32002D0229

2002/229/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2001, relativa al regime di aiuti al quale la Regione Sardegna (Italia) intende dare esecuzione ai fini della ristrutturazione di aziende in difficoltà nel comparto delle colture protette [notificata con il numero C(2001) 3445]

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 20/03/2002 pag. 0029 - 0046


Decisione della Commissione

del 13 novembre 2001

relativa al regime di aiuti al quale la Regione Sardegna (Italia) intende dare esecuzione ai fini della ristrutturazione di aziende in difficoltà nel comparto delle colture protette

[notificata con il numero C(2001) 3445]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 12 gennaio 1998, protocollata il 15 gennaio 1998, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti a favore della ristrutturazione di aziende in difficoltà nel comparto delle colture protette in Sardegna, approvato con delibera della Giunta regionale n. 48/7 del 2 dicembre 1997. Con lettere del 10 settembre 1998, protocollata il 15 settembre 1998, e del 16 novembre 1998, protocollata il 19 novembre 1998, la suddetta rappresentanza ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari.

(2) Con lettera del 1o febbraio 1999 la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo l'aiuto in oggetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE

(5) Il regime notificato è il "Piano regionale di ristrutturazione delle aziende del comparto delle colture protette. Delibera di giunta n. 48/7 del 2.12.1997". Esso comprende misure finanziarie (estinzione e ricontrattazione del debito), strutturali (investimenti) e di assistenza tecnica. La Regione ha previsto uno stanziamento di 60 miliardi di ITL (circa 30 milioni di EUR) per l'esecuzione; ciascuna azienda riceverà un contributo massimo di 600 milioni di ITL (circa 300000 EUR).

(6) Secondo le spiegazioni fornite dalla Regione (cfr. nota del 10 settembre 1998), si tratta di un regime di aiuto "una tantum"; il ripristino della redditività delle aziende è previsto entro un triennio. Tuttavia, la durata delle varie misure di aiuto per la ristrutturazione è: a) di 15 anni per il concorso sugli interessi relativo alla ricontrattazione del debito; b) commisurata ai tempi tecnici di realizzazione degli interventi per il contributo a fondo perduto e investimenti; c) illimitata per l'assistenza tecnica.

(7) Come beneficiari degli aiuti sono indicate le aziende in difficoltà finanziaria operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione primaria di colture protette, ossia di prodotti floricoli e orticoli.

I prodotti interessati

(8) Colture agricole protette sono tutte le specie vegetali di interesse agricolo che vengono coltivate sotto una struttura atta a proteggerle dagli agenti atmosferici avversi. Le specie interessate dalla misura notificata sono:

- ortive (pomodoro da mensa - tipologia "camone" e medio grande -, melanzane, peperone, cetriolo, zucchina, melone, anguria, fragola, fagiolino, lattuga, sedano, ravanelli, rucola),

- condimentarie (prezzemolo, basilico, maggiorana, timo, origano, ecc.),

- funghi,

- fiori recisi (garofano, crisantemo, gerbere, rose, bocca di leone, gypsophila, statice, gladiolo, iris, lilium, ecc.),

- piante in vaso verdi e fiorite,

- piante mediterranee.

Le imprese interessate e il loro stato di difficoltà finanziaria

(9) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, i soggetti interessati dal piano di ristrutturazione sono per la maggior parte piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2083 del Codice civile italiano (in alcuni casi società semplici o di persone e solo in rari casi società di capitali di tipo Srl). Tutti operano nella produzione primaria. Sempre secondo le autorità italiane, le imprese beneficiarie considerate sono potenzialmente efficienti e produttive; l'insolvenza tecnica è data dall'impossibilità di pagare i debiti a causa delle perdite derivate sia dalla scarsità delle produzioni, sia dalla difficoltà di recuperare tempestivamente il controvalore delle produzioni avviate al mercato.

(10) I criteri di determinazione dei beneficiari previsti dal piano tengono conto della specificità delle aziende agricole della Sardegna e tendono ad accertare, da un lato, lo stato di effettivo disagio delle imprese (consistente perdita di esercizio ripetuta per più annate agrarie) e, dall'altro, l'effettiva impossibilità delle medesime di ridurre l'indebitamento senza l'aiuto pubblico (per esempio, con la cessione di parte dell'azienda o di beni patrimoniali personali).

(11) Per il primo criterio, di carattere economico, si considera in difficoltà l'azienda che presenta, nelle ultime tre annate agrarie, una perdita media di esercizio pari o superiore al 25 % dei ricavi effettivi. Tale perdita viene calcolata comparando il risultato economico delle suddette annate con la media dei ricavi derivanti dalla vendita della produzione lorda (articolo 2425 bis del Codice civile), e viene dimostrata come segue: effettuata la stima dei costi medi aziendali delle annate 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, li si compara con i ricavi della produzione lorda delle stesse annate. I ricavi accertati attraverso l'acquisizione di idonea dichiarazione dell'imprenditore resa ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 - "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" - in particolare l'articolo 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), l'articolo 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni) e l'articolo 26 (Sanzioni penali).

(12) Il secondo criterio, di carattere patrimoniale, compara il valore del patrimonio aziendale ed eventualmente di quello personale dell'imprenditore, esclusa la prima casa di abitazione, con l'indebitamento relativo alle prime esposizioni debitorie scadute al 31 dicembre 1996 e costituite da debiti scaduti verso banche, istituti previdenziali e privati, purché dimostrabili. Si considera in difficoltà l'imprenditore il cui indebitamento è pari o superiore al 30 % del patrimonio inteso come sopra. Per capitale aziendale si intende l'insieme dei beni materiali dell'azienda (capitale fondiario, strutture serricole, fabbricati, macchinari, ecc.) che verrà sottoposto a perizia dai tecnici dell'Ente regionale di Sviluppo e assistenza tecnica (ERSAT) in base ad apposito formulario. Il valore del capitale sarà dato dalla media tra il valore capitale dell'azienda (calcolato ai sensi dell'articolo 2424 del Codice civile) e il valore di effettivo realizzo del bene sul mercato. Il patrimonio personale dell'imprenditore verrà accertato attraverso idonea dichiarazione resa dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ("Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme").

Lo stato di difficoltà delle aziende sarà valutato tenendo conto del tipo di azienda; pertanto verranno considerati:

a) per il singolo imprenditore: i beni aziendali e personali e, se esistenti, quelli riguardanti l'esercizio di altre attività;

b) per le società semplici e le società di persone: i beni aziendali ed anche quelli personali dei singoli soci e, se esistenti, quelli riguardanti l'esercizio di altre attività;

c) per le società di capitali: i beni aziendali.

(13) In risposta alla lettera della Commissione in data 19 ottobre 1998, nella quale si chiedeva di chiarire e di illustrare mediante esempi concreti l'applicazione dei criteri sopra riportati, nella lettera del 16 novembre 1998 le autorità competenti hanno risposto come riportato ai considerando da 14 a 20.

Stato di difficoltà finanziaria delle imprese

(14)

"- ... si precisa che il risultato economico di esercizio dell'impresa (perdita o utile) è determinato esclusivamente dalla comparazione dei costi e dei ricavi sostenuti e conseguiti nell'annata considerata. In particolare i costi aziendali ... non potranno ricomprendere l'intero ammontare degli investimenti effettuati ma solo la quota di ammortamento di pertinenza dell'anno in questione.

Esempio: Se un'azienda ha effettuato nell'anno investimenti per 50 milioni per l'acquisto di attrezzature da ammortizzarsi in dieci anni, il costo dell'investimento relativo all'anno in questione è di 5 milioni (rate di ammortamento). Pertanto detta cifra andrà a concorrere alla formazione del risultato di esercizio (utile o perdita) sotto la voce costi. Per cui se un'impresa ha realizzato un utile di 10 milioni ed effettuato investimenti per 50 milioni, con una quota di annuale di ammortamento di 5 milioni, la quota medesima ha già contribuito, sotto la voce costi, alla formazione dell'utile aziendale di 10 milioni.

