32002D0230

2002/230/CE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 2002, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2002 [notificata con il numero C(2002) 1003]

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 20/03/2002 pag. 0047 - 0049


Decisione della Commissione

del 15 marzo 2002

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2002

[notificata con il numero C(2002) 1003]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/230/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarne l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

- direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3),

- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 1o dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini(5), modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA(6),

- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci(7),

- direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi(8),

- direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina(9), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

- direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini(10),

- decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici(11),

- decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura(12).

(2) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(3) Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno.

(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(13), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per la peste suina classica, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per le funzioni e i compiti di cui all'allegato IV della direttiva 2001/89/CE, che saranno espletati dall'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 185000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

1. Per la malattia di Newcastle, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 60000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 3

1. Per la malattia vescicolare dei suini, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 95000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 4

1. Per le malattie dei pesci, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per le funzioni e i compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE, che saranno espletati dallo Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Aarhus, Danimarca.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 130000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 5

1. Per le malattie dei molluschi bivalvi, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall'Ifremer, La Tremblade, Francia.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 80000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 6

1. Per la peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE che saranno espletati dal Laboratorio de sanidad y producción animal, Algete, Spagna.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 7

1. Per la febbre catarrale degli ovini, la Comunità concede un aiuto finanziario al regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 115000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 8

1. Per i test sierologici della rabbia, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE che saranno espletati dal laboratorio dell'A.F.S.S.A. Nancy, Francia.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 130000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 9

1. Per la valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura e l'uniformazione dei metodi di prova, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall'Interbull Centre, Uppsala, Svezia.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 60000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 10

L'aiuto finanziario della Comunità è pagato secondo le modalità seguenti:

a) il 70 % mediante anticipo su richiesta dello Stato membro beneficiario;

b) il saldo previa presentazione di documenti giustificativi e di un rapporto tecnico da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario,

a condizione che le azioni programmate siano attuate efficacemente e le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

In caso di mancato rispetto del termine previsto, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre di detto anno.

Articolo 11

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(4) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(6) GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(7) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

(8) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

(9) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(10) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(11) GU L 95 del 15.4.2000, pag. 40.

(12) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(13) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.