Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che autorizza il Regno Unito a concedere un aiuto a due unità di produzione per gli anni 2000 e 2001 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3081]
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/2002 pag. 0019 - 0021
Decisione della Commissione del 17 ottobre 2001 che autorizza il Regno Unito a concedere un aiuto a due unità di produzione per gli anni 2000 e 2001 [notificata con il numero C(2001) 3081] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/82/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: I (1) Con lettera dell'8 agosto 2001, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto finanziario che intende concedere all'unità di produzione "Longannet Mine" dell'impresa Mining (Scotland) Ltd per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e per l'anno 2001. (2) Con lettera del 3 settembre 2001, il Regno Unito ha notificato anche alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto finanziario che intende concedere all'unità di produzione "Aberpergwm Colliery" dell'impresa Anthracite Mining Ltd per l'anno 2001. (3) Alla luce delle informazioni presentate dal Regno Unito, la Commissione deve deliberare su un aiuto al funzionamento di 5397000 GBP destinato a coprire perdite di esercizio speciali di Longannet Mine, ossia 2190000 GBP per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e 3207000 GBP per l'anno 2001. La Commissione deve anche prendere una decisione su un aiuto al funzionamento di 1031066 GBP destinato a coprire le perdite di esercizio di Aberpergwm Colliery per l'anno 2001. (4) Le misure finanziarie rientrano nel disposto dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve pertanto deliberare su queste misure, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 di detta decisione. L'approvazione della Commissione è subordinata all'osservanza degli obiettivi e criteri generali figuranti all'articolo 2 e ai criteri specifici stabiliti nell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA nonché, in maniera più generale, sulla compatibilità dell'aiuto con il buon funzionamento del mercato comune. Nella sua valutazione la Commissione deve inoltre verificare, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, di detta decisione, se le misure notificate sono conformi al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno Unito, approvato dalla Commissione con decisione 2001/114/CECA(2) e decisione 2001/597/CECA(3) (qui di seguito "il piano di ristrutturazione"). II (5) L'importo di 5397000 GBP che il Regno Unito propone di concedere a Longannet Mine ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA è destinato a coprire una parte del divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone derivante dal libero consenso delle parti contraenti, in relazione alle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carboni di qualità simile provenienti da paesi terzi. (6) La Commissione ha già autorizzato il Regno Unito, con decisioni 2001/217/CECA(4) e 2001/683/CECA(5), a concedere un aiuto al funzionamento a Longannet Mine, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un importo di 17462000 GBP concernente il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e 18318000 GBP per l'anno 2001. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto che il Regno Unito intende concedere è destinato a migliorare la redditività economica dell'unità di produzione interessata, riducendone i costi di produzione. Conformemente al piano di ristrutturazione, l'aiuto deve contribuire a rendere redditizia Longannet Mine in modo che l'impresa possa continuare le sue attività dopo il 2002, senza sovvenzioni dei poteri pubblici. (7) L'aiuto autorizzato dalla Commissione a Longannet Mine copre però soltanto una parte delle perdite di esercizio relative a questi periodi. Gli ammortamenti diretti, previsti al punto 2, lettera c), del formulario A nell'allegato 1 alla decisione n. 341/94/CECA(6) non sono coperti da aiuti di Stato. Escludendo questa spesa ammissibile, il Regno Unito intendeva minimizzare per quanto possibile il livello di aiuto assegnato a Longannet Mine. Un opportuno intervento finanziario da parte degli azionisti dovrebbe consentire di raggiungere un equilibrio a livello dei risultati di esercizio di Longannet Mine. (8) Problemi geologici non previsti e grandi inondazioni hanno recentemente provocato notevoli perdite di produzione. Queste perdite temporanee dovute a circostanze eccezionali hanno comportato gravi difficoltà finanziarie. Per garantire la sopravvivenza di Longannet Mine ed evitare che l'impresa chiuda per insolvenza occorre pertanto iniettare risorse supplementari. (9) In base alla notifica dell'8 agosto 2001, le difficoltà finanziarie di Longannet Mine sono dovute a circostanze eccezionali e dovrebbero quindi essere temporanee. Riducendo i costi di produzione della miniera, non sono quindi messe a repentaglio le prospettive di redditività economica. Conformemente alle decisioni 2001/217/CECA e 2001/683/CECA, Longannet Mine resta quindi in grado di continuare le sue attività al di là del 2002, senza sovvenzioni pubbliche. Un esperto indipendente ha esaminato gli studi sismici sotterranei e un audit effettuato sul sito di produzione confermando che Longannet Mine dispone di sufficienti riserve che le consentono di continuare l'esercizio fino alla fine del 2002 in condizioni economiche favorevoli. (10) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto notificato per tonnellata non supera il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 o per l'anno 2001. (11) Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, l'aiuto complementare di 5397000 GBP che il Regno Unito intende concedere a Longannet Mine per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e per l'anno 2001 è compatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 3. III (12) L'importo di 1031066 GBP che il Regno Unito intende concedere all'impresa Aberpergwm Colliery, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA è destinato a coprire il divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone derivante dal libero consenso delle parti contraenti con riferimento alle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carboni di qualità simile provenienti da paesi terzi. (13) Dopo una