32001R2575

Regolamento (CE) n. 2575/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca dello scampo delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0060 - 0060


Regolamento (CE) n. 2575/2001 della Commissione

del 27 dicembre 2001

relativo alla sospensione della pesca dello scampo delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/1999 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2425/2001(4), prevede dei contingenti di scampo per il 2001.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 16 novembre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scampo nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2001.

La pesca dello scampo nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 16 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

(3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

(4) GU L 328 del 13.12.2001, pag. 7.