32001R2477

Regolamento (CE) n. 2477/2001 della Commissione, del 17 dicembre 2001, relativo all'aiuto al trasporto delle canne da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 18/12/2001 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 2477/2001 della Commissione

del 17 dicembre 2001

relativo all'aiuto al trasporto delle canne da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91(1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001 prevede un aiuto al trasporto delle canne da zucchero a partire dai campi dove sono coltivate fino ai centri di raccolta. L'importo dell'aiuto è determinato in funzione della distanza e di altri criteri obiettivi relativi al trasporto e non può superare la metà dei costi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente dalle autorità francesi in ciascun dipartimento. Beneficiano di tale aiuto sia le canne destinate alla trasformazione in zucchero che quelle destinate alla trasformazione in rum.

(2) I costi di trasporto variano notevolmente nei dipartimenti francesi d'oltremare. È pertanto necessario fissare importi forfettari dell'aiuto che, da un lato, rispettino un importo medio dell'aiuto per dipartimento e, dall'altro, non superino la metà dei costi di trasporto per tonnellata, con importi massimi stabiliti forfettariamente. Le autorità francesi fissano gli importi unitari concessi ai produttori secondo i criteri obiettivi da esse stabiliti. Tali importi possono essere modulati, segnatamente in funzione della quantità di tonnellate trasportate.

(3) Le domande di aiuto devono essere giustificate da una prova di trasporto. La Francia può adottare eventuali altri provvedimenti complementari necessari all'applicazione del presente regime.

(4) Al fine di assicurare un trattamento uniforme delle canne da zucchero raccolte e trasportate durante la campagna di commercializzazione 2001/02, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento con effetto retroattivo a decorrere dal 1o luglio 2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto al trasporto delle canne da zucchero dai bordi del campo al centro di raccolta previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001 è versato alle condizioni di cui al presente regolamento al produttore che consegna direttamente le proprie canne al centro di raccolta.

2. Le canne ammissibili all'aiuto al trasporto sono quelle destinate alla produzione di zucchero o alla fabbricazione di rum.

3. L'aiuto è applicato alla canna di qualità sana, leale e mercantile.

4. Per centro di raccolta si intende la pesa o lo stabilimento stesso in caso di consegna diretta, sia esso uno zuccherificio o una distilleria.

Articolo 2

1. I costi di trasporto di un produttore sono determinati in funzione della distanza tra i bordi del campo e il centro di raccolta nonché di altri criteri obiettivi, come le condizioni di accesso al campo e l'esistenza di svantaggi naturali.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'importo unitario dell'aiuto per un produttore non può superare:

a) la metà dei costi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente, conformemente al paragrafo 1;

b) gli importi massimi di seguito indicati per ciascun dipartimento:

5,49 EUR/t, nella Riunione,

5,34 EUR/t, nella Guadalupa,

3,96 EUR/t, nella Martinica,

3,81 EUR/t, nella Guiana.

3. L'aiuto al trasporto delle canne da zucchero è calcolato dalle autorità francesi rispettando per ciascun dipartimento, in considerazione dei quantitativi interessati, il seguente importo unitario medio:

3,2 EUR/t, nella Riunione,

2,5 EUR/t, nella Guadalupa,

2,0 EUR/t, nella Martinica,

2,0 EUR/t, nella Guiana.

Articolo 3

1. Le domande di aiuto sono presentate ai servizi competenti designati dalla Francia.

2. Le domande di aiuto sono accompagnate da bollettini di consegna delle canne da zucchero stabiliti dagli organismi competenti o dalle imprese di trasformazione designate dallo Stato membro per ciascun dipartimento.

Articolo 4

La Francia adotta tutti i provvedimenti complementari necessari per l'applicazione del presente regolamento e in particolare quelle relativi alla presentazione delle domande di aiuto, al controllo dei documenti giustificativi di cui all'articolo 1 nonché al controllo dei quantitativi di canne consegnate.

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione:

a) entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- i criteri di determinazione degli importi unitari concessi ai produttori,

- i provvedimenti complementari adottati ai sensi dell'articolo 4;

b) per ciascun dipartimento, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1452/2001:

- il quantitativo totale di canne per cui è stato chiesto l'aiuto, espresso in tonnellate,

- l'importo complessivo degli aiuti e la variazione dell'importo degli aiuti per tonnellata trasportata,

- le eventuali modifiche dei criteri e dei provvedimenti complementari di cui alla lettera a).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a tutte le canne da zucchero trasportate a decorrere dal 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.