2002/46/CE: Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2002, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda gli elenchi dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 84]
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 24/01/2002 pag. 0021 - 0022
Decisione della Commissione del 21 gennaio 2002 che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda gli elenchi dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità [notificata con il numero C(2002) 84] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/46/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina(1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue: (1) I competenti servizi veterinari del Canada e Stati Uniti d'America hanno trasmesso richieste relative ad aggiunte e modifiche da apportare all'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel loro territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità stabilito dalla decisione 92/452/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/728/CE(4). (2) I competenti servizi veterinari dei paesi suddetti hanno fornito alla Commissione garanzie per quanto riguarda la conformità di tali gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE e i centri di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione verso la Comunità. (3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 92/452/CEE della Commissione è modificato come segue: 1) Le seguenti linee sono aggiunte a quelle concernenti i gruppi del Canada: >SPAZIO PER TABELLA> 2) La linea concernente il gruppo del Canada n. E 549 è sostituito dalla linea seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3) La linea concernente il gruppo degli Stati Uniti n. 96IA086 E608 è sostituita dalla linea seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. (2) GU L 53 del 24.2.1994, pag. 53. (3) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. (4) GU L 273 del 16.10.2001, pag. 24.