32002D0171

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2001, relativa ad interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carboniera dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3005]

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 27/02/2002 pag. 0027 - 0031


Decisione della Commissione

del 2 ottobre 2001

relativa ad interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carboniera dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2002

[notificata con il numero C(2001) 3005]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/171/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera del 22 novembre 2000 la Germania, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti che prevedeva di concedere all'industria carboniera nel 2002.

(2) La decisione n. 3632/93/CECA scade il 23 luglio 2002. Ai sensi della predetta decisione la Commissione si pronuncia esclusivamente sugli aiuti concessi all'industria carboniera fino al 23 luglio 2002. Con lettera del 30 gennaio 2001 la Commissione ha pertanto chiesto alla Germania di comunicarle l'importo per i singoli interventi dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2002.

(3) Le informazioni chieste dalla Commissione sono state fornite con lettera del 16 luglio 2001. La Germania ha calcolato l'importo degli aiuti per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 fondandosi su un modello teorico che determina il numero di giornate di attività nel periodo considerato proporzionandolo al numero di giornate di attività per tutto il 2002.

(4) A norma della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione si pronuncia sugli aiuti riportati di seguito:

a) un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 1917 milioni di DEM;

b) un aiuto per la riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione, di importo pari a 785 milioni di DEM;

c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 33 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie);

d) un aiuto a copertura degli oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 1320 milioni di DEM.

(5) Agli importi considerati va aggiunta una sovvenzione incrociata di 200 milioni di DEM per il 2002, proveniente dal settore non carboniero ("settore bianco") della RAG AG. Tale obbligo cui soggiace l'impresa rientra in un accordo ("compromesso sul carbone") stipulato il 13 marzo 1997 fra il governo federale e gli esecutivi dei Länder Nordrhein-Westfalen e Saarland (Renania Settentrionale-Westfalia e Saar) nonché con le imprese del settore carboniero, in consultazione con le organizzazioni sindacali dei settori carbonieri ed elettrico. Il governo federale si fa cauzione per l'importo necessario per la sovvenzione incrociata prevista e la RAG AG gli versa ogni sei mesi un importo pari allo 0,25 % della cauzione. In caso di utilizzo della cauzione i pagamenti dovranno provenire dai futuri introiti della RAG AG nel settore "bianco".

(6) Nella comunicazione del 22 novembre 2001 la Germania ha confermato che per il 2002 la RAG AG trasferirà 200 milioni di DEM dal settore bianco a quello minerario. Dalle comunicazioni della Germania non risulta che debba essere necessario ricorrere alla cauzione del governo federale per l'importo di cui sopra. Tale importo pertanto non contiene elementi di aiuti di Stato a norma dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA. I versamenti della RAG AG per la cauzione del governo federale rappresentano inoltre una controprestazione adeguata per gli eventuali vantaggi che l'impresa potrebbe trarne.

(7) Gli interventi finanziari di cui al punto 4, cui la Germania intende procedere, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve pertanto pronunciarsi al riguardo conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa decisione. Nella sua valutazione la Commissione verifica che siano rispettati gli obiettivi e i criteri generali di cui all'articolo 2 e i criteri specifici di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata decisione e che gli aiuti siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della medesima decisione la Commissione valuta inoltre la conformità delle misure notificate con il piano ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera tedesca, approvato dalla Commissione con la decisione 1999/270/CECA(2) e con la decisione 2001/361/CECA(3).

II

(8) Gli aiuti che la Germania intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003, pari a 1917 milioni di DEM, sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.

(9) La concessione degli aiuti in questione è riservata esclusivamente alla copertura delle perdite di esercizio relative alle capacità di produzione che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino e dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

(10) Le misure di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento e riduzione dell'attività condotte dal 1994 in poi hanno consentito di ridurre in misura significativa i costi di produzione del carbone. Nei siti estrattivi che beneficiano di aiuti ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, i costi di produzione, a prezzi costanti 1992 [tra il 1994 e il 2000 sono scesi del 15 %. Nel 2001 i costi dovrebbero scendere di circa il 6 % e nel gennaio 2002 di circa il 4 %](4).