- ... L'indebitamento considerato nella determinazione del parametro non è quello complessivo dell'impresa (già scaduto e a scadere), bensì solo quello scaduto al 31 dicembre 1996 e non pagato ... considerato come debito a breve insostenibile dall'azienda.

Si precisa che sarà considerato in difficoltà l'imprenditore il cui debito scaduto (ovviamente non pagato) è pari o superiore al 30 % del valore patrimoniale. Quota considerata insostenibile dall'imprenditore come debito a breve e per cui viene ritenuta indispensabile la ristrutturazione finanziaria.

Più precisamente:

- il criterio non può non tenere ovviamente conto degli investimenti passati nella misura delle eventuali rate scadute e non pagate a decorrere dall'1.1.1992 e sino al 31.12.1996,

- il livello di indebitamento considerato non è pertanto quello complessivo, ma quello scaduto.

Esempio: Un'impresa con un attivo di 100 milioni con uno scaduto di 30 milioni (debito a breve) e uno ulteriore a scadere di 50 milioni (debito a lungo termine) ha un patrimonio netto di 20 milioni".

Il ripristino della redditività

(15)

"I beneficiari dell'aiuto dovranno redigere il bilancio di esercizio. Tale documento consentirà ai tecnici dell'Amministrazione regionale di verificare il ripristino della redditività delle aziende. Si è ritenuto opportuno porre tale condizione per poter beneficiare degli aiuti poiché il comparto agricolo della Sardegna soffre, oltre che delle difficoltà accennate nelle premesse al piano, di una carenza di cultura aziendale, che tra l'altro si esprime nella resistenza ad adottare una contabilità anche elementare. Il piano di ristrutturazione mira anche a superare questa carenza.

I criteri per valutare il ritorno alla redditività economica delle imprese in difficoltà sono stati stabiliti a seguito di un raffronto tra il prodotto netto aziendale per ettaro come risulta nella conduzione attuale delle aziende, da cui appare evidente l'impossibilità di rimunerare le voci di spesa (in particolare gli ammortamenti e i ratei bancari), con il prodotto netto aziendale per ettaro come risulta nella conduzione evoluta, cioè considerando gli interventi proposti nel piano di ristrutturazione, che consentiranno di ottenere una PLV in grado di rimunerare tutte le voci di spesa.

Con il piano di ristrutturazione, migliorando la gestione sia per la qualità dei prodotti che con produzioni rispondenti alle necessità di mercato, l'incidenza dei costi di ammortamento degli impianti e delle strutture e dei ratei bancari sulla PLV passerà dal 43 % (conduzione attuale) al 29,7 % (conduzione evoluta).

L'utile minimo previsto dopo la ristrutturazione è dell'1,4 %.

Tabella 2

INCIDENZA DEI COSTI SUI RICAVI

Conduzione attuale (volume della produzione = 800 quintali)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le quote sono determinate dai costi fissi dati da: ammortamento delle strutture e degli impianti, manutenzione e rata mutuo.

Conduzione evoluta (volume della produzione = 1100 quintali)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le quote sono determinate dai costi fissi dati da: ammortamento delle strutture e degli impianti, manutenzione e rata mutuo.

Confronto tra conduzione attuale ed evoluta

>SPAZIO PER TABELLA>

Il piano di ristrutturazione aziendale si fonda essenzialmente sulle seguenti azioni interne all'azienda:

A) individuazione della quantità di produzione necessaria per il recupero della redditività. Tale quantità è quella che consente un costo unitario medio (K) almeno pari al prezzo di mercato (P).

Nell'esempio riportato nella tabella 2 tale quantità è individuata in 1100 quintali per ettaro a fronte della quantità attuale di 800 quintali per ettaro. Infatti, applicando la formula con cui si ottiene il costo unitario medio: K = Kt: Qt

(K = costo unitario medio; Kt = costo totale e Qt = quantità totale)

con la conduzione attuale si ha P < K

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con la conduzione evoluta si ha P > K

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Il miglioramento del volume e della qualità di produzione necessario al recupero della redditività si ottiene con:

a) l'introduzione di innovazioni tecnologiche (cfr. punto 14), con l'utilizzo ottimale dei fattori produttivi e adottando una metodologia produttiva adeguata, per esempio produrre maggiormente nei periodi di maggiore richiesta e remuneratività del mercato per i diversi prodotti (per il pomodoro camone il periodo compreso tra dicembre e febbraio);

b) difesa della produzione dalle malattie, ottenuta con gli interventi di ristrutturazione materiale indicati al punto 14, lettera a);

c) riconversione delle produzioni poco redditizie verso produzioni che hanno un più alto valore sul mercato e una più facile collocazione sullo stesso. Le organizzazioni di commercializzazione a cui aderiscono i beneficiari del piano, oltre a quella di garantire la collocazione sul mercato delle produzioni, hanno anche la funzione di indicare le produzioni per cui vi sia una particolare richiesta;

d) riduzione delle spese per salari e stipendi dovuta al decremento delle forze lavoro determinato sia dagli adeguamenti tecnologici introdotti che dal trasferimento delle operazioni di cernita e confezione alle organizzazioni di commercializzazione.

Nell'esempio riportato, con la conduzione attuale le spese per salari e stipendi incidono per il 48 %, nella conduzione evoluta incidono per il 26,9 %;

e) riduzione dei costi di produzione ottenuta utilizzando, per quanto possibile, tecniche produttive meno costose; ad esempio una tecnica antiparassitaria, attualmente molto usata, che utilizza bromuro di metile (sterilizzazione) viene sostituita con una (solarizzazione) che oltre ad essere meno costosa è più rispettosa dell'ambiente.

Inoltre è opportuno tener conto, quale fattore esterno alle aziende che tuttavia concorre notevolmente al ripristino della redditività, della domanda crescente di prodotti tipici e genuini che, con il livello di produzione attuale, le organizzazioni di commercializzazione non riescono a soddisfare. Infine è da sottolineare il ruolo dell'assistenza tecnica, che consentirà di sopperire nell'immediato all'eventuale carenza di professionalità degli imprenditori e nel tempo consentirà agli stessi di acquisire o rafforzare la professionalità necessaria per la buona gestione delle aziende".

Le misure incluse nei piani per il ripristino della redditività

(16)

"Il piano di ristrutturazione presentato da ogni potenziale beneficiario, su modulistica predisposta dall'amministrazione, dovrà specificare:

- le misure di ristrutturazione finanziaria,

- l'indicazione di piccoli interventi di adeguamento tecnologico,

- l'impegno all'adozione della contabilità aziendale,

- l'impegno all'adesione ad un'organizzazione di produzione e il conseguente adeguamento dell'indirizzo produttivo alla domanda del mercato ...,

- un impegno formale a non presentare progetti di miglioramento fondiario ... per 5 o 10 anni. (... Si richiedono: cinque anni nel caso di aziende che dispongono di impianti completi ed efficienti per il corrispondente periodo di tempo ed usufruiscono esclusivamente della ristrutturazione finanziaria; dieci anni nel caso di aziende che usufruiscono anche dell'aiuto per gli interventi di adeguamento tecnologico. Dieci anni è il tempo normale di efficienza.)".

Inoltre i beneficiari riceveranno, per un periodo illimitato, assistenza tecnica prestata da "tecnici ATA e divulgatori agricoli (che) sono dipendenti dell'ERSAT (Ente regionale di Sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura) ente strumentale della Regione".

Le misure finanziarie previste per la ristrutturazione

(17) Con riguardo a questa misura le autorità competenti, nella lettera del 10 settembre 1998, hanno comunicato le seguenti informazioni: "Gli istituti di credito interessati al piano di ristrutturazione delle aziende serricole in difficoltà sono privati ... Considerato che gli istituti di credito, a seguito di accordi intercorsi, rinunceranno agli interessi di mora maturati sia sul debito scaduto al 31 dicembre 1996 che su quello scaduto posteriormente a tale data e sino al momento di sottoscrizione del nuovo contratto da parte del beneficiario [punto 4.1 a) del piano], l'intervento dell'amministrazione regionale consisterà:

a) nell'abbattimento di una quota in linea capitale del debito maturato con gli istituti di credito a decorrere dal 1o gennaio 1992 e scaduto al 31 dicembre 1996;

b) nella concessione del concorso sugli interessi di un mutuo pluriennale (della durata massima di 15 anni) derivante dalla ricontrattazione del debito residuo gravante sulle aziende e costituito da:

1 - debito residuo di cui alla lettera a);

2 - rate scadute posteriormente al 31 dicembre 1996 e sino alla data di stipula del nuovo mutuo;

3 - esposizione a scadere residua (capitale residuo di eventuali mutui agrari).

Il concorso di cui alla lettera b), attualizzato alla data di stipula del contratto, non potrà superare il 30 % del tasso di riferimento fissato dallo Stato per i mutui di miglioramento (attualmente 6,50 %).

L'ammontare delle due forme di aiuto (contributo e concorso sugli interessi) non potrà essere superiore al 75 % del debito scaduto al 31 dicembre 1996 al netto degli interessi di mora. Nella fattispecie applicativa, posto che l'unico costo comprimibile è dato dalla rata di ammortamento del mutuo, da ottenere attraverso la ristrutturazione finanziaria, verrà effettuata, in prima analisi, una comparazione tra la rata massima sostenibile dall'azienda (3500 ITL al m2) e la rata del nuovo piano di ammortamento, si procederà quindi alla proiezione del nuovo mutuo effettuando diverse modulazioni e operando, nell'ordine, sui seguenti elementi:

1) prioritariamente, sulla durata del mutuo (articolandolo da 5 a 15 anni);

2) a seguire abbattendo quote del capitale scaduto al 31 dicembre 1996.

Il risultato delle due operazioni consentirà di ottenere l'esatto ammontare del capitale residuo da mutuare e quindi di determinare la nuova rata compatibile con quella massima sostenibile, che dovrà risultare inferiore o uguale a quest'ultima.

Il tutto dovrà poi trovare un equilibrio con gli altri limiti posti dal piano, che di seguito si riportano:

- massimale di aiuto pubblico per la ristrutturazione finanziaria: 75 % del debito scaduto al 31 dicembre 1996, al netto degli interessi di mora a carico delle banche,

- massimale di aiuto pubblico comprensivo degli interventi per la parte strutturale: 600 milioni di ITL".

Gli investimenti previsti per la ristrutturazione

(18) Secondo le autorità nazionali, gli investimenti di seguito elencati sono "indispensabili in quanto finalizzati alla prevenzione e al contenimento degli effetti negativi causati da eventi climatici sfavorevoli, alla protezione dalle fitopatologie, alla riduzione dei costi di produzione ed al miglioramento qualitativo (produzioni eco compatibili) dei prodotti, così da renderli facilmente collocabili sul mercato dalle organizzazioni di commercializzazione. Considerato lo stato di precarietà finanziaria delle imprese beneficiarie, si prevede un tasso di aiuto pari al 75 % della spesa ammessa.

Gli investimenti riguardano imprese che operano nella produzione primaria e sono:

a - Installazione di reti antiinsetti. 1000 ITL/m2

Le reti antiinsetto, da applicare a tutte le aperture della serra, sono indispensabili per contrastare l'entrata di insetti dannosi alle colture e vettori di virus, in particolare con le reti si limita di circa il 90 % le infestazioni di mosca bianca tra cui la 'bemisia tabaci' responsabile delle infezioni di TYLCV. È da considerare che con le reti si limita l'arieggiamento delle colture di circa il 50 %.

b - Areazione forzata e controllo climatico. 1200 ITL/m2

A seguito dell'intervento di cui alla lettera a), si rende indispensabile l'installazione di un sistema di areazione forzata e di controllo climatico.

Le reti antiinsetto, ostacolando fortemente l'aerazione naturale, rendono necessaria la ventilazione forzata ed il controllo dell'umidità relativa dell'aria onde evitare gravi problemi alle colture da malattie crittogamiche quali: botrite, peronospora, cladosporium, batteri, nonché gravi fisiopatie quali iperidrosi, fasciazione del fusto ecc.

c - Coibentazione mobile. 6500 ITL/m2

L'installazione della coibentazione mobile è indispensabile per ottenere produzioni qualitativamente valide anche nei mesi invernali con un risparmio energetico del 50 %.

d - Distribuzione aria calda. 4000 ITL/m2

Questo impianto migliora la circolazione dell'aria calda, permette il controllo dell'umidità relativa e contribuisce ad incrementare ulteriormente il risparmio energetico di circa il 20 %.

e - Impianto di drenaggio. 6400 ITL/m2

Operazione indispensabile nei terreni fortemente argillosi, pena l'impossibilità di condurre razionalmente irrigazione e nutrizione, specie nei mesi autunno invernali.

f - Opere esterne di accumulo acque dolci. 2350 ITL/m2

La realizzazione di queste opere sarà riservata a quelle aziende serricole che ricadono in zone non servite da impianti irrigui consortili e a condizione che l'acqua di falda sotterranea non sia idonea per quantità e/o qualità.

La realizzazione dei bacini di accumulo consentirà di attenuare il fenomeno della salinizzazione delle acque di falda, che costituisce uno dei motivi di perdita di produzione.

g - Centraline per la fertirrigazione. 600 ITL/m2

Per le aziende che necessitano di rendere più efficiente la fertirrigazione con l'ausilio di semplici pompe aspiranti singole o doppie, intervento sul 10 % della superficie totale. (Razionalizzare il più possibile la fertirrigazione è di vitale importanza per garantire il reddito aziendale)".

L'assistenza tecnica prevista per la ristrutturazione

(19) Secondo le autorità nazionali "gli interventi di assistenza tecnica, divulgazione e formazione professionale prestati dall'Ente regionale di Sviluppo e assistenza tecnica (ERSAT) nell'ambito delle proprie attività istituzionali, che includono anche i servizi forniti dai tecnici e divulgatori agricoli ... comportano:

- esame dello stato delle infrastrutture dell'impresa,

- constatazione dell'adeguatezza dell'indirizzo colturale adottato per il superamento dello stato di indebitamento,

- determinazione dell'eventuale variazione di indirizzo colturale aziendale,

- determinazione delle opere di adeguamento tecnologico indispensabile da introdurre,

- erogazione, per la durata di 3 anni (tempo ritenuto necessario al ritorno stabile alla normalità di gestione), della necessaria consulenza specialistica,

- monitoraggio del processo di rientro nella normale gestione,

- formazione professionale.

Tutti i servizi ... sono prestati da dipendenti regionali, pertanto non presuppongono costi aggiuntivi alla normale rimunerazione dei dipendenti.

Si prevedono tuttavia interventi di 'tecnici' liberi professionisti, che operano sulla base di contratti stipulati con l'ERSAT, esclusivamente per prestazioni di docenza altamente specialistica il cui costo non è al momento determinabile, ma rientra comunque nelle normali spese di gestione dell'Ente.

I contratti stipulati dalla Regione sono regolati da apposita normativa che garantisce la trasparenza delle operazioni relative (per esempio pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, controllo della Corte dei conti)".

Il contributo della Regione Sardegna al piano di ristrutturazione

(20) Secondo le autorità competenti: "Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria, ... la Regione Sardegna interverrà nel seguente modo:

a) estinzione di quote del capitale scaduto al 31 dicembre 1996;

b) contributo in conto interessi relativo alla ricontrattazione del debito residuo scaduto e a scadere;

c) contributo a fondo perduto per gli interventi (investimenti) previsti al punto 4.2 del piano (75 % della spesa ammessa).

