32002D0109

2002/109/CE: Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2002, recante terza modifica della decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 443]

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 12/02/2002 pag. 0012 - 0012


Decisione della Commissione

dell'11 febbraio 2002

recante terza modifica della decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia

[notificata con il numero C(2002) 443]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) in Norvegia, nel luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) nei salmonidi della Norvegia(4). Tale decisione è stata in seguito modificata due volte, ultimamente dalla decisione 2001/313/CE(5). Le misure includono un divieto di importazione nella Comunità di salmoni vivi nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti a base di salmone destinati al consumo umano e sono applicabili fino al 1o febbraio 2002.

(2) Nel corso del 2001, la Norvegia ha segnalato nuovi focolai di ISA. Nonostante le autorità veterinarie norvegesi abbiano adottato delle misure di protezione, non si può prevedere una rapida eradicazione della malattia.

(3) Tenuto conto della situazione sanitaria in Norvegia, è opportuno prorogare al 1o febbraio 2003 l'applicazione delle misure previste dalla decisione 1999/766/CE.

(4) È necessario estendere le misure di restrizione introdotte dalla decisione 1999/766/CE, relative alle uova e ai gameti della famiglia dei salmonidi, per il tempo necessario a riesaminare e valutare adeguatamente il rischio di trasmissione dell'ISA tramite tali prodotti. Il periodo stabilito per il riesame di tali misure è pertanto prorogato al 1o febbraio 2003.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 1999/766/CE la data "1o febbraio 2002" è sostituita dalla data "1o febbraio 2003" e la data "31 dicembre 2001" è sostituita dalla data "1o febbraio 2003".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4) GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.

(5) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 67.