32001R2562

Regolamento (CE) n. 2562/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0021 - 0025


Regolamento (CE) n. 2562/2001 del Consiglio

del 17 dicembre 2001

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar(2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, il 12 marzo 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste in tale accordo per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.

(3) Il protocollo prevede che le navi della Comunità che pescano nel quadro dell'accordo siano seguite mediante satellite secondo condizioni da stabilire di comune accordo tra le parti. A tal fine le due parti hanno fissato, il 17 maggio 2001, le disposizioni che precisano il metodo di trasmissione dei dati relativi alla sorveglianza mediante satellite della posizione delle navi della Comunità che pescano nel quadro dell'accordo CE/Madagascar, che sono entrate in vigore il 21 maggio 2001.

(4) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

(5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito di tale accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento(3).

Le disposizioni relative al sistema di sorveglianza delle navi (SCP) figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le domande di licenza di tali Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque dei paesi terzi e in alto mare(4).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) Parere espresso il 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 73 del 18.3.1986, pag. 26.

(3) Per il testo del protocollo si veda la GU L 296 del 14.11.2001, pag. 10.

(4) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI CHE STABILISCONO IL METODO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA VIA SATELLITE DELLA POSIZIONE DELLE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO NEL QUADRO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR SULLA PESCA AL LARGO DEL MADAGASCAR

La Repubblica del Madagascar ha introdotto un sistema di sorveglianza delle navi (SCP) che applica alla propria flotta ed intende estendere, su base non discriminatoria, a tutte le navi che pescano nella propria zona di pesca. D'altro canto, in forza della legislazione comunitaria, le navi comunitarie sono già soggette, dal 1o gennaio 2000, ad un controllo via satellite ovunque si trovino. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali degli Stati di bandiera e della Repubblica del Madagascar effettuino un controllo via satellite delle navi che pescano nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar secondo le seguenti modalità:

1) Ai fini della sorveglianza via satellite le autorità malgasce comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar (cfr. l'appendice I).

Le autorità malgasce trasmettono queste informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 datum;

2) le parti procedono ad uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo, conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo;

3) la posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %;

4) ogni qualvolta una nave che pesca nell'ambito dell'accordo e che è soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra in una zona di pesca della Repubblica del Madagascar il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al centro di sorveglianza per la pesca nel Madagascar (CSP), ad intervalli massimi di due ore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione;

5) i messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica in un formato X.25, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale, conformemente al formato dell'appendice II;

6) in caso di difetto tecnico o di guasto del sistema di sorveglianza permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione ogni 12 ore per tutta la permanenza della nave nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar. Il centro di controllo dello Stato di bandiera o il peschereccio inviano immediatamente questi messaggi al CSP. L'attrezzatura difettosa dev'essere riparata o sostituita non appena la nave termina la propria bordata oppure entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non può intraprendere una nuova bordata fino a quando l'attrezzatura è stata riparata o sostituita;

7) i centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque malgasce ad intervalli di 2 ore. Qualora la sorveglianza delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CSP ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6;

8) qualora il CSP constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4 l'altra parte ne viene immediatamente informata;

9) i dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte conformemente alle presenti disposizioni sono esclusivamente destinati al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità malgasce, della flotta comunitaria che pesca nell'ambito dell'accordo. Questi dati non possono in alcun caso essere comunicati a terzi;

10) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi quanto prima alle disposizioni in materia di messaggi previste ai punti 4 e 6 e comunque entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore delle presenti disposizioni;

11) le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la sorveglianza via satellite, nell'intento di verificare che le varie attrezzature siano pienamente conformi alle esigenze dell'altra parte;

12) qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 21 maggio 2001.

Appendice I

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice II

Comunicazione dei messaggi SCP (VMS) al Madagascar

RAPPORTO DI POSIZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

Set di caratteri: ISO 8859.1La trasmissione dei dati è strutturata nel seguente modo:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione,

- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi vanno inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.