(11) La diminuzione dei costi di produzione è il risultato del profondo processo di ristrutturazione dell'industria carboniera e in particolare della progressiva chiusura delle unità di produzione maggiormente deficitarie, non rispondenti ai criteri fissati dall'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA. Il piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività, approvato dalla Commissione con decisione 2001/361/CECA, prevede per il 2002 la fusione delle miniere "Friedrich Heinrich/Rheinland" e "Niederberg". Sarà definitivamente interrotta la coltivazione nel sito estrattivo Niederberg, mentre i due giacimenti mantenuti in attività dipenderanno dalla miniera Friedrich Heinrich/Rheinland. Dopo la fusione del 2002 le miniere dovrebbero avere una capacità produttiva di circa 3,5 milioni di t, con una riduzione di circa 2 milioni di t rispetto al 2000, e daranno lavoro a 3800 minatori, ovvero 1000 in meno rispetto al 2000.

(12) La riduzione dei costi di produzione contribuirà a migliorare l'efficienza economico-finanziaria dell'industria carboniera tedesca. Anche se il livello di tali costi resta elevato, i provvedimenti presi hanno permesso di conseguire una significativa riduzione tendenziale dei costi di produzione, contribuendo ad attenuare l'insufficiente redditività e la mancanza di competitività dell'industria carboniera.

(13) La Commissione ha effettuato un esame approfondito delle condizioni di esercizio e della situazione economica di ciascuna unità di produzione. Anche se esistono differenze tra i costi di produzione dei diversi siti estrattivi, la situazione dei singoli siti non differisce sostanzialmente dalla situazione e dall'evoluzione del settore carboniero nel suo insieme. Le condizioni e le conclusioni dell'analisi dei dati relativi all'insieme dell'industria carboniera tedesca si possono quindi applicare, mutatis mutandis, alle singole unità di produzione.

(14) Nel compromesso sul carbone del 1997 era prevista per il 2000 una produzione ancora pari a 37 milioni di tec(5), ma le misure complementari avranno come conseguenza una riduzione a 28,5 milioni di tec già nel 2002.

(15) Le misure di ristrutturazione prese dalla Germania contribuiscono alla riduzione graduale degli aiuti all'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA.

(16) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania adotta le misure necessarie affinché l'importo degli aiuti per tonnellata non ecceda, per unità produttiva, il divario tra il costo di produzione e le prevedibili entrate. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della summenzionata decisione, la Germania si impegna inoltre a verificare che l'importo degli aiuti al funzionamento per tonnellata non determini per il carbone comunitario prezzi inferiori a quelli praticati per il carbone di analoga qualità proveniente da paesi terzi.

(17) Se per talune capacità di produzione non fosse possibile rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania dovrà giustificare le eventuali divergenze rispetto alle previsioni indicate nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività e alle previsioni economiche e finanziarie presentate alla Commissione nel quadro delle notifiche degli aiuti relativi al 2002. Se del caso, la Germania proporrà di propria iniziativa alla Commissione le misure correttive necessarie, in particolare misure complementari di riduzione della capacità di produzione.

(18) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania e in considerazione degli obblighi che incombono al governo tedesco, quali indicati ai considerando da 36 a 44 della presente decisione, gli aiuti al funzionamento previsti per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 3.

III

(19) Gli aiuti che la Germania intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003, pari a 785 milioni di DEM, sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.

(20) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della succitata decisione, la concessione degli aiuti in questione è riservata esclusivamente alla copertura delle perdite di esercizio di siti estrattivi che non soddisfano alle condizioni fissate nell'articolo 3, paragrafo 2, della stessa decisione.

(21) Gli aiuti sono destinati a coprire le perdite di esercizio dei siti estrattivi che saranno chiusi in seguito alla fusione delle miniere Friedrich Heinrich/Rheinland e Niederberg e le perdite di esercizio delle capacità di produzione che saranno chiuse dopo il 2002 a norma della decisione 2001/361/CECA. Le riduzioni di capacità mirano infatti a concentrare la produzione nei siti che offrono, in termini di costi di produzione, le migliori prospettive di miglioramento dell'efficienza economico-finanziaria.

(22) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, il rinvio della chiusura di talune unità di produzione successivamente alla data ultima di vigenza del trattato CECA è determinato da motivi sociali e regionali eccezionali. Le misure in questione si iscrivono in un piano di riduzione progressiva e costante dell'attività, che prevede una notevole diminuzione della produzione prima del termine di validità della decisione.

