32002D0167

2002/167/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 26/02/2002 pag. 0036 - 0037


Decisione del Consiglio

del 18 febbraio 2002

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

(2002/167/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Nelle domande presentate il 15 giugno 2000 e il 28 febbraio 2001 riguardanti le misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle regioni ultraperiferiche, il Portogallo fa presente che l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta per il rum e i liquori prodotti e consumati a Madera e per i liquori e le acquaviti prodotti e consumati nelle Azzorre è giudicata indispensabile per la sopravvivenza dei settori di attività connessi alla produzione e alla commercializzazione delle bevande in questione. Se si considerano infatti gli elevati prezzi di costo di queste attività, dovuti per lo più all'insularità (aziende di dimensioni ridotte, modesti quantitativi prodotti, lontananza, discontinuità geografica e dimensioni limitate del mercato locale), solo una riduzione dell'onere fiscale che grava sul rum, sui liquori e sulle acquaviti prodotti in queste isole e venduti in pratica solo sui loro mercati locali potrà ripristinare la posizione concorrenziale di questi prodotti rispetto alle bevande alcoliche analoghe importate o fornite dal resto della Comunità, garantendo quindi la sostenibilità dei settori di attività in questione. Per ripristinare questa posizione concorrenziale occorre ridurre l'onere fiscale onde compensare, per le bevande alcoliche prodotte nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, lo svantaggio concorrenziale derivante dai loro costi di produzione e di commercializzazione più elevati. Dall'analisi delle cifre relative ai prezzi di vendita delle bevande alcoliche vendute nelle regioni suddette risulta che una riduzione dell'aliquota d'accisa pari al 75 % della normale aliquota nazionale portoghese sull'alcole etilico permetterebbe di allineare i prezzi di vendita delle bevande alcoliche prodotte a Madera e nelle Azzorre con quelli delle bevande analoghe importate o fornite dal resto della Comunità, garantendo la sopravvivenza e l'eventuale espansione dell'industria esistente. Le vendite di bevande alcoliche prodotte a Madera e nelle Azzorre, pari attualmente a 360000 litri all'anno, assicurano circa 130 posti di lavoro diretti, di cui 70 stagionali.

(2) L'applicazione da parte del Portogallo, in deroga all'articolo 90 del trattato, di un'aliquota d'accisa ridotta al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre, è pertanto necessaria e giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di queste regioni.

(3) Vista la necessità di garantire agli operatori economici locali il clima di sicurezza fiscale necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali, nonché di fissare una data limite per l'applicazione delle deroghe fiscali, la presente deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di sette anni.

(4) È tuttavia necessario associare una proroga di tale durata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale.

(5) La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota normale applicabile all'alcole, fissata all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle eliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche(3).

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata:

1) per quanto riguarda Madera:

a) al rum definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(4) avente la caratteristica geografica "Rum da Madeira" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'allegato II, punto 1 di detto regolamento;

b) ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89 ottenuti da frutta o da piante regionali.

2) per quanto riguarda le Azzorre:

a) ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutta o da materie prime regionali;

b) all'acquavite di vino e all'acquavite di vinaccia o marc, aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1576/89.

Articolo 3

L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all'aliquota nazionale standard sull'alcole.

Articolo 4

Entro e non oltre il 31 dicembre 2005, il Portogallo trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2008.

Articolo 6

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué i Camps

(1) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 210.

(2) Perere espresso il 7 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

(4) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).