2002/27/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Turchia [notificata con il numero C(2002) 14/4] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0036 - 0043
Decisione della Commissione dell'11 gennaio 2002 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Turchia [notificata con il numero C(2002) 14/4] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/27/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Repubblica di Turchia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità. (2) Le disposizioni della legislazione turca in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE. (3) In particolare, la "General Directorate of Protection and Control (GDPC)" del "Ministry of Agriculture and Rural Affairs" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente. (4) È opportuno stabilire norme dettagliate relative alla certificazione sanitaria che, ai sensi della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le partite di prodotti della pesca importati dalla Turchia nella Comunità. In particolare, tali norme devono comprendere la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo dev'essere redatto e le qualifiche del firmatario. (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve indicare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati. (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio(3), allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della GDPC alla Commissione. La GDPC è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni a tale scopo previste dalla direttiva 91/493/CEE. (7) La GDPC ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva. (8) Inoltre, nel caso in cui i prodotti della pesca siano molluschi bivalvi congelati o trasformati, la materia prima deve essere ottenuta da zone di produzione riconosciute di cui all'allegato B della decisione 94/777/CE della Commissione, del 30 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia(4), modificata da ultimo dalla decisione 1999/767/CE(5) e i molluschi devono essere sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(6), modificata da ultimo dalla decisione 97/275/CE(7). (9) Poiché la certificazione sanitaria relativa ai prodotti di cui sopra rientra ora nell'ambito della presente decisione, la decisione 94/778/CE della Commissione, del 30 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati originari della Turchia(8), modificata da ultimo dalla decisione 1999/767/CE, deve essere abrogata. (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La "General Directorate of Protection and Control (GDPC)" del "Ministry of Agriculture and Rural Affairs" è l'autorità competente in Turchia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Turchia devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "TURCHIA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della GDPC, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 La decisione 94/778/CE è abrogata. Articolo 5 La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41. (4) GU L 312 del 6.12.1994, pag. 35. (5) GU L 302 del 25.11.1999, pag. 26. (6) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22. (7) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52. (8) GU L 312 del 6.12.1994, pag. 40. ALLEGATO A >PIC FILE= "L_2002011IT.003802.TIF"> >PIC FILE= "L_2002011IT.003901.TIF"> ALLEGATO B ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI >SPAZIO PER TABELLA> Legenda: PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).