(23) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania pone in applicazione le misure necessarie perché gli aiuti per tonnellata non eccedano, per unità produttiva, il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della summenzionata decisione, la Germania si impegna inoltre a verificare che gli aiuti per tonnellata alla riduzione dell'attività non diano luogo a prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per carbone di analoga qualità proveniente dai paesi terzi.

(24) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, e in considerazione degli obblighi che incombono al governo tedesco, quali indicati ai considerando da 36 a 44 della presente decisione, gli aiuti alla riduzione dell'attività previsti per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 4.

IV

(25) Gli aiuti di 33 milioni di DEM sono destinati a finanziarie i premi ai minatori dell'industria carboniera tedesca ("Bergmannsprämie") per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003. Si tratta di un incentivo, pari a 10 DEM per turno in sotterraneo, a favore del personale qualificato per incoraggiare l'attività in sotterraneo e promuovere la razionalizzazione della produzione. Secondo quanto notificato dalla Germania, tali aiuti sono destinati ad erogare un premio in denaro ai minatori. Benché il premio non incida direttamente nel calcolo dei costi di produzione dell'impresa, l'aiuto che finanzia tale premio riduce gli oneri salariali sostenuti dalle imprese. In senso lato pertanto si può affermare che tale premio si costituisce oggettivamente un elemento dei costi di produzione dell'impresa. Si tratta quindi di un aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, che va esaminato alla luce dell'articolo 3 della medesima decisione.

(26) Gli aiuti in questione, permettendo di incrementare per quanto possibile la produttività, agevolano la ristrutturazione e la razionalizzazione del settore carboniero. Essi contribuiscono così al conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, vale a dire a realizzare, in funzione dei prezzi del carbone sul mercato mondiale, nuovi progressi verso l'efficienza economico-finanziaria per ridurre gradualmente gli aiuti.

(27) In una certa misura questi aiuti contribuiscono, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3 della citata decisione, ad attenuare la mancanza di competitività dell'industria carboniera, in quanto l'incremento di produttività realizzato grazie al mantenimento di personale qualificato in sotterraneo permette una riduzione dei costi di estrazione del carbone.

(28) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania si impegna a garantire che il "Bergmannsprämie" sommato agli altri aiuti alla produzione corrente non ecceda per unità produttiva e per anno il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili.

(29) In considerazione dei fatti sopra esposti e sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, gli aiuti previsti per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003 a titolo di "Bergmannsprämie" sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.

V

(30) Gli aiuti pari a 1320 milioni di DEM, che la Germania intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003 sono destinati a coprire i costi derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri pregressi).

(31) L'impatto della chiusura di tre miniere nel 2000: "Westfalen", "Göttelborn/Reden" ed "Ewald/Hugo" motiva l'importo relativamente elevato degli aiuti. Anche la fusione delle miniere "Auguste Victoria" e "Blumenthal/Haard" nel 2001, nonché delle miniere "Friedrich Heinrich/Rheinland" e "Niederberg" nel 2002 contribuisce ad aumentare i costi per oneri eccezionali.

(32) Ad eccezione dei costi delle prestazioni sociali, a carico degli Stati membri come contributo speciale ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA, tali aiuti sono destinati alla copertura degli oneri relativi al pagamento delle prestazioni sociali connesse al pensionamento anticipato dei lavoratori, delle altre spese eccezionali per i lavoratori occasionate dalla rescissione del contratto di lavoro a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione, al pagamento di pensioni e di capitalizzazioni di rendite non comprese nel regime assicurativo legale e versate a lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione ed a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni e infine alle forniture gratuite di carbone ai lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni. Sotto il profilo tecnico e finanziario gli aiuti sono destinati a finanziare opere supplementari per garantire la sicurezza nelle miniere a seguito di operazioni di ristrutturazione e a coprire deprezzamenti intrinseci eccezionali purché risultanti dalla ristrutturazione del settore.

(33) Tali costi sono conformi alle categorie di cui all'allegato della decisione n. 3632/93/CECA, più in particolare a costi esplicitamente indicati al punto I, lettere a), b), c), d), f) e k). Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della succitata decisione, gli aiuti previsti dalla Germania per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003 non superano i costi impegnati.

