32002D0226

2002/226/CE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico ("Amnesic Shellfish Poison" — ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1009]

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 16/03/2002 pag. 0065 - 0066


Decisione della Commissione

del 15 marzo 2002

che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico ("Amnesic Shellfish Poison" - ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 1009]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'ultimo paragrafo del capitolo V, dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1) Il capitolo V, punto 7, lettera a), dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE prevede che il tenore complessivo di veleno amnesico (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente) non deve superare i 20 mg/kg di acido domoico (AD) valendosi del metodo della cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC).

(2) Per i molluschi bivalvi delle specie Pecten maximus e Pecten jacobaeus, gli studi scientifici hanno mostrato che con una concentrazione di AD nel corpo intero compresa tra 20 e 250 mg/kg, in determinate condizioni restrittive, la concentrazione di AD nel muscolo adduttore e/o nelle gonadi destinati al consumo umano è di regola inferiore al limite dei 20 mg/kg.

(3) Alla luce di studi recenti, è opportuno stabilire, unicamente per la fase della raccolta e solo per i molluschi bivalvi appartenenti alla specie di cui sopra, un tenore di ASP superiore a quello stabilito dalla direttiva 91/492/CEE per quanto riguarda il corpo intero.

(4) Spetta alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare gli stabilimenti a svolgere la preparazione specifica di detti molluschi bivalvi e di verificare l'applicazione soddisfacente delle procedure di "autocontrolli sanitari" di cui all'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

(5) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate quando le prove scientifiche indicheranno la necessità di introdurre altri controlli sanitari, o di modificare i parametri stabiliti allo scopo di tutelare la sanità pubblica.

(6) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga al punto 7, lettera a), del capitolo V, dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta di molluschi bivalvi delle specie Pecten maximus e Pecten jacobaeus con una concentrazione di acido domoico (AD) nel corpo intero superiore a 20 mg/kg ma inferiore a 250 mg/kg, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. I requisiti cui si riferisce il paragrafo 1 sono i seguenti:

a) i molluschi devono essere soggetti alle condizioni di raccolta previste dall'allegato alla presente decisione;

b) devono essere trasportati in contenitori o veicoli, sigillati su istruzione dell'autorità competente, e inviati direttamente dalle zone di produzione ad uno stabilimento approvato autorizzato a effettuare la preparazione specifica di detti molluschi, che comporta l'asportazione dell'epatopancreas, dei tessuti molli o di altre eventuali parti contaminate non conformi alle specifiche previste al punto 2 dell'allegato. L'autorità competente deve trasmettere alla Commissione europea e agli Stati membri un elenco degli stabilimenti autorizzati;

c) devono essere corredati di un documento di registrazione emesso dall'autorità competente, per ogni partita, che sia conforme ai requisiti previsti al capitolo II, punto 6, dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e che specifichi la parte o le parti anatomiche che possono essere sottoposte a lavorazione per il consumo umano. Non è consentita un'autorizzazione di trasporto permanente concessa dall'autorità competente;

d) dopo rimozione totale dell'epatopancreas, dei tessuti molli e di eventuali altre parti contaminate, non devono contenere nel muscolo adduttore e/o nelle gonadi destinati al consumo umano un tenore di ASP identificabile con il metodo HPLC superiore a 20 mg/kg di AD.

Articolo 2

1. Ogni partita del prodotto finale deve essere sottoposta a prova dallo stabilimento autorizzato. Ogni campione, quale definito nell'allegato, il quale superi i 20 mg/kg di AD comporta la distruzione dell'intera partita, sotto il controllo dell'autorità competente.

2. Epatopancreas, tessuti molli ed eventuali altre parti tossiche che superino i tenori fissati al punto 2 dell'allegato (compreso il prodotto finale che superi i 20 mg/kg di AD), devono essere distrutti sotto il controllo dell'autorità competente.

3. L'autorità competente garantisce che gli "autocontrolli sanitari" previsti all'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio si applichino alla preparazione di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b), della presente decisione. Il produttore informa l'autorità competente di eventuali risultati nel prodotto finito non conformi al capitolo V, punto 7, lettera a), dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE.

Articolo 3

Le disposizioni della presente decisione sono riesaminate alla luce dei progressi scientifici.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

ALLEGATO

1. Non è ammessa la raccolta di molluschi bivalvi delle specie Pecten maximus e Pecten jacobaeus qualora si verifichi un caso di tossicità attiva da ASP nelle acque delle zone di produzione, come stabilito dal capitolo VI, punto 2, dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE.

2. Si può applicare un regime di raccolta limitata di molluschi con una concentrazione di AD nel corpo intero superiore a 20 mg/kg se due analisi consecutive dei campioni, prelevati a intervalli compresi fra 1 e non più di 7 giorni, mostrano che la concentrazione nell'intero mollusco è inferiore a 250 mg/kg e la concentrazione di AD nelle parti destinate al consumo umano, che devono essere esaminate separatamente, è inferiore a 4,6 mg/kg. Le analisi del corpo intero saranno eseguite su un omogenato di 10 molluschi. L'analisi delle parti commestibili sarà eseguita su un omogenato di 10 parti individuali.

3. I punti di campionamento sono stabiliti dall'autorità competente per far sì che i molluschi soddisfino i requisiti di cui al punto 2 del presente allegato. Una volta consentita la raccolta, la frequenza di campionamento per la determinazione dell'AD nei molluschi (corpo intero, come pure muscolo adduttore e gonadi separatamente) è di un minimo settimanale. La raccolta potrà continuare se i risultati saranno conformi ai requisiti del punto 2.