chiusura completa della miniera nel 1986, sono stati realizzati importanti investimenti per sviluppare nuove attività. Dopo lavori preparatori nel 1996, la miniera è stata riaperta nel luglio 2000. Le attività minerarie di Aberpergwm Colliery diventeranno però significative soltanto a partire dal 2001 con una produzione stimata di 66800 tec(7). (14) Le misure di ammodernamento delle condizioni estrattive ancora da attuare ottimizzeranno progressivamente le condizioni economiche di esercizio. Di conseguenza, i costi di produzione che nel 2000 erano di [...](8) GBP/GJ(9) dovrebbero diminuire notevolmente e non dovrebbero superare nel 2000 - ai prezzi del 1999 - la soglia di redditività economica, fissata a 1,15 GBP/GJ nel piano di ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno Unito. Inoltre, secondo le previsioni fino al 2004, la continua riduzione dei costi di produzione dovrebbe migliorare costantemente la redditività economica della miniera dopo il 2002. (15) Su richiesta delle autorità britanniche, un esperto indipendente ha compilato un rapporto tecnico che esamina il potenziale delle misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione attuate da Aberpergwm Colliery per migliorare la sua redditività economica. Nel redigere il rapporto, l'esperto ha tenuto conto delle condizioni geologiche e tecniche di esercizio e della qualità del carbone prodotta da questa unità di produzione. Il rapporto conclude che le varie misure previste sono coerenti e realistiche in vista di conseguire le stime di costo calcolate dall'unità di produzione. (16) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto che il Regno Unito prevede di concedere mira pertanto a migliorare la redditività economica di Aberpergwm Colliery riducendone i costi di produzione in maniera significativa. Considerate le prospettive di ridurre i costi di produzione e di aumentare le entrate, l'aiuto contribuirà a rendere l'unità di produzione competitiva per garantire che essa possa continuare le attività dopo il 2002, senza sovvenzioni pubbliche. (17) Il piano proposto dall'impresa e soprattutto la natura temporanea dell'aiuto finanziario necessario per la ristrutturazione consentiranno di ridurre progressivamente l'aiuto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA. (18) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto notificato per tonnellata non supera il divario tra i costi di produzione e le entrate prevedibili calcolati sulla base dei dati finanziari relativi al periodo coperto dall'aiuto. (19) La Commissione prende nota del fatto che un revisore dei conti ha certificato che i dati finanziari notificati dal Regno Unito rispecchiano fedelmente i conti di Anthracite Mining Ltd. Il revisore dei conti ha anche indicato che le previsioni sono state elaborate secondo gli stessi principi contabili applicati nel periodo coperto dall'aiuto. (20) Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, l'aiuto previsto per l'anno 2001 a favore dell'unità di produzione Aberpergwm Colliery è compatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 3. IV (21) Il Regno Unito deve garantire che l'auto non provochi distorsioni concorrenziali e non operi discriminazioni tra produttori, acquirenti o consumatori di carbone nella Comunità. (22) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA e al disposto della decisione 2001/114/CECA, il Regno Unito prenderà tutte le misure necessarie per garantire che l'importo dell'aiuto concesso a ciascuna unità di produzione non provochi prezzi di fornitura per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per carboni di qualità simile provenienti da paesi terzi. (23) Conformemente inoltre all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto deve essere iscritto nei bilanci pubblici, nazionali, regionali o locali del Regno Unito oppure essere conforme a meccanismi rigorosamente equivalenti. (24) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che l'aiuto autorizzato sia usato unicamente agli scopi stabiliti nell'articolo 3 di detta decisione. Al più tardi il 30 settembre di ogni anno, il Regno Unito notifica l'importo dell'aiuto effettivamente versato per l'anno precedente e notifica qualsiasi modifica degli importi inizialmente notificati. Insieme alla relazione di bilancio annuale saranno fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 3 della decisione. (25) Il Regno Unito è tenuto a giustificare qualsiasi deviazione dal piano di ristrutturazione e dalle previsioni economiche e finanziarie notificati alla Commissione l'8 agosto 2001 e il 3 settembre 2001. In particolare, qualora risultasse che non è possibile rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito proporrà alla Commissione le misure correttive da prendere, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno Unito è autorizzato, alle condizioni stabilite all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, a concedere un aiuto al funzionamento di 5397000 GBP all'unità di produzione di Longannet Mine per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e per l'anno 2001. Il Regno Unito è anche autorizzato, alle condizioni stabilite all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, a concedere un aiuto al funzionamento di 1031066 GBP all'unità di produzione Aberpergwm Colliery per l'anno 2001. Articolo 2 Il Regno Unito garantisce che l'aiuto autorizzato sia usato soltanto agli scopi dichiarati nelle sue notifiche dell'8 agosto 2001 e del 3 settembre 2001 e che qualsiasi spesa o voce coperta da questa decisione che sia soppressa, sovrastimata o usata incorrettamente, sia rimborsata. Articolo 3 Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito comunica, al più tardi il 30 settembre 2002, l'importo dell'aiuto effettivamente versato per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e per l'anno 2001. Articolo 4 Il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12. (2) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 27. (3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 32. (4) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 31. (5) GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 10. (6) GU L 49 del 19.2.1994, pag. 1. (7) tec = tonnellata equivalente carbone. (8) Informazione riservata. (9) Una tonnellata equivalente carbone (tec) = 29302 Gigajoules (GJ).