32001R2533

Regolamento (CE) n. 2533/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0019 - 0026


Regolamento (CE) n. 2533/2001 della Commissione

del 21 dicembre 2001

che stabilisce, per il 2002, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(4), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia(5), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 stabilisce un contingente tariffario preferenziale annuo di "baby-beef" di 11475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo.

(2) Gli accordi interinali con la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia approvati con decisione 2001/868/CE del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra(6) e con decisione 2001/330/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra(7), prevedono contingenti tariffari preferenziali annui rispettivamente di 9400 t e 1650 t.

(3) Ai fini del controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina l'importazione nell'ambito dei contingenti di "baby-beef" previsti per la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro dei contingenti di "baby-beef" originari della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III degli accordi interinali con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.

(4) È necessario disporre che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(8), modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001(9), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001(11).

(5) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9400 tonnellate di "baby-beef", espresse in peso carcassa, originarie della Croazia,

- 1500 tonnellate di "baby-beef", espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina,

- 1650 tonnellate di "baby-beef", espresse in peso carcassa, originarie della ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

- 9975 tonnellate di "baby-beef", espresse in peso carcassa, originarie della Repubblica federale di Iugoslavia (compreso il Kosovo).

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso-vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,

- ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,

- ex 0201 20 30,

- ex 0201 20 50,

che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli accordi interinali conclusi con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. Le domande d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore in cui si attesta che i prodotti sono originari del paese in questione e corrispondono alla definizione che figura, secondo il caso, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 o nell'allegato III degli accordi interinali di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, il paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- "Baby beef" [Reglamento (CE) n° 2533/2001]

- "Baby beef" (forordning (EF) nr. 2533/2001)

- "Baby beef" [Verordnung (EG) Nr. 2533/2001]

- "Baby beef" [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/2001]

- "Baby beef" (Regulation (EC) No 2533/2001)

- "Baby beef" [règlement (CE) n° 2533/2001]

- "Baby beef" [regolamento (CE) n. 2533/2001]

- "Baby beef" (Verordening (EG) nr. 2533/2001)

- "Baby beef" [Regulamento (CE) n.o 2533/2001]

- "Baby beef" (asetus (EY) N:o 2533/2001)

- "Baby beef" (förordning (EG) nr 2533/2001);

c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo;

detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato; in tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;

e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti; il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I, II, III e IV rispettivamente per quanto riguarda i quattro paesi esportatori, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità europea; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

2. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

3. Il certificato deve aver un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato V.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 4

1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato V deve:

a) essere riconosciuto in quanto tale dal paese esportatore interessato;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco di cui all'allegato V viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora non adempia ad uno o più dei suoi obblighi.

Articolo 5

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 2002.

Articolo 6

Le autorità dei paesi esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 7

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(4) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(5) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

(6) GU L 330 del 14.12.2001, pag. 1.

(7) GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

(8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(9) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(10) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(11) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.

ALLEGATO I

>PIC FILE= "L_2001341IT.002202.TIF">

ALLEGATO II

>PIC FILE= "L_2001341IT.002302.TIF">

ALLEGATO III

>PIC FILE= "L_2001341IT.002402.TIF">

ALLEGATO IV

>PIC FILE= "L_2001341IT.002502.TIF">

ALLEGATO V

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: "Euroinspekt", Zagreb, Croazia

- Repubblica di Bosnia-Erzegovina:

- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

- Repubblica federale di Iugoslavia: