32002D0110

2002/110/CE: Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2002, recante seconda modifica della decisione 2000/574/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Færøer (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 450]

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 12/02/2002 pag. 0013 - 0013


Decisione della Commissione

dell'11 febbraio 2002

recante seconda modifica della decisione 2000/574/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Færøer

[notificata con il numero C(2002) 450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/110/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Nel settembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/574/CE(4) che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) nei salmonidi delle isole Færøer. La decisione 2001/312/CE(5) ha prorogato tali misure al 1o febbraio 2002.

(2) Nel corso del 2001, nelle isole Færøer sono stati rilevati altri cinque focolai di ISA. L'eradicazione della malattia non è prevista per il prossimo futuro.

(3) Data la situazione epidemiologica dell'anemia infettiva del salmone nelle isole Færøer, le misure di cui alla decisione 2000/574/CE sono prorogate al 1o febbraio 2003.

(4) È opportuno estendere le misure di restrizione previste all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2000/574/CE, relative alle uova e ai gameti della famiglia dei salmonidi, per il tempo necessario a riesaminare e valutare adeguatamente il rischio di trasmissione dell'ISA tramite tali prodotti. Anche il periodo stabilito per il riesame di tali misure sarà pertanto prorogato al 1o febbraio 2003.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2000/574/CE la data "1o febbraio 2002" è sostituita dalla data "1o febbraio 2003".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 26.

(5) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 66.