32001R2558

Regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 3 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere della Banca centrale europea(2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(4), contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni da utilizzare ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea nell'intento di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(2) Nel SEC 1995, così come nell'SCN 1993, gli swap sono definiti (paragrafo 5.67) come "accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni prestabilite, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento" ed è specificato che "le due principali categorie di swap sono gli swap su tassi d'interesse e gli swap su valute".

(3) Nelle versioni originarie del SEC 1995 e dell'SCN 1993, i flussi di interessi scambiati tra due controparti nel quadro di qualunque tipologia di contratto di swap e dei contratti di forward rate agreement sono stati considerati come operazioni non finanziarie registrate nei redditi da capitale alla voce "Interessi".

(4) Tale disposizione solleva problemi in modo tale che la Commissione ritiene necessario escludere tali flussi di interessi dai redditi da capitale, analogamente a quanto precisato nell'SCN 1993 riveduto.

(5) È quindi opportuno registrare tali flussi tra le operazioni finanziarie come strumenti finanziari derivati, inclusi nel SEC 1995 nella voce F.3 "Titoli diversi dalle azioni".

(6) Uno specifico trattamento di tali flussi dovrebbe essere definito per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(7) Il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom(5), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE(6), sono stati entrambi consultati ai sensi dell'articolo 3 di tali decisioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Vandenbroucke

(1) GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 63.

(2) GU C 103 del 3.4.2001, pag. 8.

(3) Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2001.

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

ALLEGATO

L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato come segue:

1) Al capitolo 4, il punto 4.47 è sostituito dal seguente: "4.47. I flussi derivanti da operazioni di swap di qualunque tipo non devono essere considerati interessi né registrati tra i redditi da capitale [si vedano i punti 5.67, lettera d), e 5.139, lettera c), relativi agli strumenti finanziari derivati].

Analogamente, le operazioni nell'ambito di forward rate agreement (accordi per scambio futuro di tassi di interesse) non devono essere registrate come redditi da capitale [cfr. punto 5.67, lettera e)]."

2) Al capitolo 5: a) al punto 5.67, le lettere d) ed e) sono sostituite dal testo seguente: "d) swap, purché aventi un valore di mercato in quanto negoziabili o oggetto di contropartita. Gli swap sono accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni predeterminate, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento. Le principali categorie di swap sono gli swap di interessi, gli swap in cambi e gli swap di valute (denominati anche cross-currency interest swap). Gli swap di interessi comportano uno scambio di flussi di interessi di tipo diverso: ad esempio, tasso fisso contro tasso variabile, due diversi tassi variabili, tasso fisso in una valuta contro tasso variabile in un'altra, ecc. Gli swap in cambi (compresi tutti i contratti a termine) sono operazioni in divise estere a un tasso di cambio stabilito in anticipo. Gli swap di valute comportano lo scambio di una determinata quantità di due diverse valute con l'impegno di effettuare successivamente, a condizioni stabilite in precedenza, l'operazione opposta incluso lo scambio di flussi di interessi e di capitali. Nel sistema dei conti nessuno dei flussi risultanti è considerato reddito da capitale e tutte le operazioni vanno registrate nel conto finanziario.

e) forward rate agreement, purché il contratto abbia un valore di mercato in quanto negoziabile o oggetto di contropartita. Il forward rate agreement è un contratto con il quale due controparti, allo scopo di tutelarsi contro fluttuazioni dei tassi di interesse, concordano il trasferimento di flussi di interessi, a una certa data, con riferimento a importi nominali che non vengono mai scambiati. I flussi sono correlati alla differenza tra il tasso convenuto e il tasso di mercato alla scadenza. Nel sistema dei conti essi non sono considerati come redditi da capitale bensì devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati"."

b) al punto 5.139, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente: "c) Tutte le commissioni esplicite versate ai broker o agli altri intermediari o da questi ricevute per l'organizzazione di operazioni su opzioni, future o swap e di altri contratti su strumenti finanziari derivati sono trattate come pagamenti di servizi e registrate negli opportuni conti. Si considera che le parti che intervengono in un contratto di swap non prestino a vicenda un servizio, mentre gli eventuali importi corrisposti a terzi per organizzare l'operazione devono essere considerati pagamento di un servizio. In un contratto di swap che prevede lo scambio di capitali, i corrispondenti flussi sono registrati come operazioni inerenti allo strumento di riferimento e i flussi di altri pagamenti (escluse le commissioni) devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati" (F.34). Se in teoria si può ritenere che il premio versato al venditore di una opzione includa il compenso del servizio, nella pratica risulta spesso impossibile individuare tale elemento. Pertanto, il prezzo intero deve essere registrato come acquisizione di attività finanziarie da parte dell'acquirente e come incremento di passività da parte del venditore.

d) Allorché i contratti di swap prevedono lo scambio di capitali, come nel caso degli swap di valute, il trasferimento iniziale dei capitali deve essere registrato come operazione inerente allo strumento di riferimento scambiato e non come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Allorché i contratti di swap non prevedono lo scambio di capitali, inizialmente non viene registrata alcuna operazione. In entrambi i casi viene implicitamente creato in quel momento uno strumento finanziario derivato con valore iniziale pari a zero. Successivamente il valore dello swap sarà uguale:

1) per gli importi di capitale, al valore corrente di mercato della differenza tra i previsti valori futuri di mercato dei capitali da riscambiare e gli importi specificati nel contratto;

2) per gli altri flussi, al valore corrente di mercato dei futuri flussi specificati nel contratto.

Le variazioni di valore nel tempo dello strumento finanziario derivato sono da registrare nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

I successivi ritrasferimenti dei capitali avverranno alle condizioni stabilite nel contratto di swap e potrebbero comportare lo scambio di attività finanziarie a un prezzo diverso dal prezzo di mercato di tali attività in quel momento. Il pagamento di contropartita tra le parti contraenti sarà quello specificato nel contratto. La differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo stabilito nel contratto è pari al valore di liquidazione dell'attività/passività quale risulta alla scadenza e va registrata come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Al contrario, gli altri flussi di un contratto di swap sono registrati come operazione inerente a strumenti finanziari derivati per gli importi effettivamente scambiati. Tutte le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati devono coincidere con il guadagno o la perdita di rivalutazione totale per l'intera durata del contratto di swap. Tale trattamento è analogo a quello illustrato per le opzioni che giungono a scadenza [cfr. lettera a)].

Per una unità istituzionale, un'operazione di swap o di forward rate agreement è registrata alla voce "Strumenti finanziari derivati" nella sezione delle attività in cui ha un valore attivo netto in quanto i pagamenti positivi netti accrescono il valore netto (e viceversa). Allorché l'operazione di swap presenta un valore passivo netto, essa va registrata nella sezione delle passività in quanto i pagamenti negativi netti accrescono il valore netto (e viceversa)."

3) È aggiunto il seguente allegato V:

"ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEL DISAVANZO PUBBLICO AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Ai fini delle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a fare alla Commissione nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi stabilita dal regolamento (CE) 3605/93 del Consiglio,(1), per "disavanzo pubblico" s'intende il saldo contabile "indebitamento netto/accreditamento netto" del settore amministrazioni pubbliche, compresi i flussi di pagamento di interessi risultanti da contratti di swap e di forward rate agreement. Questo saldo contabile è classificato con il codice EDPB9. A tal fine, gli interessi comprendono i suddetti flussi e sono classificati con il codice EDPD41.

(1) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 475/2000 (GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1)."