La somma di a + b non deve superare il 75 % del debito scaduto al 31 dicembre 1996 al netto degli interessi di mora.

I costi dell'attività di assistenza tecnica non sono inclusi nel piano di ristrutturazione, trattandosi di attività ordinariamente svolte dall'ERSAT".

Il contributo delle banche al piano di ristrutturazione

(21) Con lettera del 19 ottobre 1998 la Commissione ha chiesto alle autorità competenti di comunicare i nomi degli istituti che rinunceranno agli interessi maturati sui debiti dei potenziali beneficiari, di specificare se tutti gli istituti che hanno crediti verso tutti i potenziali beneficiari aderiranno al regime e di precisare gli importi degli interessi cui tali enti rinunceranno. Nella lettera del 16 novembre 1998, le autorità competenti, su richiesta della Commissione, hanno specificato che le banche interessate alla attuazione del piano sono le seguenti: Banca Nazionale del Lavoro, Cariplo, Banco di Sardegna, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito delle Casse Rurali e Artigiane, Banca Meliorconsorzio, Banco di Napoli, Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banca di Sassari. Secondo la risposta delle autorità competenti, gli interessi sui debiti dei beneficiari cui le banche avrebbero rinunciato sarebbero stati determinati caso per caso, e non potevano essere determinati e comunicati a detto stadio.

Il contributo dei beneficiari al piano di ristrutturazione

(22) Secondo le autorità competenti: "Rimane a carico del beneficiario:

- il 25 % della spesa ammessa per gli interventi di cui al punto 4.2 del piano (cioè per gli investimenti),

- la quota interessi relativa al debito ricontrattato non coperta dall'intervento regionale.

La capacità del beneficiario di sostenere i costi a suo carico consegue alle nuove condizioni finanziarie e di produzione dell'azienda, per cui è plausibile che normalmente la singola azienda possa ammortizzare tali costi entro i primi tre anni di attività.

Il beneficiario giustifica le spese sostenute nel modo seguente:

a - per l'acquisto di macchine ed attrezzature: con le relative fatture;

b - per la mano d'opera sia prestata dallo stesso beneficiario che da terzi: con la presentazione di computo metrico, basato sui prezzi unitari stabiliti con l'apposito prezziario regionale, aggiornato periodicamente ed approvato con decreto assessorale".

La durata dell'aiuto e delle misure previste nel piano di ristrutturazione

(23) Secondo le autorità competenti: "L'aiuto è 'una tantum' e non sono previste proroghe. La durata di un anno è riferita al periodo necessario per l'attivazione del piano (l'insieme dei procedimenti amministrativi e burocratici).

Le varie misure di aiuto hanno una durata specifica:

- il concorso interessi da 5 a 15 anni,

- i contributi a fondo perduto per gli interventi di manutenzione e adeguamento avranno la durata dei tempi tecnici ordinari di realizzazione,

- per quanto riguarda l'assistenza tecnica, si è precedentemente detto che è un servizio istituzionale, pertanto ha durata illimitata.

Nell'attuazione del piano, fintanto che le aziende non hanno raggiunto i risultati previsti, l'assistenza avrà una maggiore intensità e sarà obbligatoria".

Gli impegni delle autorità nazionali

(24)

"La Regione, nell'attuare il piano notificato, si impegna a rispettare le condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(2).

La Regione si impegna inoltre a presentare alla Commissione una dettagliata relazione annuale sugli aiuti concessi, come previsto al punto 3.2.2 dei menzionati orientamenti comunitari".

Possibile cumulo di aiuti per l'estinzione di debiti a favore degli stessi beneficiari

(25) Con nota del 19 ottobre 1998 la Commissione ha chiesto alle autorità competenti di assicurare che ciascuno dei potenziali beneficiari degli aiuti previsti dalla misura notificata non avesse già ricevuto in passato aiuti alla ristrutturazione, aiuti non notificati o aiuti incompatibili di cui sia stato chiesto il recupero. In risposta alle domande della Commissione, con nota del 16 novembre 1998 le autorità competenti hanno risposto come segue: "1) la Regione non ha mai erogato aiuti alla ristrutturazione; 2) la legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1998, approvata dalla Commissione il 3 giugno 1998, consentendo la ricontrattazione dei mutui cancella, per le aziende beneficiarie del piano, gli effetti della normativa precedente, che risulta implicitamente abrogata; 3) l'amministrazione regionale può assicurare che, ove risulti che un richiedente abbia beneficiato di qualche aiuto incompatibile per cui sia stato richiesto il recupero, provvederà, ove quest'ultimo non sia ancora stato effettuato, a detrarre l'importo dell'aiuto incompatibile da quello dovuto ai sensi del piano."

(26) La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in quanto nutriva dubbi circa la compatibilità del regime con il mercato comune. Tali dubbi vertevano sui punti seguenti:

a) per quanto riguarda lo stato di difficoltà finanziaria delle aziende:

- dal momento che la maggior parte delle imprese non tiene una contabilità aziendale (l'impegno a tenere una contabilità figura tra le condizioni da soddisfare per poter beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione), l'adeguamento dei criteri proposti dalle autorità italiane per la valutazione delle perdite di esercizio e del livello di indebitamento dei beneficiari potenziali sembrava dare adito a dubbi (ad esempio, non sembrava sussistere una distinzione netta tra indebitamento a breve e a lungo termine; quest'ultimo poteva inoltre essere legato ad investimenti da ammortizzare nell'ambito di una normale attività economica; pertanto, un'impresa che ammortizzava per annualità il costo degli investimenti non necessariamente poteva essere considerata in difficoltà),

- secondo le autorità italiane, sarebbe stato considerato in difficoltà l'imprenditore il cui debito scaduto e non pagato fosse pari o superiore al 30 % del patrimonio aziendale, senza precisare se si trattasse di patrimonio netto,

- tenuto conto delle osservazioni formulate al primo trattino, occorreva appurare se il criterio basato sul livello di indebitamento fosse in grado di provare un indebitamento grave e se il criterio fondato sulle perdite di esercizio fosse adatto a segnalare una situazione molto critica,

- l'applicazione dei suddetti criteri sembrava fondarsi in particolare sull'autocertificazione dei beneficiari;

b) per quanto riguarda il ripristino della redditività:

- le misure finanziarie proposte (pagamento, da parte della Regione, di quote del capitale scaduto al 31 dicembre 1996; bonifico, da parte della Regione, degli interessi legati alla ricontrattazione del debito residuo scaduto e a scadere; rinuncia degli istituti di credito agli interessi di mora scaduti) potevano costituire meri aiuti al funzionamento, tanto più in quanto non sembravano permettere di calcolare facilmente l'importo dei debiti da ammortizzare e degli aiuti da concedere,

- il contributo a fondo perduto per gli investimenti (il 75 % delle spese ammissibili) sembrava troppo elevato,

- il regime notificato non prevedeva la riduzione di capacità o la cessazione di attività non redditizie, mentre l'esistenza di sbocchi di mercato per i prodotti interessati non era garantita,

- occorreva appurare se un aumento dei profitti del 50 % grazie all'adozione di nuove tecniche colturali, all'introduzione di innovazioni tecnologiche e, se necessario, alla riconversione verso produzioni più redditizie poteva effettivamente consentire un ripristino della redditività entro tre anni, tanto più che, come indicato al trattino precedente, l'esistenza di sbocchi di mercato per i prodotti interessati non era sicura;

c) per quanto riguarda la prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza:

- la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane di dimostrare, con l'aiuto di documenti giustificativi, quali effetti sui prezzi avrebbe avuto un aiuto destinato ad aumentare i ricavi di circa il 50 % e quali sarebbero stati gli sbocchi per i prodotti interessati; le suddette autorità non hanno fornito alcuna documentazione a sostegno delle loro analisi,

