32002B0594

Adozione definitiva del bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 29/07/2002 pag. 0001 - 0026


Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

Adozione definitiva

del bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002

(2002/594/CE, CECA, Euratom)

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001(1), in particolare l'articolo 15,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, adottato definitivamente il 13 dicembre 2001(2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002, presentato dalla Commissione il 27 febbraio 2002,

visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002, adottato dal Consiglio il 12 marzo 2002,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2002 sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002,

viste le modifiche del Consiglio agli emendamenti approvati dal Parlamento europeo al progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002,

vista la motivazione del Consiglio sul risultato delle proprie deliberazioni sugli emendamenti approvati dal Parlamento,

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

viste le discussioni e le deliberazioni del Parlamento europeo del 30 maggio 2002, al termine delle quali esso ha approvato il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002,

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 30 maggio 2002,

essendo così conclusa la procedura di cui agli articoli 272 del trattato che istituisce la Comunità europea, 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSTATA:

Articolo unico

Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 è pertanto definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2002.

Il presidente

Pat Cox

(1) GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1.

(2) GU L 29 del 31.1.2002, pag. 1.

(3) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO N. 2 DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 2002

SOMMARIO

>SPAZIO PER TABELLA>

A. STATO GENERALE DELLE ENTRATE

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 3 - RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM

1 3 0 Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

In considerazione del livellamento delle basi IVA, nonché della compensazione a favore del Regno Unito, le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto si presentano come segue, con aliquota uniforme dello 0,5208 %:

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 1 4 - RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D), E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM

1 4 0 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom

1 4 0 0 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2000/597/CE, Euratom, ad esclusione di quelle corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, alla riserva per la garanzia sui prestiti e alla riserva per aiuti d'urgenza

>SPAZIO PER TABELLA>

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

L'aliquota uniforme ad esclusione della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, della riserva per garanzie sui prestiti e della riserva per aiuti d'urgenza, da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio in corso, è dello 0,5208 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

1 4 0 1 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia

>SPAZIO PER TABELLA>

Regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27).Regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27).

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 6.

L'importo provvisorio corrisponde a un'aliquota dello 0,0027 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri.

La ripartizione dei versamenti è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tuttavia, l'importo da versare effettivamente sarà limitato all'importo dello storno dal capitolo B1-6 0 dello stato delle spese della sezione III "Commissione" a titolo della riserva monetaria.

1 4 0 2 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>

Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 7).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27).

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 6.

>SPAZIO PER TABELLA>

1 4 0 3 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2000/597/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per aiuti d'urgenza

>SPAZIO PER TABELLA>

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, concernenti la creazione di una riserva per aiuti d'urgenza.

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 7).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27).

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 6.

Quando la Commissione ritiene necessario ricorrere alla suddetta riserva, essa convoca senza indugio una riunione tripartita al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità del ricorso e sull'importo necessario. La mobilitazione della riserva si effettua mediante storni verso le linee di bilancio interessate.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 1 5 - CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 5 0 Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare gli articoli 4 e 5.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 1 9 - SPESE SOSTENUTE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE

1 9 0 Spese sostenute dagli Stati membri per la riscossione delle risorse proprie

>SPAZIO PER TABELLA>

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3.

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO 2

REGOLARIZZAZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE

CAPITOLO 2 0 - REGOLARIZZAZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE

2 0 0 Regolarizzazione delle spese di riscossione

2 0 0 0 Regolarizzazione delle spese di riscossione (anno 2001)

>SPAZIO PER TABELLA>

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera c).

La nuova decisione relativa al sistema delle risorse proprie prevede una trattenuta da parte degli Stati membri, a titolo di spese di riscossione, pari al 25 % degli importi delle risorse proprie tradizionali accertate dopo il 31 dicembre 2000, esclusi gli importi che avrebbero dovuto essere svincolati prima del 28 febbraio 2001, cui si continua ad applicare un'aliquota di trattenuta del 10 % [articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom].

Considerato che l'ultimo Stato membro ha ratificato la nuova decisione il 5 febbraio 2002 e che essa entra il vigore il 1o marzo 2002, e che l'esercizio 2001 è chiuso, risulta essenziale tenere conto degli effetti retroattivi sulle spese di riscossione sostenute dagli Stati membri durante il periodo marzo 2001-dicembre 2001 (poiché gli importi sono stati versati con una detrazione del 10 %).

Tale voce è pertanto destinata a coprire il rimborso agli Stati membri della differenza di aliquota di trattenuta fra la vecchia e la nuova decisione applicata alla riscossione delle risorse proprie tradizionali. Gli importi sono stati calcolati sulla base degli elementi provvisori di esecuzione. Tali importi saranno adeguati definitivamente in un prossimo bilancio rettificativo una volta stabilito il conto di gestione 2001.

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 3 0 - ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0 0 Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente

>SPAZIO PER TABELLA>

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42), in particolare l'articolo 7.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo, nelle entrate o nelle spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo e/o suppletivo.

Un disavanzo è iscritto al capitolo B0-3 0 dello stato delle spese della sezione III "Commissione".

B. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire, durante l'esercizio 2002, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Resta da finanziare con la risorsa propria complementare:

72438969955 euro - 23593858218 euro = 48845111737 euro.

TABELLA 2

Determinazione delle risorse proprie "IVA" da versare e dell'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri per il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2000/597/CE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2000/597/CE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>

Limite delle risorse proprie in % del PNL: 1,27 % × (PNL SEC seconda edizione 1998 + 1999 + 2000)/( PNL SEC 95 1998 + 1999 + 2000) = 1,24 %.

TABELLA 4

Determinazione della risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2000/597/CE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>

Risorsa complementare - Finanziamento delle riserve

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA 5

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a: - 4625854876 euro

>SPAZIO PER TABELLA>

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.

TABELLA 6 - Calcolo dell'importo lordo della correzione a favore del Regno Unito

(a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione relativa al sistema delle risorse proprie)

>SPAZIO PER TABELLA>

Calcolo delle parti degli Stati membri

Calcolo della parte della Germania: (10419729000) / (43316614000 - 8374526500) × 4625854876 × (1)/(4) = 344857432

Calcolo delle parti degli altri paesi (ad esempio Belgio): (1152950000) / (43316614000 - 23171456500)(1) × (4625854876 - 489727830)/1 = 236719305

Aliquota di IVA congelata per la correzione a favore del Regno Unito (ad esempio Belgio): 236719305/1152950000 = 0,205316193020503

Importo lordo: 0,205316193 × 43316614000 = 8893602281

TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento delle spese

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Basi IVA ridotte (Regno Unito + Germania + Paesi Bassi + Austria + Svezia).