32001R2500R(01)

Rettifica del regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000 (GU L 342 del 27.12.2001)

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 23/10/2002 pag. 0026 - 0026


Rettifica del regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 342 del 27 dicembre 2001)

Al suddetto regolamento è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO

CRITERI E CONDIZIONI MINIMI APPLICABILI ALLA GESTIONE DECENTRATA DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI ATTUAZIONE TURCHI (ARTICOLO 7)

1. Criteri minimi di valutazione della capacità di gestire gli aiuti da parte degli organismi di attuazione turchi.

La Commissione applica i criteri seguenti qualora sia necessario individuare gli organismi di attuazione turchi in grado di gestire l'assistenza secondo un'impostazione decentrata:

a) essi devono disporre di un sistema efficace di gestione dei fondi, di un regolamento interno completo e di responsabilità istituzionali e personali chiaramente definite;

b) il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato in modo tale da evitare ogni rischio di conflitto di interessi nell'ambito delle gare d'appalto e dei pagamenti;

c) sarà messo a disposizione personale sufficiente per lo svolgimento delle necessarie funzioni. Tale personale deve possedere le qualifiche, l'esperienza in materia di revisione dei conti e le competenze linguistiche richieste oltre ad avere ricevuto la formazione necessaria per potere realizzare i programmi comunitari.

2. Condizioni minime da soddisfare per poter affidare una gestione decentrata agli organismi di attuazione turchi.

Si può ipotizzare di affidare una gestione decentrata, che preveda un controllo ex-post della Commissione, ad un organismo di attuazione turco qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'organismo in oggetto deve fornire la prova dell'esistenza di controlli interni efficaci che prevedano revisioni dei conti indipendenti nonché un sistema di rendiconti contabili e finanziari accurati conforme alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti;

b) una revisione finanziaria e operativa recente che dimostri che l'aiuto comunitario e le azioni nazionali di natura analoga sono gestite in modo efficace e in tempi utili;

c) l'organismo di attuazione è soggetto a un controllo finanziario nazionale affidabile;

d) le norme relative alle gare d'appalto sono approvate dalla Commissione, la quale riconosce in questo modo la loro conformità con il titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

e) l'ordinatore nazionale si impegna ad assumere la piena responsabilità finanziaria della gestione dei fondi.

Questa impostazione non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei Conti di esercitare un controllo sulle spese."