- il regime non prevedeva alcuna riduzione di capacità, che appariva invece necessaria nel settore della floricoltura;

d) per quanto riguarda il principio della proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione:

- il fissato massimale di 600 milioni di ITL (circa 300000 EUR) per azienda beneficiaria sembrava elevato, tenuto conto dei tipi di problemi che sarebbero all'origine dell'indebitamento,

- la difficoltà di calcolare l'importo del debito da ammortizzare rendeva impossibile stabilire in quale misura i beneficiari contribuivano realmente alla ristrutturazione,

- la rinuncia agli interessi di mora da parte degli enti creditizi poteva costituire un nuovo aiuto di Stato, in quanto non era impossibile che alcuni di tali enti fossero pubblici o posti sotto il controllo pubblico;

e) per quanto riguarda la natura dei beneficiari:

dato che tra i beneficiari potevano figurare società di capitali, la Commissione non poteva escludere che alcune aziende interessate dal regime non presentassero tutti i requisiti previsti, per poter essere considerate PMI, al punto 3.2.4 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(3);

f) per quanto riguarda la possibile sussistenza di un "effetto Deggendorf":

la Commissione aveva chiesto alle autorità competenti di assicurare che ciascuno dei potenziali beneficiari degli aiuti previsti dalla misura notificata non avesse già ricevuto in passato aiuti alla ristrutturazione, aiuti non notificati o aiuti incompatibili di cui era stato chiesto il recupero. In risposta a tale domanda, con nota del 16 novembre 1998 le autorità competenti hanno risposto che la Regione non aveva mai erogato aiuti alla ristrutturazione e che l'amministrazione regionale poteva assicurare che, ove risultasse che un richiedente aveva beneficiato di qualche aiuto incompatibile per cui era stato chiesto il recupero, essa avrebbe provveduto, ove il recupero non fosse ancora stato effettuato, a detrarre l'importo dell'aiuto incompatibile da quello dovuto ai sensi del piano. Sulla base di questa risposta la Commissione non poteva escludere che il regime notificato non permettesse di concedere aiuti a beneficiari che avevano già ricevuto aiuti incompatibili di cui la Commissione avrebbe chiesto la restituzione. Orbene, come ritenuto dalla Corte di giustizia, l'omessa restituzione di aiuti illegittimi costituisce "un elemento basilare, legittimamente preso in considerazione in sede di esame della compatibilità di nuovi aiuti"(4).

III. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE, REAZIONI DELLA COMMISSIONE E RISPOSTA DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(27) Con lettera del 9 giugno 1999, protocollata il 15 giugno 1999, le autorità italiane hanno risposto ai dubbi formulati dalla Commissione a proposito della compatibilità con il mercato comune del regime notificato.

Per quanto riguarda lo stato di difficoltà finanziaria delle aziende

(28) Le autorità italiane hanno in primo luogo precisato che il debito preso in considerazione per determinare lo stato di difficoltà dell'azienda sarebbe quello costituito dall'accumularsi di rate scadute e non pagate causato dalle perdite di esercizio ripetute per più anni (considerato debito a breve termine in quanto da sostenere immediatamente, pena la messa in mora dell'impresa), nonché i debiti verso istituti previdenziali e verso privati, purché dimostrabili. Non si trattava dunque del debito derivato dalla normale attività economica, come ad esempio gli investimenti effettuati dall'imprenditore da ammortizzare nel lungo periodo.

(29) Inoltre, per quanto riguarda la questione del patrimonio, nella lettera del 9 giugno 1999 le autorità italiane hanno spiegato che lo stato di difficoltà finanziaria delle aziende si misura in particolare rapportando il livello di indebitamento al patrimonio netto. A norma dell'articolo 2424 del Codice civile italiano, il patrimonio netto delle aziende è costituito dal capitale e dalle riserve(5). Nella lettera del 7 dicembre 1999 i servizi della Commissione hanno pertanto chiesto alle autorità italiane quale contropartita sul patrimonio netto avrebbero chiesto ai beneficiari del regime. Nella lettera dell'8 febbraio 2001 le autorità italiane hanno risposto che avrebbero chiesto una contropartita solo qualora ciò fosse assolutamente indispensabile al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'azienda e non ne pregiudicasse l'efficienza.

(30) Per quanto concerne infine il ricorso all'autocertificazione in assenza di una contabilità che consenta di accertare le perdite di esercizio e il livello di indebitamento, le autorità italiane hanno sostenuto che tale meccanismo appariva perfettamente legittimo, a norma della legislazione nazionale vigente in materia(6), precisando che eventuali dichiarazioni false rese da un imprenditore avrebbero comportato gravi sanzioni di tipo penale. Tenuto conto di tali informazioni, nella lettera del 7 dicembre 1999 (rif.: VI/051291) la Commissione ha chiesto alle autorità italiane se potevano impegnarsi a far verificare da un terzo/organismo indipendente le dichiarazioni dei potenziali beneficiari dell'aiuto. Nella lettera dell'8 febbraio 2001 le autorità italiane hanno trasmesso il testo della legge citata, evidenziando che l'amministrazione è tenuta a controllare le dichiarazioni in questione, eventualmente mediante campionamento. Per dissolvere i dubbi che la Commissione nutriva ancora circa il carattere aleatorio dei controlli, le autorità italiane hanno precisato nella stessa lettera che tutte le dichiarazioni dei potenziali beneficiari sarebbero state controllate.

Per quanto riguarda il ripristino della redditività dei potenziali beneficiari

(31) Nella lettera dell'8 febbraio 2001 le autorità italiane si sono impegnate a ridurre il tasso di aiuto previsto per gli investimenti nelle imprese beneficiarie al 50 % nelle zone svantaggiate e al 40 % nelle zone non svantaggiate, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(7). Esse hanno inoltre aggiornato i dati che avevano permesso di determinare i livelli di produzione da raggiungere affinché le imprese in difficoltà potessero diventare redditizie, precisando le modalità di calcolo utilizzate (confronto tra il costo unitario medio e il prezzo di mercato nei due scenari previsti - conduzione attuale e conduzione evoluta - una volta stabilito il prezzo di mercato sulla base dei dati forniti da una cooperativa). Secondo tale modello, l'aumento della produzione comporta un aumento degli utili.

Per quanto riguarda la prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(32) Nella lettera del 9 giugno 1999 le autorità italiane hanno ribadito che l'intervento a favore della ristrutturazione aziendale non avrebbe influito sulla formazione dei prezzi dei prodotti interessati. A sostegno di tale affermazione esse hanno fornito un grafico che illustrava l'evoluzione dei prezzi di diverse varietà di prodotti nella campagna 1997/1998. Nella lettera del 7 dicembre 1999 i servizi della Commissione hanno chiesto sulla base di quali dati si poteva affermare che le misure di ristrutturazione non avrebbero influito sulla formazione dei prezzi; il grafico fornito non era infatti una prova sufficiente poiché l'evoluzione dei prezzi riguardava un periodo in cui nessun aiuto era stato ancora erogato. Nella lettera dell'8 febbraio 2001 le autorità italiane hanno risposto nuovamente che non ci sarebbe stata alcuna incidenza sulla formazione dei prezzi in quanto i prodotti interessati dal regime erano oggetto di una domanda generalmente stabile.

