32002D0041

2002/41/CE: Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2002, che stabilisce modalità supplementari per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 105]

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/2002 pag. 0047 - 0049


Decisione della Commissione

del 21 gennaio 2002

che stabilisce modalità supplementari per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica

[notificata con il numero C(2002) 105]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/41/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di peste suina classica sono insorti nella comarca di Osona, nella provincia di Barcellona in Catalogna (Spagna).

(2) La Spagna sta adottando le misure di lotta contro la malattia nell'ambito della direttiva 2001/89/CE.

(3) Nei confronti di questi focolai la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, recante misure di protezione contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 2001/863/CE(2), modificata da ultimo dalla decisione 2002/31/CE(3); ii) la decisione 2002/33/CE, del 14 gennaio 2002, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio(4); e iii) la decisione 2002/32/CE, del 14 gennaio 2002, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio per quanto concerne la Spagna(5).

(4) Gli articoli 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE stabiliscono le misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai, tra cui il divieto di trasferire suini dalle aziende situate in queste zone e le condizioni per derogare a tale divieto. La comparsa di vari focolai dall'inizio del dicembre 2001 e la conseguente immobilità prolungata dei suini hanno creato problemi per il loro benessere nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite, che possono essere risolti autorizzando il trasferimento degli animali dalle aziende. Il trasferimento dei suini può tuttavia presentare un rischio di ulteriore diffusione della malattia che potrebbe avere gravi conseguenze a causa dell'alta densità di suini nella regione considerata.

(5) Le disposizioni della direttiva 2001/89/CE si applicheranno negli Stati membri a decorrere dal 1o novembre 2002. Fino al momento dell'applicazione di tale direttiva, ulteriori disposizioni transitorie per la lotta contro la peste suina classica possono essere adottate conformemente alla procedura del comitato di regolamentazione.

(6) È pertanto opportuno fissare modalità supplementari per la concessione, da parte delle competenti autorità spagnole, dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone suddette ai macelli, ai sensi della direttiva 2001/89/CE. Le carni fresche ottenute da tali suini saranno trasformate o bollate e trattate conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), della stessa direttiva.

(7) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2002/32/CE, che non può essere applicata a seguito della comparsa dei recenti focolai della malattia.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna può autorizzare l'uscita dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite anteriormente al 15 gennaio 2002 nella comarca di Osona, nella provincia di Barcellona in Catalogna, ai fini del trasporto al macello in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE, purché oltre alle misure stabilite all'articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i suini sono trasferiti unicamente a partire da aziende che:

- non contengono suini sospettati di essere infetti dal virus della peste suina classica, o

- non sono state riconosciute come aziende che hanno avuto contatti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE;

b) i suini sono trasportati verso uno dei macelli di cui alla decisione 2002/33/CE;

c) prima di autorizzare il trasporto dei suini, un veterinario ufficiale esegue nelle 24 ore precedenti l'esame clinico previsto, conformemente alla procedura fissata nella parte I dell'allegato;

d) al momento della macellazione sono prelevati campioni per gli esami sierologici o virologici, conformemente alla procedura fissata nella parte II dell'allegato.

Articolo 2

La Spagna provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini in causa.

Articolo 3

La decisione 2002/32/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(2) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.

(3) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 31.

(4) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 35.

(5) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 32.

ALLEGATO

PARTE I

PROCEDURA PER L'ESAME CLINICO DEI SUINI

L'esame clinico dev'essere effettuato secondo la seguente procedura:

a) verifica dei registri, se disponibili, relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;

b) ispezione di tutti i locali dell'azienda;

c) esame clinico di tutti i locali in cui sono detenuti i suini da trasferire;

d) rilevamento della temperatura corporea; il numero minimo di capi da esaminare deve poter rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 20 % con un'affidabilità del 95 % nel locale in cui sono detenuti i suini da trasferire; tuttavia, se si tratta di scrofe o verri da riproduzione, il numero minimo di capi da esaminare deve poter rivelare attraverso la febbre un tasso di prevalenza della malattia del 5 % con un'affidabilità del 95 % nel locale in cui sono detenuti i suini da trasferire. Il controllo della temperatura riguarda soprattutto i seguenti suini o gruppi di suini:

- suini malati o anoressici,

- suini recentemente guariti da una malattia,

- suini introdotti di recente nell'azienda o per i quali è accertato che sono stati in contatto con una fonte potenziale di virus della pesta suina classica,

- suini già sottoposti a campionamento e ad esame sierologico per l'individuazione della peste suina classica, qualora i risultati di tali esami non permettano di escludere la presenza della malattia.

PARTE II

PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO E L'ESAME DEI SUINI AL MACELLO

Si prelevano campioni di sangue per gli esami sierologici o campioni di sangue o di tonsille per gli esame virologici sui suini provenienti da ciascun locale dell'azienda da cui sono trasferiti.

Il numero minimo di campioni da prelevare in ciascun locale dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza o di prevalenza del virus del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Il tipo di campioni da prelevare e l'esame da effettuare devono essere conformi alle istruzioni dell'autorità competente, la quale terrà conto della gamma di esami che possono essere effettuati, della sensibilità delle prove e della situazione epidemiologica.

Se al momento della macellazione o dell'abbattimento dei suini vengono rilevati segni clinici o lesioni post-mortem per cui si sospetti la presenza della peste suina classica, l'autorità competente provvede affinché siano eseguiti immediatamente nuovi prelievi e prove virologiche.