Regolamento (CE) n. 2427/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 13/12/2001 pag. 0022 - 0024
ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli >SPAZIO PER TABELLA> Regolamento (CE) n. 2427/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(3), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo. (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. (7) I pomodori, i limoni, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico. (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento. (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto. (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001(5), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(6) ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità. (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato. 2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato. 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A 2 e A 3 sono validi per due mesi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3. (3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. (4) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. (5) GU L 199 del 24.7.2001, pag. 13. (6) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A" sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001 pag. 6). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: F04 Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. F08 Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania e la Bulgaria. F09 Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.