(33) Quanto agli sbocchi di mercato (correlati alla stabilità della domanda di cui al considerando precedente), nella lettera del 9 giugno 1999 le autorità italiane hanno sottolineato che i prodotti sardi avrebbero beneficiato delle attività promozionali progettate dal ministero del Commercio estero e dal ministero delle Politiche agricole al fine di incrementare le esportazioni di prodotti ortofrutticoli di qualità nei paesi dell'UE e dell'Europa centrale e orientale nonché nel resto del mondo. A loro parere, il settore della floricoltura non presentava problemi di sovraccapacità e a riprova di ciò veniva citata una misura POP cofinanziata dalla Commissione intesa al potenziamento del florovivaismo e alla ristrutturazione del comparto serricolo. Nella lettera del 7 dicembre 1999 i servizi della Commissione hanno fatto osservare che la misura suddetta era destinata a favorire lo smercio dei prodotti floricoli (fiori recisi) proprio perché il settore presentava problemi di sovraccapacità. Essi hanno pertanto nuovamente invitato le autorità italiane a conformarsi alle disposizioni di cui al punto 3.2.2.ii degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o a chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.2.5 dei citati orientamenti. Ai sensi di quest'ultimo, la Commissione può rinunciare ad applicare i requisiti di riduzione di capacità in un ramo eccedentario del settore agricolo qualora, per misure mirate ad una particolare categoria di prodotti o di operatori, le decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari per un periodo di dodici mesi consecutivi non riguardi una quantità di prodotti superiore al 3 % della produzione totale annuale di tali prodotti nel paese di cui trattasi (i riferimenti geografici possono essere trasposti dal livello nazionale al livello regionale). Nella lettera dell'8 febbraio 2001 le autorità italiane non hanno risposto a tali osservazioni della Commissione e hanno invece presentato uno studio di mercato che dimostrava l'esistenza di sbocchi di mercato per i prodotti interessati; esso si riferiva tuttavia al periodo 1995-1997. Se ne desumevano le seguenti conclusioni:

- nel corso del periodo considerato i prezzi alla produzione e i prezzi all'ingrosso hanno registrato una tendenza all'aumento,

- in generale, i prezzi all'ingrosso sono superiori ai prezzi alla produzione,

- i prezzi all'ingrosso variano meno rispetto a quelli alla produzione,

- la produzione sotto serra comporta prezzi più elevati di quella in pieno campo.

Per quanto riguarda il principio della proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione

(34) Per quanto riguarda il contributo massimo di 600 milioni di ITL (circa 300000 EUR) fissato per azienda e la difficoltà di determinare l'entità del contributo effettivo dei beneficiari alla ristrutturazione, tenuto conto dei problemi posti dal calcolo dell'importo del debito da ammortizzare, le autorità italiane hanno spiegato nuovamente in che cosa consisterebbe l'intervento pubblico nell'ambito della ristrutturazione, sottolineando che la partecipazione chiesta ai beneficiari (un minimo del 25 %) era più che congrua. Rimarrebbero infatti a carico del beneficiario i debiti non riconducibili a debiti bancari (oneri assicurativi obbligatori, rimunerazione dei dipendenti, debiti per fornitura di beni necessari al mantenimento della produzione e debiti verso istituti previdenziali pubblici e privati). Esse hanno inoltre aggiunto che il debito capitale costituito tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996 potrebbe essere estinto fino al 20 % dalla Regione, purché non venga superata la quota massima di intervento pubblico prevista per la ristrutturazione (75 %).

(35) Questa indicazione non corrispondeva ai dati comunicati inizialmente dalle autorità italiane, poiché, come indicato al considerando 17, la somma dell'abbattimento del debito capitale e del concorso sugli interessi del mutuo pluriennale (della durata massima di 15 anni) derivante dalla ricontrattazione del debito residuo gravante sulle aziende non doveva superare il 75 % del debito scaduto al 31 dicembre 1996. Per quanto riguarda l'intervento pubblico nell'ambito della ristrutturazione aziendale, le autorità italiane hanno ampliato la base di calcolo del 75 % dell'intervento per gli investimenti da realizzare nell'ambito della ristrutturazione.

(36) Interrogate su questo elemento introdotto nella base di calcolo dell'intervento pubblico, nella lettera dell'8 febbraio 2001 le autorità italiane hanno definitivamente chiarito che l'intervento dell'amministrazione regionale consisterebbe:

a) nella concessione di sovvenzioni a fondo perduto per piccoli interventi di adeguamento tecnologico degli impianti necessari alla ristrutturazione aziendale con un'intensità di aiuto del 50 % nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle altre zone;

b) nell'abbattimento (sino al 20 %) di una quota del debito capitale scaduto maturato tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996;

c) nella concessione del concorso sugli interessi (sino al 30 % del tasso di riferimento fissato dallo Stato per i mutui di miglioramento) di un mutuo di 15 anni derivante dalla ricontrattazione del debito costituito dal debito residuo di cui alla lettera b), dalle rate scadute posteriormente al 31 dicembre 1996 e sino alla data di stipula del nuovo mutuo nonché dell'esposizione a scadere residua;

la somma delle voci a), b) e c) non deve superare il 75 % del costo totale della ristrutturazione (in altre parole, dell'importo comprendente anche il costo degli investimenti che fanno parte del piano di ristrutturazione).

(37) Per quanto riguarda la rinuncia agli interessi di mora da parte degli enti creditizi disposti a partecipare al regime, nella lettera del 9 giugno 1999 le autorità italiane hanno spiegato che l'operazione non costituisce un aiuto di Stato se si considera come precedente la valutazione del comportamento delle banche controllate dallo Stato ritenuta nella decisione 97/81/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa ad aiuti concessi dal governo austriaco sotto forma di conferimenti di capitale alla società Head Tyrolia Mares(8). Tuttavia, nel caso citato, la rinuncia degli interessi di mora non era stata considerata un aiuto di Stato in quanto era stata decisa da tutte le banche che prendevano parte all'operazione (ossia, sia banche pubbliche che banche private). Nella lettera del 7 dicembre 1999 i servizi della Commissione hanno pertanto chiesto alle autorità italiane di indicare le banche pubbliche e private disposte a rinunciare agli interessi di mora e di precisare se tutte le banche partecipanti all'operazione di ristrutturazione fossero pronte ad accettare tale rinuncia. Nella lettera dell'8 febbraio 2001 le autorità italiane hanno fornito l'elenco richiesto. Esse hanno inoltre allegato le dichiarazioni di alcune banche che confermavano la loro disponibilità a rinunciare agli interessi di mora e precisato che le banche che non avevano ritenuto opportuno dichiarare il loro accordo per iscritto, avevano comunque espresso la loro approvazione.

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari

(38) Nella lettera del 19 giugno 1999 le autorità italiane hanno confermato che potranno beneficiare degli aiuti soltanto le piccole imprese agricole che rispondono alla definizione di cui al punto 3.2.5b) degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ossia gli operatori del settore agricolo che impiegano un massimo di 10 unità lavorative annuali, comprese le società di capitali con la stessa caratteristica.

Per quanto riguarda la possibile sussistenza di un "effetto Deggendorf"

(39) In risposta alle osservazioni della Commissione [cfr. considerando 26, lettera f)], le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal beneficio degli aiuti le imprese che hanno beneficiato in passato di aiuti illegittimi e incompatibili e che non hanno proceduto al rimborso degli stessi.

(40) Con lettera del 14 settembre 2001, protocollata il 17 settembre 2001, le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di adottare una decisione definitiva entro due mesi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(9).

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(41) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Nella fattispecie, gli aiuti esaminati sono suscettibili di produrre gli effetti sopra descritti. Essi favoriscono infatti talune produzioni (ortofrutticoli e piante) e possono pertanto falsare gli scambi a causa della loro relativa importanza. Per citare un esempio, l'Italia, di cui la Sardegna costituisce un'importante zona produttiva, nel 1999 è stata il principale produttore di ortaggi dell'Unione con 15153857 tonnellate, pari al 28,7 % della produzione totale dell'Unione (52726260 tonnellate)(10). Gli aiuti ricadono perciò nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e necessitano di una deroga per poter essere dichiarati compatibili con il mercato comune.

