione alle infrazioni di cui all'articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a) SGL Carbon AG: 80,2 milioni di EUR;

b) UCAR International Inc.: 50,4 milioni di EUR;

c) VAW Aluminium AG: 11,6 milioni di EUR;

d) Showa Denko K.K.: 17,4 milioni di EUR;

e) Tokai Carbon Co. Ltd: 24,5 milioni di EUR;

f) Nippon Carbon Co. Ltd: 12,2 milioni di EUR;

g) SEC Corporation: 12,2 milioni di EUR;

h) The Carbide Graphite Group Inc.: 10,3 milioni di EUR;

Articolo 4

Le ammende di cui all'articolo 3 devono essere pagate, entro tre mesi dalla data della notifica della presente decisione, sul seguente conto bancario:

Conto n. 642-0029000-95

Commissione europea

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

Codice SWIFT: BBVABEBB - Codice IBAN: BE 76 6420 0290 0095

Avenue des Arts, 43 B - 1040 Bruxelles.

Scaduto il termine, sono automaticamente addebitati gli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui è adottata la presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia l'8,04 %.

Articolo 5

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

1. SGL Carbon AG Rheingaustraße 182 D - 65203 Wiesbaden

2. UCAR International Inc. 3102 West End Avenue, Suite 1100 Nashville, Tennessee 37203 USA

3. VAW Aluminium AG Georg-von-Boeselager Straße 25 D - 53117 Bonn

4. Showa Denko K.K. 13-9, Shiba Daimon 1 - Chome Minato-ku

Tokyo 105-8517 Giappone

5. Tokai Carbon Co. Ltd. Aoyama Building

2-3, Kita - Aoyama, 1 - Chome Minato-ku

Tokyo 107 Giappone

6. Nippon Carbon Co. Ltd 6-1, Hatchobori, 2 - Chome Chuo-ku

Tokyo 1047-0032 Giappone

7. SEC Corporation Doi Building

5, Misonomachi Amagasaki

Hyogo HY 660 Giappone

8. The Carbide Graphite Group Inc. One Gateway Center, 19th Floor Pittsburgh, PA 15222-1416 USA

La presente decisione si applica conformemente all'articolo 256 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(4) Le informazioni riservate sono state omesse e sostituite da parentesi quadre contrassegnate da un asterisco.

(5) Tutti i riferimenti della presente decisione ad appendici numerate si riferiscono ad appendici della comunicazione degli addebiti.

(6) I dati di VAW Carbon relativi ai paesi del Benelux figurano alla voce "Belgio", quelli relativi al Portogallo alla voce "Spagna" e quelli relativi all'Irlanda alla voce "Regno Unito".

(7) Secondo quanto dichiarato alla Commissione in risposta alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11, i dati relativi a taluni produttori sembrerebbero sottostimati rispetto alla situazione reale.

(8) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(9) La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado sull'interpretazione dell'articolo 81 del trattato vale anche per l'articolo 53 dell'accordo SEE.

(10) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio del 28 novembre 1994 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economicó europeo "[...]* si applicano mutatis mutandis le norme comunitarie che rendono effettivi i principi di cui agli articoli 85 e 86 [ora articoli 81 e 82] del trattato CE".

(11) GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

(12) Come sopra precisato (cfr. considerando da 117 a 123), la Commissione considera la società VAW Aluminium AG responsabile del comportamento anticoncorrenziale dell'impresa VAW Carbon GmbH, da essa interamente controllata.

(13) Richiesta di informazioni della Commissione conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 17 in data 10 maggio 2001.

(14) Richiesta di informazioni della Commissione conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 17 in data 10 maggio 2001.

(15) Richiesta di informazioni della Commissione conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 17 in data 10 maggio 2001.