Regolamento (CE) n. 2515/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 339 del 21/12/2001 pag. 0025 - 0026
Regolamento (CE) n. 2515/2001 della Commissione del 20 dicembre 2001 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando quanto segue: Le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. 2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67. (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>