32002D0032

2002/32/CE: Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2002, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio per quanto concerne la Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 75]

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/2002 pag. 0032 - 0034


Decisione della Commissione

del 14 gennaio 2002

relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio per quanto concerne la Spagna

[notificata con il numero C(2002) 75]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/32/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Nel dicembre 2001 le autorità veterinarie della Spagna hanno dichiarato la presenza di focolai di peste suina classica in questo paese.

(2) A norma degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE, sono state immediatamente istituite zone di sorveglianza e di protezione intorno ai focolai in Spagna.

(3) Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(3).

(4) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2001/89/CE, la Spagna ha chiesto che venga adottata una deroga per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita nella provincia di Barcellona e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e), della direttiva 64/433/CEE sulle carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita nella provincia di Barcellona anteriormente all'8 gennaio 2002 a norma degli articoli 9 e 11 della direttiva 2001/89/CE, a condizione che i suini di cui trattasi:

a) siano originari di una zona di sorveglianza:

- in cui non sono stati rilevati focolai di peste suina classica nei 21 giorni precedenti e sono trascorsi almeno 21 giorni dal compimento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette,

- istituita intorno ad una zona di protezione in cui sono stati effettuati, con esito negativo, esami clinici per l'individuazione della peste suina classica in tutte le aziende suinicole dopo la comparsa della peste suina classica;

b) siano originari di un'azienda:

- sottoposta alle misure di protezione istituite a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE,

- che non ha avuto, in base all'inchiesta epidemiologica, alcun contatto con un'altra azienda infetta,

- che dopo l'istituzione della zona di sorveglianza è stata sottoposta a ispezioni periodiche da parte di un veterinario riguardanti tutti i suini presenti nell'azienda;

c) siano stati inclusi in un programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico. Il programma è attuato secondo quanto disposto nell'allegato I;

d) siano stati macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

Articolo 2

La Spagna provvede affinché per le carni suine di cui all'articolo 1 sia rilasciato un certificato conforme al modello figurante nell'allegato II.

Articolo 3

Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La Spagna provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini in causa.

Articolo 5

La Spagna trasmette agli Stati membri e alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dei macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1, prima che siano macellati; e

b) dopo la macellazione dei suini in causa, un rapporto settimanale contenente informazioni in merito:

- al numero di suini macellati nei macelli designati,

- al sistema di identificazione e ai controlli degli spostamenti applicati ai suini da macello,

- alle istruzioni emesse per l'applicazione del programma di controllo della temperatura corporea di cui all'allegato I.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2002.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(3) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

ALLEGATO I

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico di cui all'articolo 1, lettera c), comprende le operazioni di seguito indicate:

1) Nelle 24 ore precedenti il caricamento di una partita di suini destinati alla macellazione, l'autorità veterinaria competente cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali di detta partita venga controllata da un veterinario ufficiale con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da controllare è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

All'atto dell'esame, si registrano su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, ne viene informato immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 2001/89/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

2) Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto dell'esame di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, un esame clinico viene effettuato da un veterinario ufficiale designato dalle competenti autorità veterinarie.

3) Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.

4) Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO II

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