Regolamento (CE) n. 2604/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0054 - 0054
Regolamento (CE) n. 2604/2001 della Commissione del 28 dicembre 2001 che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato VI sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani. (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento. (3) Il 24 dicembre 2001, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Vengono aggiunte all'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 le seguenti persone: 1) Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan 2) Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (A.K.A. Mahmood, Sultan Bashiruddin; A.K.A. Mehmood, Dr. Bashir Uddin; A.K.A. Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (Alt. Dob 1937; Alt. Dob 1938; Alt. dob 1939; Alt dob 1940; Alt. dob 1941; Alt. dob 1942; Alt. dob 1943; Alt. dob 1944; Alt dob 1945; nazionalità pakistani) 3) Majeed, Abdul (A.K.A. Majeed Chaudhry Abdul; A.K.A. Majid, Abdul) (Dob: 15 Apr 1939; Alt. Dob 1938; nazionalità: pakistani) 4) Tufail, Mohammed (A.K.A. Tufail, S.M.; A.K.A. Tufail, Sheik Mohammed) (nazionalità: pakistani). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. (2) GU L 320 del 5.12.2001, pag. 11.