32002D0034

2002/34/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2001, recante modifica delle decisioni del Consiglio del 25 giugno 2001, del 22 dicembre 2000, del 25 giugno 1997 e del 22 marzo 1999 relativamente all'indennità giornaliera del personale militare nazionale e degli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 17/01/2002 pag. 0029 - 0030


Decisione del Consiglio

del 20 dicembre 2001

recante modifica delle decisioni del Consiglio del 25 giugno 2001, del 22 dicembre 2000, del 25 giugno 1997 e del 22 marzo 1999 relativamente all'indennità giornaliera del personale militare nazionale e degli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio

(2002/34/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I regimi amministrativi applicabili al personale militare e agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio prevedono, per quanto riguarda la concessione dell'indennità di soggiorno, un'indennità ridotta del 75 % se il luogo di assunzione è situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio.

(2) Il servizio prestato da un militare o esperto nazionale distaccato nel periodo di tre anni che scade sei mesi prima della rispettiva data di entrata in servizio, per una missione diplomatica di uno Stato membro diverso da quello del distacco o un'organizzazione internazionale, dovrebbe essere considerato neutro relativamente al luogo di assunzione,

DECIDE:

Articolo 1

1. All'articolo 12, della decisione 2001/496/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2001, relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea(1), paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I militari distaccati che, durante il periodo di tre anni che scade sei mesi prima della rispettiva data di entrata in servizio in qualità di esperti nazionali, abbiano risieduto abitualmente od abbiano esercitato la loro attività professionale principale ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede del distacco percepiscono un'indennità giornaliera ridotta del 75 %.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, non vanno prese in considerazione le situazioni risultanti dal servizio prestato, dai militari distaccati, per uno Stato diverso da quello del distacco o un'organizzazione internazionale."

2. All'articolo 12:

- della decisione 2001/41/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali(2),

- della decisione del Consiglio, del 25 giugno 1997, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (Direzione generale "Giustizia e affari interni") nel quadro dell'attuazione del programma di intensificazione della lotta alla criminalità organizzata,

- della decisione del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (Direzione generale "Giustizia e affari interni") nell'ambito della valutazione collettiva dell'adozione, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati all'adesione, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni,

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli esperti nazionali distaccati che, durante il periodo di tre anni che scade sei mesi prima della rispettiva data di entrata in servizio in qualità di esperti nazionali, abbiano risieduto abitualmente od abbiano esercitato la loro attività professionale principale ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede del distacco percepiscono un'indennità giornaliera ridotta del 75 %.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, non vanno prese in considerazione le situazioni risultanti dal servizio prestato dagli esperti nazionali distaccati, per uno Stato membro diverso da quello del distacco o un'organizzazione internazionale."

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Picqué

(1) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 1.

(2) GU L 11 del 16.1.2001, pag. 35.