32001R2557

Regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001, del 28 dicembre 2001, che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/2001 pag. 0001 - 0039


Regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001

del 28 dicembre 2001

che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(1), modificato da ultimo con decisione della Commissione 1999/816/CE(2), in particolare il suo articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della decisione del Consiglio 93/98/CEE(3), la Comunità è diventata parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento dal 7 febbraio 1994.

(2) Un elenco di rifiuti pericolosi è stato adottato conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva del Consiglio 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi(4), modificata dalla direttiva 94/31/CE(5) e modificato alla luce delle notifiche degli Stati membri. La versione più recente di questa lista di rifiuti pericolosi è contenuta nella decisione della Commissione 2000/532/CE(6), modificata da ultimo con decisione del Consiglio 2001/573/CE(7).

(3) La Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE sulla revisione della decisione C(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, compresa in particolare la parte II dell'appendice 4 di essa che elenca i rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra" di tale decisione.

(4) La decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE, compresa la parte II della sua appendice 4 è vincolante per gli Stati membri e la Comunità soltanto dopo completamento delle necessarie procedure comunitarie(8). Bisogna quindi garantire che le modifiche OCSE concernenti la parte II dell'appendice 4 ai fini del presente regolamento siano recepite nella legislazione comunitaria a partire dalla stessa data come le modifiche incluse nella decisione 2000/532/CE, ossia il 1o gennaio 2002.

(5) L'allegato V del regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/93 va modificato per garantire che le sue parti, 2 e 3, tengano pienamente conto dell'elenco più aggiornato di rifiuti pericolosi adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE e dell'elenco più aggiornato di rifiuti adottato dal Consiglio OCSE e approvato dalla Comunità.

(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V al regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membra della Commissione

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

(3) GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

(4) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(5) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28.

(6) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(7) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18.

(8) Conclusioni del Consiglio del 12 giugno 2001.

ALLEGATO

"ALLEGATO V

Note introduttive

1. L'applicazione dell'allegato V fa salve la direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e la direttiva 91/689/CEE.

2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non è applicabile la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è disciplinato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 dell'allegato V; qualora non sia così, si procede a controllare la parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, la parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea e pertanto soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non soggetti a tale divieto.

Quindi, se un determinato rifiuto figura nella parte 1, occorre controllare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1 occorre controllare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono stabilire, sulla base di prove documentali fornite in modo opportuno dal detentore, che un determinato rifiuto elencato nel presente allegato è escluso dal divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, se non presenta alcuna delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese di importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato nel presente allegato non impedisce che, in casi eccezionali, venga classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, qualora presenti una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 ad H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dall'intestazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese d'importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

PARTE 1

Elenco A (Allegato VIII alla Convenzione di Basilea)

>SPAZIO PER TABELLA>

Elenco B (Allegato IX della Convenzione di Basilea)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 2

Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione 2000/532/CE modificata. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 3

Rifiuti di cui all'appendice 4, parte seconda, C(2001) 107 del Consiglio dell'OCSE sulla revisione della decisione C(92) 39/def. concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 sono stati cancellati perché, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ritenuti manifestamente non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione

RIFIUTI CONTENENTI METALLI

>SPAZIO PER TABELLA>

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

>SPAZIO PER TABELLA>

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

>SPAZIO PER TABELLA>

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI OD ORGANICI

>SPAZIO PER TABELLA>

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Nell'identificazione di un rifiuto elencato in questa sezione, è rilevante l'introduzione all'allegato della decisione della Commissione 2000/532/EC modificata."