(34) L'assunzione di questi costi allevia gli oneri a carico delle imprese beneficiarie e ne riduce lo squilibrio finanziario, permettendo loro di proseguire l'attività. Gli aiuti sono pertanto conformi agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

(35) In considerazione dei fatti sopra esposti e sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, gli aiuti a copertura di oneri eccezionali per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003 sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 5.

VI

(36) Dato l'obiettivo di ridurre al minimo gli aiuti e sulla base dei principi dichiarati dalla Germania, di limitarne la concessione alla produzione di carbone per la generazione di energia elettrica e per l'industria siderurgica della Comunità, la Germania si impegna a garantire che le vendite agli altri comparti dell'industria e all'utenza domestica avvengano a prezzi al netto di eventuali versamenti compensativi che coprono i costi di produzione.

(37) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti vanno iscritti nei bilanci pubblici nazionali, regionali o locali o devono inserirsi in meccanismi strettamente equivalenti.

(38) La Commissione rammenta inoltre alla Germania che, secondo il principio alla base della normativa in materia di aiuti all'industria carboniera, questi devono imperativamente corrispondere all'interesse della Comunità e non possono perturbare il corretto funzionamento del mercato comune. Per questi motivi la Germania provvederà affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né suscitano discriminazioni tra produttori, acquirenti e consumatori di carbone nella Comunità.

(39) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 86 del trattato CECA, la Germania si impegna a vigilare affinché gli aiuti siano limitati a quanto strettamente necessario tenuto conto delle motivazioni economiche connesse all'indispensabile ristrutturazione dell'industria carboniera e delle ragioni sociali e regionali correlate al declino del settore carboniero della Comunità.

(40) Gli aiuti non possono conferire vantaggi economici diretti o indiretti a produzioni per le quali essi non sono autorizzati o ad attività diverse da quella di estrazione del carbone, per esempio attività industriali correlate all'estrazione o alla trasformazione di carbone comunitario.

(41) Per dar modo alla Commissione di esaminare se, nelle capacità produttive a favore delle quali sono erogati aiuti al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, si constati effettivamente una riduzione tendenziale e significativa dei costi di produzione, sulla base dei prezzi del carbone sui mercati internazionali, la Germania si impegna a comunicare alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, i costi di produzione di ciascuna unità produttiva relativi all'anno precedente, nonché tutti i dati prescritti dall'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

(42) Se non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, della succitata decisione, la Germania propone alla Commissione le necessarie misure correttive, come il riesame della classificazione delle capacità di produzione in conformità degli articoli 3 o 4 di detta decisione.

(43) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione esamina se gli aiuti accordati a favore della produzione corrente rispondano ai soli fini definiti agli articoli 3 e 4 della stessa decisione. La Germania deve comunicare entro il 30 settembre 2003 l'entità degli aiuti effettivamente versati dal 1o gennaio 2001 al 23 luglio 2003. Deve inoltre comunicare gli eventuali conguagli degli importi notificati in origine. In sede di calcolo definitivo annuo la Germania deve fornire tutti gli elementi necessari alla verifica dell'osservanza dei criteri stabiliti negli articoli citati.

(44) Nell'approvare gli aiuti la Commissione ha tenuto conto, in particolare, della necessità di limitare al massimo le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata ad adottare per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003 i seguenti provvedimenti a favore dell'industria carboniera:

a) un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 1917 milioni di DEM;

b) un aiuto alla riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 785 milioni di DEM;

c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 33 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie);

d) un aiuto a copertura degli oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 1320 milioni di DEM.

Articolo 2

La Germania garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati nelle sue comunicazioni del 22 novembre 2000 e del 16 luglio 2001 e che le vengano restituite le somme per spese non effettuate, sopravvalutate o utilizzate in modo non corretto in relazione agli interventi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania comunica entro e non oltre il 30 settembre 2003 gli importi effettivamente versati per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2003.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

Per la Commissione

Loyola de Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(2) GU L 109 del 27.4.1999, pag. 14.

(3) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 55.

(4) La decisione della Commissione contiene dati sui costi di produzione di Deutsche Steinkohle AG da trattare in maniera riservata. Essi sono stati sostituiti - unicamente per la presente comunicazione - con dati in percentuale.

(5) tec= tonnellata equivalente carbone.