Regolamento (CE) n. 2429/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 13/12/2001 pag. 0028 - 0028
Regolamento (CE) n. 2429/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 33, considerando quanto segue: (1) A seguito dell'apertura della distillazione di crisi in Portogallo nel corso della campagna vitivinicola 2000/01 si è venuto a creare un fabbisogno di locali pubblici per il magazzinaggio dell'alcole da consegnare all'organismo di intervento. Questo ha richiesto ingenti opere di predisposizione dei locali, che non è stato possibile portare a termine. Questa situazione impedisce ai distillatori di rispettare il termine di consegna dell'alcole, che scade il 30 novembre 2001. È quindi opportuno rinviare di un mese tale termine e disporre che tale modifica acquisti efficacia dal 1o dicembre 2001. (2) A norma dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001(4), tale termine riguarda le prestazioni viniche. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2001(6), tale termine riguarda invece l'alcole ottenuto dalla distillazione. (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. All'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000, è aggiunto il comma seguente: "In deroga al primo comma, per il Portogallo e per la campagna 2000/01, il distillatore può consegnare all'organismo di intervento, entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol." 2. All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 442/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 20 luglio 2001. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo di intervento entro il 31 dicembre 2001." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. (4) GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15. (5) GU L 63 del 3.3.2001, pag. 52. (6) GU L 168 del 23.6.2001, pag. 11.