(42) Le deroghe applicabili sono illustrate nei pertinenti orientamenti comunitari. Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà sono attualmente disciplinati dagli orientamenti comunitari adottati in materia nel 1999(11). Ai sensi del punto 7.3 dei suddetti orientamenti, gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di PMI (aiuti individuali o regimi) notificati prima del 30 aprile 2000 devono essere valutati in base agli orientamenti del 1997(12). Poiché il piano di ristrutturazione di cui trattasi è stato notificato il 12 gennaio 1998, la compatibilità con il mercato comune deve essere valutata in base agli orientamenti del 1997.

(43) Ai sensi del combinato disposto dei punti 1.1 e 2.3 di tali orientamenti del 1997 (in prosieguo "gli orientamenti"), gli aiuti di Stato destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà rientrano di norma nel campo di applicazione dell'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 1, del trattato(13), in quanto, per la loro stessa natura, essi tendono a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri, trasferendo su altre imprese più efficienti il carico degli adattamenti strutturali e incoraggiando una corsa alle sovvenzioni.

(44) Il punto 2.4 degli orientamenti prevede che: "Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di aziende in difficoltà - eccezion fatta per i casi di calamità naturali o di eventi eccezionali che sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato ... nonché, nei limiti dell'applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), per gli aiuti alla Germania ivi previsti - possono fruire di una deroga solo ed esclusivamente se ricadono nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) [in virtù del quale] la Commissione possa autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ... sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Nel caso in esame, poiché la notifica non si proponeva di soddisfare le condizioni di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, l'unica deroga che può essere invocata nell'ambito dell'esame degli aiuti è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(45) Per poter applicare tale deroga è necessario che ricorrano alcune condizioni. Trattandosi nel caso in esame di un regime di aiuti, il primo elemento da verificare è il campo di applicazione. Quest'ultimo pone un problema, in quanto, anziché notificare un regime secondo le modalità prestabilite, enunciando i principi generali che consentono di esaminare i singoli piani di ristrutturazione in una fase successiva, le autorità italiane hanno piuttosto presentato un meccanismo di ristrutturazione unico applicabile a tutti i beneficiari potenziali e caratterizzato da un tale grado di automatismo nella sua applicazione e da definizioni tali che non si può escludere che talune imprese ammesse a beneficiare degli aiuti non possiedano i requisiti necessari. A tale riguardo, la definizione più problematica è quella di nozione di impresa in difficoltà.

Definizione di impresa in difficoltà

(46) Il punto 2.1 degli orientamenti elenca i sintomi che di norma rivelano lo stato di difficoltà di un'impresa, determinato nella maggior parte dei casi dal carattere crescente dei problemi, che si tratti del livello delle perdite o della gravosità dell'indebitamento. I criteri seguiti dalle autorità italiane si fondano su una media che non consente di constatare il regolare aggravarsi dello stato delle imprese interessate. Ad esempio, poiché il piano è stabilito sulla base di una media, non si può escludere che i primi due anni del periodo preso come riferimento possano essere seguiti da un terzo anno positivo, anche se la media resta negativa. Un altro elemento da sottolineare è che, nelle misure notificate dalle autorità italiane, le perdite devono essere dichiarate dai beneficiari stessi secondo quanto prescritto dalla legge 15 maggio 1997 n. 127(14). La Commissione ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane di andare oltre quanto previsto dalla legge citata e di sottoporre a verifica tutte le dichiarazioni dei beneficiari potenziali del regime. Tuttavia, dal momento che i potenziali beneficiari non sembrano possedere contabilità aziendale, è difficile immaginare su quale base la verifica in questione potrebbe essere effettuata; ciò vale per l'insieme dei criteri utilizzati dalle autorità italiane per definire lo stato di difficoltà delle imprese del settore di cui trattasi. Mancando una valida base di controllo, la Commissione non può quindi escludere che imprese che non sarebbero veramente in difficoltà beneficino di aiuti nel quadro del regime di ristrutturazione e ritiene pertanto che la definizione data di impresa in difficoltà non sia pertinente.

(47) Oltre al problema della definizione, l'applicabilità al caso in esame della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato presuppone il rispetto di determinate condizioni, indicate al punto 3.2.2 degli orientamenti.

Ripristino della redditività

(48) La prima delle condizioni fissate al citato punto 3.2.2 è che il piano di ristrutturazione deve consentire di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Peraltro, il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e può basarsi su fattori esterni, quali incrementi di prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute.

(49) Nel caso in esame, il piano sembra fondarsi, fra l'altro, sull'ipotesi che le campagne promozionali organizzate dal ministero del Commercio estero e dal ministero delle Politiche agricole creino degli sbocchi, incrementando le esportazioni dei prodotti orticoli nei paesi dell'UE, dell'Europa centrale e orientale e nel resto del mondo. Non esiste tuttavia alcun elemento in grado di provare che tali campagne sortiranno l'effetto desiderato, ossia creeranno nuovi sbocchi. Inoltre, quanto alla determinazione del periodo necessario al ripristino della redditività, esiste una contraddizione evidente tra la volontà espressa di ripristinare la redditività delle imprese interessate in tre anni e l'ammissione delle stesse autorità italiane, secondo cui "dieci anni è il tempo normale di efficienza". Nel contesto di una ristrutturazione aziendale un periodo di dieci anni non può sicuramente essere considerato un lasso di tempo ragionevole.

(50) Un secondo elemento che interviene nell'ipotesi delle autorità italiane è la questione dei prezzi. Le conclusioni dello studio di mercato evidenziano un aumento dei prezzi nel corso del periodo considerato (1995-1997). Il periodo utilizzato come riferimento non consente tuttavia di individuare le tendenze in atto in materia di prezzi. Più volte le autorità italiane hanno affermato che il piano, che prevede un aumento degli utili grazie all'incremento della produzione, non avrebbe in alcun modo influito sulla formazione dei prezzi dei prodotti interessati. Poiché tuttavia le informazioni fornite riguardavano ogni volta un periodo passato, non è mai stato possibile verificare la fondatezza dell'affermazione. Non è assolutamente credibile che la commercializzazione di quantitativi molto più elevati di prodotti non abbia alcuna ripercussione sulla formazione dei prezzi, tanto più che l'aumento della produzione prospettato dalle autorità italiane (dell'ordine del 35-40 %) è considerevole. Si teme dunque che il regime possa influire negativamente sulla formazione dei prezzi e che il livello di produzione preso come riferimento dalle autorità italiane per assicurare il ripristino della redditività delle imprese beneficiarie non sia realistico, sia per l'entità sia perché non tiene conto del ribasso dei prezzi che potrebbe essere indotto dalla commercializzazione di quantitativi molto più elevati di prodotti e che renderebbe assai più incerto il ripristino della redditività delle imprese interessate.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(51) Un'altra condizione imposta relativamente agli aiuti alla ristrutturazione è l'adozione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. Tali misure si devono concretizzare in una riduzione irreversibile della capacità o nella chiusura degli impianti da parte dei beneficiari degli aiuti, qualora si riscontri una sovraccapacità strutturale nel settore considerato. Ove non sussista una sovraccapacità strutturale, la Commissione non chiede di regola una riduzione della capacità a fronte dell'aiuto. Occorre tuttavia dimostrare che l'aiuto verrà impiegato esclusivamente per ripristinare la redditività dell'impresa e che non consentirà al beneficiario di aumentare la sua capacità produttiva durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, se non nella misura indispensabile a ripristinare la redditività stessa e quindi senza falsare indebitamente la concorrenza.

(52) Per quanto riguarda la questione della eventuale riduzione di capacità, le autorità italiane hanno precisato che i beneficiari del regime sarebbero unicamente piccole imprese agricole ai sensi del punto 3.2.5.b) degli orientamenti, ossia operatori che impiegano un massimo di 10 unità lavorative annuali. Le autorità italiane avrebbero pertanto potuto chiedere l'applicazione delle disposizioni speciali degli orientamenti relative al settore agricolo, come era stato loro proposto dalla Commissione. Poiché ciò non è stato fatto (cfr. considerando 33), la Commissione ha dovuto valutare il regime di aiuti in oggetto alla luce delle condizioni generali di cui al punto 3.2.2.

