32001R2484

Regolamento (CE) n. 2484/2001 della Commissione, del 18 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0006 - 0006


Regolamento (CE) n. 2484/2001 della Commissione

del 18 dicembre 2001

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001(4), prevede dei contingenti di sogliola per il 2001.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII e, da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 novembre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII e, eseguite da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2001.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VII e, eseguita da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 2 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

(3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

(4) GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.