2002/7/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica la decisione 98/371/CE con riguardo al certificato sanitario per talune importazioni di carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4666]
Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2002 pag. 0050 - 0052
Decisione della Commissione del 28 dicembre 2001 che modifica la decisione 98/371/CE con riguardo al certificato sanitario per talune importazioni di carni fresche [notificata con il numero C(2001) 4666] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/7/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei sono stabilite dalla decisione 98/371/CE della Commissione(3), relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, modificata da ultimo dalla decisione 2001/774/CE(4). (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, le carni destinate all'esportazione verso la Comunità devono provenire da animali che abbiano soggiornato per un periodo di tre mesi prima della macellazione in uno dei paesi o territori riconosciuti ai fini delle importazioni nella Comunità. (3) Nel caso degli equini, è opportuno considerare che tale requisito è soddisfatto se gli animali hanno soggiornato per almeno tre mesi nel paese di macellazione o in un altro paese riconosciuto agli stessi fini, purché venga fornita un'adeguata certificazione. (4) Il pertinente modello di certificato, annesso alla decisione 98/371/CE, deve essere pertanto modificato di conseguenza. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato III della decisione 98/371/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2002. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. (3) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16. (4) GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 48. ALLEGATO All'allegato III della decisione 98/371/CE, il modello D del certificato sanitario è sostituito dal seguente: ">PIC FILE= "L_2002003IT.005102.TIF"> >PIC FILE= "L_2002003IT.005201.TIF">"