(53) Nel caso in esame e secondo le più recenti informazioni disponibili, la Commissione ha potuto constatare che, indipendentemente dal punto degli orientamenti applicato per questo aspetto, non sussiste o non sembra più sussistere una sovraccapacità strutturale nei settori di attività oggetto del regime di ristrutturazione. La Commissione non ritiene pertanto necessario chiedere una riduzione della capacità produttiva dei beneficiari.

(54) Poiché non è richiesta alcuna riduzione di capacità, occorre dimostrare che gli investimenti previsti servono unicamente a ripristinare la redditività dell'impresa, senza falsare la concorrenza. A tale riguardo esiste un forte rischio che gli investimenti falsino la concorrenza in quanto finalizzati ad aumentare la produzione. La conseguente ripercussione sui prezzi inciderebbe direttamente sugli utili, e dunque sulle attività, delle imprese concorrenti.

Aiuto proporzionato ai costi e ai benefici della ristrutturazione

(55) Tra le condizioni da soddisfare figura anche quella relativa alla proporzionalità tra i costi e i benefici della ristrutturazione. Per garantire tale proporzionalità, i beneficiari dell'aiuto devono di norma contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri, sia ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Tenuto conto della partecipazione della Regione al regime di ristrutturazione (fino al 75 % dell'importo globale della ristrutturazione), la Commissione ritiene che la partecipazione dei beneficiari alla ristrutturazione non sia sufficientemente significativa. Tale parere è confermato dal fatto che, quando è stato richiesto alle autorità italiane di fornire precisazioni circa la contropartita che i beneficiari potrebbero fornire con fondi propri, esse si sono limitate a rispondere che avrebbero chiesto una contropartita agli interessati, unicamente qualora essi disponessero di un patrimonio netto e se il contributo in questione fosse assolutamente indispensabile per l'equilibrio finanziario dell'impresa e non ne compromettesse l'efficienza. La risposta non solo non fornisce alcuna indicazione sullo sforzo che le aziende sarebbero chiamate a compiere, ma suggerisce che ad alcune di esse non verrebbe richiesto alcuno sforzo; ciò dimostra una sproporzione tra l'intervento della Regione e quello dei beneficiari.

(56) Tale sproporzione è accentuata dall'entità del contributo che può essere concesso a ciascuno dei beneficiari (600 milioni di ITL, ossia circa 300000 EUR), dato che, secondo le indicazioni fornite dalle stesse autorità italiane, il regime è destinato a piccole imprese agricole, ossia ad operatori che impiegano un massimo di 10 unità lavorative annuali.

(57) Peraltro, sempre nell'ambito dell'esame di tale sproporzione, le autorità italiane hanno sostenuto che la rinuncia agli interessi di mora da parte delle banche creditrici non costituiva un aiuto di Stato. A sostegno di questa affermazione esse hanno citato la valutazione, effettuata dalla Commissione, del comportamento delle banche controllate dallo Stato nei riguardi degli aiuti concessi dal governo austriaco alla società Head Tyrolia Mares (cfr. considerando 37). Le autorità italiane hanno poi trasmesso le dichiarazioni di quattro banche che confermavano di essere effettivamente disposte a rinunciare agli interessi di mora sulle somme dovute, aggiungendo che le banche che non avevano ritenuto opportuno confermare il loro accordo per iscritto avevano comunque espresso la loro approvazione. Tali documenti non bastano tuttavia per dimostrare l'analogia tra il caso in esame e quello degli aiuti alla società austriaca di cui sopra in quanto, come spiegato al considerando 37, sarebbe stato necessario che tutte le banche (ossia le banche pubbliche e le banche private) rinunciassero agli interessi di mora affinché si potesse affermare che l'operazione non comportava elementi di aiuto di Stato. Nella fattispecie, l'affermazione delle autorità italiane secondo la quale le banche che non avevano ritenuto opportuno confermare il loro accordo per iscritto avevano comunque espresso la loro approvazione non costituisce una prova formale della posizione delle banche stesse. Tenuto conto che non tutte le banche avevano trasmesso una dichiarazione scritta e che non era pertanto possibile determinare se erano tutte effettivamente disposte a rinunciare agli interessi di mora, la Commissione non può escludere la possibilità che le banche pubbliche e private reagiscano in maniera diversa nei confronti della rinuncia agli interessi. L'operazione si configurerebbe pertanto come un aiuto, impossibile da quantificare per mancanza di informazioni e difficilmente sostituibile nell'ambito della ristrutturazione in quanto, nella definizione del piano, le autorità italiane hanno dato per scontato che l'operazione non comportasse un aiuto di Stato e che di essa pertanto non si dovesse tenere conto nel calcolo del 75 % dell'intervento pubblico.

(58) Infine, per quanto riguarda l'"effetto Deggendorf" menzionato ai considerando 26, lettera f) e 39, l'impegno assunto dalle autorità italiane di escludere dal beneficio degli aiuti le imprese che hanno beneficiato in passato di aiuti illegittimi e incompatibili e non hanno proceduto al rimborso degli stessi elimina i dubbi formulati al riguardo dalla Commissione nell'ambito del procedimento.

V. CONCLUSIONI

(59) Nonostante le spiegazioni fornite dalle autorità italiane in risposta al procedimento avviato a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione presentato da dette autorità sia fondato su una definizione inadeguata di imprese in difficoltà, che lo scenario del ripristino della redditività per le imprese interessate non sia realistico, che sussista un rischio effettivo di distorsione della concorrenza, a causa della ripercussione dell'aumento di capacità sui prezzi e, pertanto, sugli utili e sulle attività dei concorrenti e che l'aiuto sia sproporzionato rispetto ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Alla luce delle considerazioni suesposte e tenuto conto del fatto che, nella lettera del 14 settembre 2001, le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, di adottare entro due mesi una decisione definitiva, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha dovuto concludere che il regime di aiuti alla ristrutturazione cui la Sardegna intende dare esecuzione non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di conseguenza non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Va osservato, infine, che tutte le considerazioni sopra formulate sarebbero altrettanto valide se il regime fosse stato esaminato alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà adottati nel 1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti al quale la Regione Sardegna (Italia) intende dare esecuzione, in virtù della delibera di giunta n. 48/7 del 2 dicembre 1997, è incompatibile con il mercato comune.

A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU C 187 del 3.7.1999, pag. 2.

(2) GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

(3) Cfr. nota 2.

(4) Sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1995 nella causa C-355/95, P. Textilwerbe Deggendorf GmbH (TWD) contro Commissione europea e Repubblica federale di Germania (Raccolta 1997, pag. I-2549, punto 25 della motivazione).

(5) A norma di tale articolo, gli elementi costitutivi del patrimonio netto sono, in generale, il capitale, la riserva da soprapprezzo delle azioni, le riserve di rivalutazione, la riserva legale, la riserva per azioni proprie in portafoglio, le riserve statutarie, altre riserve distintamente indicate, utili (perdite) portati a nuovo e utile (perdita) dell'esercizio.

(6) Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e relative disposizioni di attuazione.

(7) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(8) GU L 25 del 28.1.1997, pag. 26.

(9) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(10) Nel 2000 l'Italia ha prodotto 16308854 tonnellate di ortaggi. Poiché i dati relativi a tutti gli Stati membri non sono ancora disponibili, non è possibile determinare quale percentuale della produzione dell'Unione rappresenti questa quantità. Si noterà tuttavia che, sulla base dei dati disponibili, l'Italia è l'unico paese che ha visto la propria produzione aumentare sensibilmente tra il 1999 e il 2000.

(11) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(12) Cfr. nota 2.

(13) Il paragrafo 1 di detto articolo dispone: "Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

(14) Cfr. nota 6.