2002/162/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 618]
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0045 - 0045
Decisione della Commissione del 22 febbraio 2002 che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna [notificata con il numero C(2002) 618] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/162/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3), in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, lettera b) e 11, paragrafo 1, lettera f), considerando quanto segue: (1) Nella regione spagnola della Catalogna si sono verificati alcuni focolai di peste suina classica. (2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE. (3) In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/31/CE(5), recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna; ii) la decisione 2002/33/CE(6) relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio; e iii) la decisione 2002/41/CE(7), che stabilisce modalità supplementari per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica. (4) Alla luce dell'evolversi della situazione nella zona interessata della Spagna, è opportuno prorogare le misure e le condizioni adottate nonché modificare di conseguenza le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE: a) la data "20 febbraio 2002" è sostituita dalla data "20 marzo 2002"; b) la data "28 febbraio 2002" è sostituita dalla data "31 marzo 2002". Articolo 2 All'articolo 2 della decisione 2002/33/CE la data "28 febbraio 2002" è sostituita dalla data "31 marzo 2002". Articolo 3 All'articolo 4 della decisione 2002/41/CE la data "28 febbraio 2002" è sostituita dalla data "31 marzo 2002". Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. (4) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56. (5) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 31. (6) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 35. (7) GU L 19 del 22.1.2002, pag. 47.